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In sintesi

Con l’Ordinanza del 11 febbraio 2025 n. 2546 la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui «i presupposti del diritto all’indennità di disoccupazione, anche con riferimento alla sussistenza ed alle caratteristiche del rapporto di lavoro, devono essere accertati nel contradittorio con l’INPS, chiamato a erogare la prestazione previdenziale».

La Suprema Corte ha altresì ribadito la regola della «automaticità» delle prestazioni previdenziali a favore dei lavoratori, prevista dall’art. 2116 cod. civ., che rende irrilevante il pregresso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro.

Il caso concreto

La Corte d’Appello di Caltanissetta aveva rigettato la domanda proposta da un lavoratore, dipendente di una Cooperativa, volta ad ottenere dall’INPS il pagamento dell’indennità di disoccupazione.

Secondo la Corte d’Appello territoriale, per riconoscere il diritto del lavoratore all’indennità di disoccupazione doveva, anzitutto, risultare provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e non di tipo associativo.

Sotto tale profilo la Corte di merito, pur dando atto al lavoratore di aver prodotto documentazione – non contestata dall’INPS – che escludeva la sua qualità di socio della Cooperativa, non ha ritenuto tale circostanza sufficiente a provare la natura subordinata del suo rapporto lavorativo. Ciò in quanto, secondo la Corte d’Appello, l’Istituto previdenziale non aveva l’onere di confutare quanto allegato e documentato dal lavoratore, gravando l’onere di contestazione solo sulla Società Cooperativa datrice di lavoro che disponeva degli elementi per poter contraddire il lavoratore.

Inoltre, a dire della Corte di merito, per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione era imprescindibile verificare che il datore di lavoro avesse effettivamente pagato i contributi previdenziali, con la conseguenza che l’indennità di disoccupazione non spettava al lavoratore «a causa del mancato versamento della “provvista” da parte» della Società Cooperativa datrice di lavoro.

Secondo la Corte d’Appello, quindi, il lavoratore avrebbe dovuto prima agire nei confronti del datore di lavoro, chiedendo l’accertamento della subordinazione e la condanna al pagamento dei contributi. Solo dopo l’esito positivo di tale primo giudizio, il lavoratore avrebbe potuto agire nei confronti dell’INPS per chiederne la condanna al pagamento dell’indennità di disoccupazione.

La decisione della Corte di Cassazione

Avverso la suddetta sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta ha proposto ricorso per Cassazione il lavoratore lamentandone l’erroneità sotto plurimi profili.

Per quanto qui di interesse, il lavoratore ha anzitutto eccepito la violazione e falsa dell’art. 2697 cod. civ. in quanto la sentenza d’appello avrebbe dispensando l’INPS dalla prova contraria circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e non di socio-lavoratore.

Il lavoratore ha altresì eccepito la violazione e falsa applicazione dell’art. 2116 cod. civ., che prevede l’automaticità delle prestazioni previdenziali. Ciò in quanto la sentenza d’appello aveva escluso il diritto all’indennità di disoccupazione a causa del mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro ritenendo, quindi, tale circostanza presupposto necessario, ed in caso negativo ostativo, all’erogazione della prestazione previdenziale.

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza in commento, ha ritenuto fondate le doglianze del lavoratore sotto entrambi i profili sopra sintetizzati.

Innanzitutto, la Corte di Cassazione ha chiarito che i presupposti dai quali dipende il diritto all’indennità di disoccupazione devono essere verificati in contraddittorio tra il lavoratore (che pretende la prestazione previdenziale) e l’INPS (che è deputato ad erogare tale prestazione). Tali essendo i soggetti interessati dal rapporto previdenziale, anche gli oneri probatori devono essere ripartiti tra gli stessi soggetti.

Di qui la violazione, da parte della sentenza d’appello, dell’art. 2697 cod. civ. per non aver modulato l’onere della prova tra le parti legittimate a contraddire nella vicenda in questione, ritenendo necessario un previo giudizio con il datore di lavoro nel quale accertare la subordinazione.

Inoltre, la Corte di Cassazione ha ricordato che, secondo l’art. 27, del Regio Decreto-legge n. 636 del 14.4.1939, «il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni dell’assicurazione per la disoccupazione … si intende verificato anche quando i contributi non siano stati effettivamente versati, ma risultino dovuti a norma del presente decreto».

In linea con tale principio, l’art. 2116, primo comma, cod. civ. ha stabilito che le prestazioni di previdenza e di assistenza obbligatorie (cfr. art. 2114 cod. civ.) «sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l’imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali». Di qui il principio della così detta “automaticità” delle prestazioni previdenziali, che la Corte di Cassazione ha definito «caposaldo della tutela che l’ordinamento appresta e che oggi configura attuazione dell’art. 38 Cost.».

La Corte di Cassazione ha quindi cassato la sentenza d’appello anche nella parte in cui aveva condizionato il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione al versamento dei contributi da parte del datore di lavoro o, nel caso di inadempienza, ad una preventiva azione nei suoi confronti.

La duplicità ed autonomia dei rapporti tra lavoratore, datore di lavoro e istituto previdenziale

L’Ordinanza in commento è utile per approfondire il tema del rapporto tra lavoratore, datore di lavoro ed istituto previdenziale che è spesso stato oggetto di particolare interesse da parte della giurisprudenza.

Al riguardo, ormai da tempo, la Corte di Cassazione ha chiarito che, nell’ambito della assicurazione sociale vi sono due rapporti tra loro autonomi: il rapporto previdenziale ed il rapporto contributivo. Il primo (il rapporto previdenziale) intercorre tra il lavoratore e l’ente pubblico, mentre il secondo (il rapporto contributivo) intercorre tra il datore di lavoro e l’ente pubblico (cfr. Cass. 14 febbraio 2014 n. 3491). Nell’ambito di tale ultimo rapporto il soggetto creditore è l’Istituto assicuratore ed il soggetto debitore è il datore di lavoro – che è tenuto a pagare i contributi – mentre il lavoratore è unicamente il beneficiario della prestazione previdenziale e resta estraneo a tale rapporto (cfr. Cass. Sez. I, 8 novembre 1976 n. 4083).

La sussistenza di due distinti rapporti autonomi tra loro ha diverse conseguenze. Ad esempio, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, proprio in considerazione di tale autonomia, la rinuncia da parte del lavoratore licenziato alla corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso, ad esempio nell’ambito di un più complessivo accordo transattivo, non fa venire meno l’obbligo datoriale di versare all’INPS i contributi dovuti su tale indennità (cfr. Cass. 5 gennaio 2024, n. 395). Ciò anche perché il lavoratore non ha alcun potere di disporre dell’obbligazione contributiva che ha natura pubblicistica e di cui l’INPS è il solo titolare (cfr. Cass. 13 maggio 2021, n.12932).

Altro corollario della suddetta autonomia è la generale impossibilità per il lavoratore, di agire in giudizio contro l’ente previdenziale per ottenere la regolarizzazione della propria posizione contributiva.

Il lavoratore, infatti, è esclusivamente beneficiario delle prestazioni previdenziali dovutegli dall’INPS ma, in quanto estraneo al rapporto contributivo, non può vantare alcun diritto risarcitorio nei confronti di tale ente. Ciò   neanche nell’ipotesi in cui l’INPS, pur avendo ricevuto apposita denuncia da parte del lavoratore, abbia omesso di attivarsi nei confronti del datore di lavoro per il recupero dei contributi (cfr. Cass. 9 gennaio 2024 n. 701).

A ben vedere, i principi sopra esposti sono alla base anche delle più recenti sentenze con le quali la Corte di Cassazione ha affermato il litisconsorzio necessario dell’ente previdenziale nei giudizi proposti dai lavoratori contro i datori di lavoro per la regolarizzazione del rapporto contributivo.

Ed infatti, nell’ambito del rapporto di lavoro, l’obbligo datoriale di pagare i contributi si configura come un obbligo di facere a cui non corrisponde un diritto di credito ai contributi da parte del lavoratore essendo tale diritto solo dell’INPS.

Di qui la necessità di chiamare in causa fin dall’inizio sia l’ente previdenziale sia il datore di lavoro, o se del caso di integrare il contradittorio anche d’ufficio, affinché la sentenza che accerta l’omissione contributiva e condanna il datore di lavoro al versamento dei contributi abbia effetti nei confronti dell’INPS.

Tale soluzione, a parere della Corte di Cassazione, si rende peraltro necessaria anche per garantire una tutela efficace ai lavoratori (cfr. Cass. 14 maggio 202 n. 8956; Cass. 19 agosto 2020 n. 17320; Cass. 6 novembre 2020 n. 24924).

Luigi Caruso, avvocato in Milano

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 11 febbraio 2025, n. 3546

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