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Tribunale di Pordenone, ordinanza 13 marzo 2019

Unioni civili – assegno divorzile

(L. n. 76/2016 – Art. 4 e 5 legge div.)

In tema diritto al mantenimento a seguito dello scioglimento dell’unione civile di cui alla legge 76/2016, deve essere applicato, per ragioni di pari trattamento costituzionalmente orientato, lo stesso indirizzo interpretativo espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 18287/2018, sull’assegno divorzile.

Deve essere riconosciuto l’assegno “divorzile” nei confronti della partner debole dell’unione civile, sia per la sperequazione economica, sia in riferimento alle scelte di vita fatte durante la convivenza della coppia.

CASO

All’indomani dell’entrata in vigore della legge n. 76/2016, una coppia di donne già conviventi da tre anni, decide di unirsi civilmente, innanzi all’Ufficiale del Comune di Pordenone.

Nel corso della stabile convivenza, iniziata nel 2013, una delle due donne si era trasferita da Venezia a Pordenone, dove aveva spostato il centro dei propri interessi e trovato un nuovo lavoro meno remunerativo rispetto a quello precedente.

Dopo due anni dall’unione arriva la crisi. Una delle due donne manifesta all’altra, la volontà di sciogliere l’unione ai sensi dell’art. 24 della legge. Decorsi tre mesi dalla data della dichiarazione unilaterale di volontà, non avendo l’altra aderito, viene depositato ricorso per lo scioglimento dell’unione civile.

Le parti compaiono innanzi al Presidente del tribunale per l’espletamento del tentativo di conciliazione e, stante il fallimento dello stesso, sono assunti i provvedimenti temporanei ed urgenti.

SOLUZIONE E PERCORSO ARGOMENTATIVO SEGUITO DAL TRIBUNALE

In primo luogo, il giudicante ha appurato di non dover emanare un provvedimento che autorizzi le parti a vivere separate, poiché per le unioni civili, manca il raccordo con l’art. 2 della legge n. 55/2015, e non è prevista la fase della separazione.

In presenza di un evidente squilibrio economico-patrimoniale delle parti documentato in atti, il Presidente ha disposto l’assegno divorzile nei confronti della partner debole dell’unione civile, sia per la sperequazione economica, sia in riferimento alle scelte di vita fatte durante la convivenza della coppia.

Si è ritenuto opportuno applicare, anche per ragioni di pari trattamento, costituzionalmente orientato, le stesse argomentazioni interpretative espresse dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018 in tema di assegno divorzile, anche a seguito dello scioglimento dell’unione civile.

In forza di tale recente interpretazione, all’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, con valorizzazione del contributo che il richiedente l’assegno ha dato alla realizzazione della vita familiare, anche tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.

A tale scopo, il giudicante ha deciso di prendere in considerazione anche la fase di convivenza “di fatto” antecedente alla celebrazione dell’unione civile, in quanto “solo con la promulgazione della legge Cirinnà la coppia ha potuto legalizzare il proprio rapporto, non essendo possibile in epoca precedente contrarre in Italia tra loro una qualsiasi forma di matrimonio” .

Inoltre, la fase della convivenza di fatto era assolutamente identica alle modalità di gestione dell’unione civile post celebrazione.

Considerata la durata della relazione di cinque anni anziché di due anni, e rilevato che per una delle due parti si è verificata una perdita di chances, e quindi un sacrificio che deve essere valorizzato, l’ordinanza ha riconosciuto un assegno “divorzile” perequativo-compensativo pari ad euro 350,00 mensili in favore della richiedente.

QUESTIONI

Il provvedimento del Tribunale di Pordenone viene segnalato come il primo in Italia che statuisce sullo scioglimento dell’unione civile e sulle relative conseguenze di carattere economico.

La legge n. 76/2016 ha voluto differenziare la coppia matrimoniale da quella dell’unione civile quanto al meccanismo di scioglimento del vincolo, che nel secondo caso non prevede il passaggio obbligatorio dell’ininterrotta separazione, ma consente di accedere al così detto “divorzio diretto”.

In base al comma 24 della legge, l’unione civile si scioglie quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento innanzi all’Ufficiale dello stato civile. La domanda di scioglimento può essere proposta decorsi tre mesi dalla data di tale dichiarazione.

Allo scioglimento dell’unione si applicano integralmente gli artt. 4 e 5 della legge sul divorzio.

Il Presidente del tribunale di Pordenone, ha esteso alle coppie dello stesso sesso unite civilmente, le recenti interpretazioni giurisprudenziali in tema di assegno divorzile.

Ai fini della quantificazione del mantenimento è stata ritenuta rilevante anche la pregressa convivenza di fatto.

Anche la Corte di Cassazione ha riconosciuto che la convivenza di fatto prima del matrimonio, deve essere valutata ha ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento, da commisurare al generale tenore di vita della coppia anche prima del matrimonio (Cass. Civ. n. 15486/2013).

L'articolo Scioglimento dell’unione civile omosessuale: assegno divorzile alla partner che ha sacrificato le sue chances lavorative sembra essere il primo su Euroconference Legal.

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