Raggiungimento dell’età pensionabile: il datore di lavoro deve rispettare il preavviso
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 11 gennaio 2019, n. 521
Rapporto di lavoro – Raggiungimento dell’età pensionabile – Obbligo di rispettare il preavviso – Sussistenza
MASSIMA
Nei contratti di lavoro di natura privatistica, la risoluzione del rapporto lavorativo per raggiungimento dell’età pensionabile impone al datore di lavoro il rispetto dell’obbligo del preavviso. La tipicità e la tassatività delle cause di estinzione del rapporto escludono risoluzioni automatiche al compimento di determinate età ovvero con il raggiungimento dei requisiti pensionistici. In mancanza della comunicazione scritta del preavviso, la società è tenuta al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso.
COMMENTO
La Corte di Appello dell’Aquila ha accolto l’appello del lavoratore. Riformando parzialmente la sentenza di primo grado la Corte territoriale, da una parte, ha confermato la sentenza del Tribunale quanto alla condanna di parte datoriale al pagamento dell’indennità sostitutiva di ferie non godute e, dall’altra, ha condannato la Società al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso di recesso. I giudici hanno ritenuto che fosse necessaria la comunicazione eseguita per iscritto, anche nel caso in cui il dirigente avesse raggiunto l’età pensionabile e che tale comunicazione mancasse nel caso di specie. Di qui il ricorso per Cassazione. Secondo la Società ricorrente il rapporto di lavoro era transitato nell’area della libera recedibilità a seguito del raggiungimento dell’età pensionabile da parte del dipendente, restando fermo, pertanto, solo l’obbligo di rispettare la forma scritta del recesso e osservando i termini di preavviso che, secondo la società, erano stati adempiuti mediante una delibera del consiglio di amministrazione della società e sottoscritta dal dipendente stesso. I giudici di legittimità, nel rigettare il ricorso, hanno sostenuto che la tipicità e la tassatività delle cause di risoluzione del rapporto in coincidenza con il raggiungimento dell’età per il conseguimento della pensione di vecchiaia, escludono risoluzioni automatiche, diversamente da quanto accade nel lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Dunque, nel lavoro privato, il raggiungimento dei requisiti per la effettiva attribuzione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia da parte del lavoratore determinano soltanto la recedibilità “ad nutum” del rapporto di lavoro e, quindi, il venir meno del regime di stabilità e non l’automatica estinzione del rapporto di lavoro stesso. Pertanto, in assenza di un valido atto risolutivo del datore di lavoro, il rapporto prosegue con diritto del lavoratore a percepire le retribuzioni. In conclusione, nei rapporti di lavoro di natura privatistica, per la risoluzione del rapporto per limiti di età anagrafica del lavoratore, al datore di lavoro è imposto comunque l’obbligo di preavviso.
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