il-disturbo-post-traumatico-da-stress-cronico-con-depressione-ed-ansia-miste-cagionato-al-lavoratore-dalla-condotta-di-mobbing-posta-in-essere-dal-datore-di-lavoro-deve-considerarsi-malattia-profess

Un medico conveniva in giudizio l’ASL di Roma deducendo di aver lavorato alle dipendenze di tale ente, senza soluzione di continuità, sulla base di nove contratti di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 ma con rapporto che, di fatto, si era sostanziato come di lavoro subordinato.

Chiedeva, pertanto, che, previo accertamento dell’irregolarità e/o nullità dei contratti di collaborazione intercorsi tra le parti, l’ASL fosse condannata al pagamento di differenze retributive oltre al risarcimento del danno da perdita di chance e alla ricostruzione contributiva e previdenziale e dell’anzianità di servizio.

Il Tribunale accertava lo svolgimento di un rapporto di lavoro a tempo determinato con mansioni di dirigente medico di radiodiagnostica e condannava la ASL al pagamento delle differenze retributive e del TFR, oltre al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata; condannava, altresì, il datore di lavoro al versamento in favore dell’INPS dei contributi dovuti e non prescritti.

La Corte d’Appello, successivamente, respingeva integralmente l’appello proposto dall’ASL ed accoglieva parzialmente l’appello incidentale del medico, riformando la sentenza nella parte relativa alla condanna alle spese: secondo la Corte territoriale era sussistente un rapporto di lavoro di natura subordinata rilevando, nel caso concreto, la continuità della prestazione, protrattasi per quasi 7 anni e mezzo, senza soluzione di continuità, il che evidenziava che il medico era inserito, a pieno titolo, all’interno della struttura aziendale; escludeva che i numerosi contratti di “prestazione d’opera professionale” via via prorogati, fossero stati stipulati per sopperire ad esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale, le uniche che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, permettono alle Pubbliche Amministrazioni di assumere personale con contratto di lavoro flessibile.

Richiamava, poi, i precedenti della Corte di Cassazione (n. 5436/2019 e n. 29646/2018) in punto di distinzione tra lavoro autonomo e subordinato ed evidenziava che, nello specifico, era emerso, in maniera univoca, che la lavoratrice aveva prestato con continuità l’attività lavorativa protrattasi per sette anni, aveva svolto i medesimi compiti di radiodiagnostica dei colleghi dipendenti, quanto a modalità organizzative ed orari, era inserita nelle turnazioni, percepiva a cadenza fissa la retribuzione prestabilita; godeva delle c.d. ferie radiologiche, e veniva coordinata, allo stesso modo dei colleghi dipendenti; riteneva che la valutazione complessiva dei suddetti elementi (soprattutto sussidiari) rendesse evidente la corretta qualificazione del rapporto come operata dal Tribunale.

Escludeva, infine, che potesse trovare applicazione la prescrizione presuntiva triennale considerato che la stessa Azienda aveva ammesso, sia pure implicitamente, che l’obbligazione non era stata estinta ed affermava che la prescrizione quinquennale decorreva, in assenza di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro (principio applicabile anche ai crediti maturati dal lavoratore formalmente autonomo).

L’ASL proponeva, quindi, ricorso per la cassazione della sentenza, sostenendo, tra l’altro, che la Corte d’appello sarebbe incorsa nella violazione dell’articolo 2984, n. 4 cod. civ., a mente del quale: “Si prescrivono in cinque anni: gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, essendo caduta in errore nel ritenere che nel pubblico impiego la decorrenza del prefato termine prescrizionale non possa avere inizio in costanza del rapporto lavorativo, bensì esclusivamente alla cessazione dello stesso, al pari dei lavoratori che operano nel settore privato.

Tale motivo di ricorso è stato ritenuto fondato dalla Sezione Lavoro della Cassazione, con ordinanza n. 1701 del 26 gennaio 2026, che qui si segnala.

Tale pronuncia, evidenzia che la Corte di Cassazione, proprio con riferimento a fattispecie analoga (v. Cass. n. 33578/2024), ha affermato che la sentenza impugnata (avente, in punto di prescrizione, contenuto del tutto sovrapponibile a quello della decisione qui in esame) contrasta con il principio di diritto enunciato da Cass. n. 35676/2021 e ribadito da successive pronunce conformi (n. 24446/2024; n. 1701/2023; nn.20696, 24389, 20696 del 2022) secondo cui “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell’ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell’impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela”.

I precedenti citati, nel porsi in continuità con l’analogo principio affermato, a partire da Cass. n. 10219/2020, in relazione alle pretese derivanti da contratti di lavoro a tempo determinato, hanno escluso, rimarca l’ordinanza annotata, che la sentenza n. 63/1996 della Corte costituzionale (che aveva dichiarato la “illegittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1 del codice civile limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro”) possa essere estesa oltre l’ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati ed hanno a tal fine valorizzato la successiva pronuncia n. 143 del 1969 con la quale la stessa Corte costituzionale aveva precisato che “la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dei menzionati articoli del Codice civile, contenuta nella sentenza n. 69 del 1966 della Corte, riguarda i rapporti di lavoro regolati dal diritto privato e non si estende ai rapporti di pubblico impiego, sia che si tratti di rapporti con lo Stato, sia che si tratti di rapporti con altri enti pubblici.

Nella motivazione di Cass. n.10219/2020 (alla quale Cass. n. 35676/2021 rinvia) per escludere l’applicabilità ai datori di lavoro pubblici della sentenza additiva del 1966 si richiama, ci ricorda la pronuncia in esame, anche Corte cost. n. 115/1975 che, pur pronunciando in fattispecie nella quale veniva in rilievo un rapporto di lavoro intercorso con ente pubblico economico, come tale assoggettato alla disciplina civilistica ex art. 2093 cod. civ., ribadì che la pronuncia di incostituzionalità doveva restare circoscritta al lavoro alle dipendenze di privati e che la stessa “non si estende ai rapporti d’impiego sia dei dipendenti dello Stato, sia dei dipendenti di altri enti pubblici, anche di carattere economico.

Infatti, l’assimilazione del rapporto di lavoro con questi ultimi enti a quello di diritto privato è possibile, evidenzia il Collegio, solo al fine di identificare il giudice munito di potere giurisdizionale per dirimere le relative controversie, ma non vale a mutare il carattere pubblicistico di tale rapporto e le connesse garanzie di stabilità assicurate, nella regolamentazione organica o nella disciplina collettiva, dalla fine del rapporto soltanto per cause precise e determinate”.

Le pronunce della Corte costituzionale, dunque, seppure rese in un contesto in cui il rapporto di impiego alle dipendenze dello Stato e degli enti pubblici non era “contrattualizzato”, hanno escluso, evidenzia l’ordinanza de qua, che il metus che nell’impiego privato può derivare dall’essere il lavoratore esposto al licenziamento senza adeguate garanzie di ripristino del rapporto, possa essere ravvisato anche per il lavoro alle dipendenze di enti pubblici, non solo perché quel rapporto, se a tempo indeterminato, è caratterizzato da una “particolare forza di resistenza” ma anche, con specifico riferimento ai rapporti temporanei e precari, perché nell’ordinamento del pubblico impiego, “ le assunzioni temporanee (che, in linea di principio, sono escluse) hanno carattere precario, e la rinnovazione del relativo rapporto non presenta carattere di normalità. La non rinnovazione costituisce, invece, un evento inerente alla natura del rapporto stesso. La previsione di essa non pone, pertanto, il lavoratore in una situazione di timore di un evento incerto, al quale egli sia esposto durante il rapporto, qual è il licenziamento nel rapporto di lavoro di diritto privato” (Corte cost. n. 143/1969).

Come già rimarcato dalla citata Cass. n.33578/2024, alle medesime conclusioni sono pervenute le Sezioni Unite della Corte, puntualizza il Collegio, con la recente pronuncia n. 31697/2023 con la quale, dopo avere osservato che nella giurisprudenza della Corte costituzionale la stabilità o meno del lavoro costituisce un mero parametro, per rilevare l’esistenza o l’inesistenza del timore, si è escluso che detto timore possa essere ravvisato “nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in quanto vincolate al rispetto dei principi costituzionali e della legge”, in un assetto ordinamentale in cui il sistema dei controlli e delle garanzie “assicura pienamente il lavoratore pubblico negli eventuali comprovati casi di patologia del sistema (che, in quanto tale, costituisce deviazione eccezionale dall’ordinario andamento fisiologico), attraverso la responsabilità diretta dei funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici … secondo le leggi penali, civili e amministrative” per gli “atti compiuti in violazione di diritti” (con estensione, in tali casi, della responsabilità civile allo Stato e agli enti pubblici), prevista dal già citato art. 28 Cost.

Una volta escluso che la pronuncia di parziale incostituzionalità dell’art. 2948 cod. civ. possa estendersi  anche al rapporto alle dipendenze di enti pubblici, torna ad espandersi, precisano i giudici di legittimità, il principio di carattere generale secondo cui, in assenza di cause di sospensione, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e quest’ultimo principio opera anche nei casi in cui venga in rilievo un rapporto nullo, perché instaurato in via di mero fatto senza il rispetto delle condizioni richieste dalla legge, atteso che detto rapporto, diversamente da quanto si verifica nell’impiego privato, in nessun caso può proseguire ed essere convertito in un valido rapporto a tempo indeterminato. Il timore valorizzato dalla Corte costituzionale, evidenziano, infine, gli Ermellini, non può essere ravvisato rispetto a mere aspettative del lavoratore pubblico, quali sono quelle inerenti alla stabilizzazione del rapporto medesimo o al rinnovo di quello precario, che per essere soddisfatte richiedono il rispetto delle regole, procedimentali e sostanziali, che disciplinano le assunzioni, temporanee o a tempo indeterminato, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, regole la cui violazione può essere sempre fatta valere dal lavoratore, perché l’ordinamento garantisce, nell’ambito dell’impiego pubblico contrattualizzato e non, non solo la reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo, ma anche l’accertamento del diritto all’assunzione e la costituzione del rapporto, ove ne ricorrano i presupposti.

Dionisio Serra, cultore di diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 26 gennaio 2026, n. 1701

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