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Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 18-10-2018) 29-11-2018, n. 30862  Presidente Vivaldi R. – Relatore Iannello E.

Secondo un principio incontrastato, con l’assegnazione del credito, in quanto disposta in pagamento salvo esazione ai sensi dell’art. 553 c.p.c., non opera l’immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, la quale resta assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario (art. 2928 c.c.), evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo del debito del debitor debitoris nei confronti del debitore esecutato e del debito di quest’ultimo verso il creditore assegnatario.

CASO

L’istituto di credito conveniva in giudizio una compagnia aerea a tutela delle ragioni del proprio credito, derivanti dal saldo di tre conti correnti intestati proprio alla suddetta compagnia; insieme a quest’ultima vennero convenuti anche i fideiussori, chiedendo la condanna in solido al pagamento del relativo importo.

I convenuti, nell’opporsi, sostennero tra l’altro la contrarietà a correttezza e buona fede del comportamento della banca, avendo essa, dopo il rilascio delle fideiussioni, concesso alla correntista nuove aperture di credito senza darne comunicazione alcuna ai fideiussori. Un convenuto chiese anche, in via riconvenzionale, la condanna della banca alla restituzione dei titoli costituiti in pegno a garanzia delle aperture di credito in uno dei suddetti conti correnti. Intervenuto il fallimento della società debitrice nel corso del giudizio, seguì il deposito della dichiarazione di rinuncia alla domanda proposta nei confronti dei fideiussori convenuti D. e P. e da questi accettata. Il tribunale dichiarò improcedibili le domande nei confronti della Compagnia aerea ed estinto il processo tra la banca ed i convenuti D. e P.; condannò i restanti convenuti al pagamento, in favore dell’attrice, delle somme già poste a loro carico con ordinanza ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c., emessa in corso di causa (pari a Euro 1.071.732,43), rigettando la domanda riconvenzionale. La Corte d’appello adita confermò la decisione del giudice di primo grado, rigettando l’appello interposto.

Avverso tale decisione i soccombenti proposero ricorso per cassazione, articolando sei motivi, cui si oppose la banca resistente.

SOLUZIONE

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ribadendo il principio di diritto in forza del quale con l’assegnazione del credito disposta ai sensi dell’art 553 c.p.c non si determina l’estinzione del credito oggetto della procedura esecutiva dovendosi attendere il pagamento operato dal terzo assegnato nei confronti del creditore assegnatario.

QUESTIONI

Occorre valutare quali effetti conseguono all’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., da leggersi in combinato disposto con la norma di parte sostanziale inserita nel cod. civ. all’art. 2928 c.c.

Entrambe le disposizioni riguardano l’espropriazione presso terzi: si tratta, come noto, dell’espropriazione riguardante crediti che il debitore vanti verso un terzo debitor debitoris o quando si tratti di beni mobili in possesso di terzi. Il procedimento segue le regole sancite dagli artt. 543 ss. c.p.c., il cui primo atto è da rinvenirsi nella notifica dell’atto di pignoramento tanto al debitore quanto al terzo, il quale, dal momento della notificazione, resta assoggettato agli obblighi che la legge impone al custode con riguardo alle cose ovvero alle somme da lui dovute; una volta decorsi i termini indicati dall’art 501 c.p.c., è possibile richiedere l’assegnazione o la vendita delle res mobili ovvero l’assegnazione dei crediti.

L’art. 2928 c.c. riproduce quanto previsto in tema di cessione volontaria di un credito in luogo dell’adempimento (c.d. cessio in solutum ex art. 1198 c.c.): il credito nei confronti del debitore si estingue solo al momento della riscossione del credito assegnato. Tale regola (secondo cui l’assegnazione forzata di crediti avviene pro solvendo) è ritenuta dalla dottrina applicabile a ogni tipo di assegnazione forzata di credito, nonostante l’art. 553 c.p.c. riservi espressamente tale trattamento solo all’assegnazione dei crediti esigibili immediatamente o a breve (entro novanta giorni) e non riproduca la formula “salvo esazione” anche per l’assegnazione di crediti a lunga scadenza (oltre novanta giorni) o di censi, di rendite perpetue o temporanee.

Il principio sancito è chiaro: è solo il pagamento del terzo che libera il debitore esecutato, non l’ordinanza d’assegnazione del credito pignorato.

Quanto detto non comporta la subordinazione dell’efficacia traslativa dell’assegnazione al pagamento del terzo, ma soltanto che l’estinzione del credito verso il debitore esecutato potrà dirsi compiuta solo a seguito dell’effettivo soddisfacimento del creditore procedente, conseguente all’adempimento del debitor debitoris.  Sul punto è tornata anche la Suprema Corte, la quale ha ribadito come sia proprio la riscossione delle somme versate dal terzo debitor debitoris a consentire l’estinzione del credito del creditore assegnatario (cfr Cass., 18-05-2009, n. 11404).

È evidente come l’analisi degli effetti dell’assegnazione non possa prescindere dall’esame dei rapporti coinvolgenti i tre soggetti, vale a dire l’assegnatario-creditore procedente, il debitore esecutato e il terzo debitor debitoris. Quanto al rapporto fra assegnatario-creditore e debitore esecutato, l’assegnatario non perde il credito originario vantato nei confronti dell’esecutato, nonostante abbia acquistato un nuovo credito direttamente verso il terzo debitor debitoris.

L’assegnazione giudiziale del credito ex art 553 c.p.c. può, dunque, configurarsi come una cessio in solutum, immediatamente efficace sul piano traslativo, ma nella quale l’estinzione del debito dell’esecutato è condizionata all’avvenuto pagamento della somma da parte del terzo debitor debitoris in favore del creditore procedente. Ne consegue che il debito del debitore originario e il diritto di credito del creditore assegnatario si estingueranno solo in forza della riscossione del credito assegnato, cioè mediante il pagamento effettuato, spontaneamente o coattivamente, da parte del terzo debitor debitoris.

Il creditore dovrà pertanto escutere anzitutto il terzo debitore e, solo in caso di esito negativo, potrà rivolgersi nuovamente verso il debitore originario (il debitore esecutato), provando, nel successivo giudizio, di avere inutilmente escusso il terzo debitor debitoris.

Nulla quaestio sui rapporti fra terzo debitore e debitore esecutato: sussiste fra i due un rapporto obbligatorio originario, in tutto o in parte trasferito al creditore procedente, assegnatario del credito pignorato. Più problematica è la qualificazione del rapporto fra debitor debitoris e creditore assegnatario: l’assegnazione produce come detto la sostituzione del creditore assegnatario al debitore esecutato nella titolarità attiva del rapporto obbligatorio, potendo il creditore escutere direttamente il terzo debitor debitoris. L’ordinanza di assegnazione al creditore pignorante del credito spettante verso il terzo al debitore esecutato realizza così non una semplice indicazione di pagamento, bensì una vera e propria cessio pro solvendo in favore dell’assegnatario e gli trasferisce, quindi, la titolarità del credito, sicché egli subentra, dal momento dell’emissione del provvedimento di assegnazione, nel rapporto creditorio ed è dunque l’unico soggetto legittimato a pretendere il pagamento dell’assegnato (così Cass. civ., 26/10/1983, n. 6317).

Proprio su questo aspetto la Suprema Corte ha stabilito che, ove l’ordinanza di assegnazione al creditore del credito spettante verso il terzo al debitore esecutato, non sia stata impugnata con l’opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all’art. 617 c.p.c., si determina il trasferimento coattivo ed attuale del credito al creditore pignorante, producendo una modificazione soggettiva del rapporto creditorio e la conclusione dell’espropriazione. Peraltro, l’assegnazione del credito, in quanto disposta in pagamento salvo esazione ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ., cioè pro solvendo, non opera anche l’immediata liberazione del debitore esecutato verso il creditore pignorante, la quale si verifica soltanto con il pagamento che il debitore assegnato esegua al creditore assegnatario (art. 2928 cod. civ.), momento nel quale questi realizza il pieno effetto satisfattivo dell’assegnazione che, quindi, integra una datio in solutum condizionata al pagamento integrale (così Cass., 11/12/2007, n. 25946).

La Corte, nella pronuncia in commento riprende un principio consolidato, rinvenibile anche nel diritto sostanziale: solo l’adempimento del debitor debitoris ha effetto satisfattivo della pretesa creditoria e non anche la sola ordinanza di assegnazione. La liberazione del debitore assoggettato all’esecuzione si verifica quindi soltanto a seguito dell’effettivo soddisfacimento del creditore procedente, conseguente all’adempimento del terzo debitore (cfr. Cass., 11 dicembre 2007, n. 25946).

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