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La questione giuridica affrontata dall’ordinanza n. 2297 del 31 gennaio 2025 della Corte di Cassazione riguarda il diritto degli eredi a riscuotere o meno i ratei di pensione di vecchiaia maturati dal de cuius ma dallo stesso mai riscossi, in quanto deceduto prima di poter presentare la domanda amministrativa di pensione all’INPS, resistente in giudizio con controricorso.

Sul punto, la Sezione Lavoro della Suprema Corte conferma la sentenza della Corte di appello di Brescia che, riformando la decisione di prime cure, aveva rigettato il ricorso degli eredi in quanto improponibile. Nello specifico, la domanda giudiziaria di rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto ex art. 13, co. 8, l. 27 marzo 1992, n. 257, avanzata dagli eredi, avrebbe dovuto essere preceduta, a pena di improponibilità, dalla presentazione della relativa istanza amministrativa all’Inps, competente all’erogazione della prestazione (sul punto, v. da ultimo, Cass. civ., Sez. lav., ord. 70/05/2024, n. 12357; Cass. civ., Sez. lav., sent. 13/12/2024, n. 32288).

Come desumibile dall’art. 443 c.p.c., infatti, la previa presentazione della domanda amministrativa da parte del titolare del diritto pensionistico “permea” l’intero contezioso in materia di prestazioni assistenziali e previdenziali e la sua sussistenza si pone come condizione di proponibilità dell’azione. L’assenza di tale passaggio procedurale configura, peraltro, un’eccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. civ., Sez. lav. 06/04/2021, n. 9230).

Sul punto, la giurisprudenza della Cassazione è unanime nel ritenere che la mancata presentazione della domanda amministrativa non si traduca in un mero vizio procedurale ma condizioni direttamente l’esistenza del diritto stesso alla prestazione previdenziale, dal momento che tale adempimento è il presupposto necessario per la sua nascita in capo al lavoratore (cfr. Cass. civ., Sez. VI-lav., ord. 10/05/2017, n. 11438; Cass. civ., Sez. lav., sent. 25/11/2019, n. 30670; Cass. civ., Sez. lav., ord. 02/12/2020, n. 27555; Cass. civ., Sez. lav., sent. 04/04/2022, n.10745). Se l’insorgere dell’obbligo dell’ente previdenziale è, dunque, condizionato alla presentazione della domanda da parte del titolare, ne consegue che la fattispecie (c.d. a formazione progressiva) non si perfeziona e il diritto non sorge qualora il lavoratore, deceduto, non abbia potuto procedere all’introduzione dell’istanza.

Ancora, la Cassazione argomenta che l’inoltro della domanda all’Inps non si limita a integrare una mera condizione dell’azione ma costituisce un vero e proprio “elemento costitutivo del corrispondente diritto (…) donde la necessità di presentarla prima dell’instaurazione della lite”. Tale carattere costitutivo della domanda amministrativa rispetto al diritto alla pensione rende tale diritto non acquisito al patrimonio del lavoratore e, di conseguenza, neppure trasmissibile agli eredi.

Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte conclude per l’improponibilità della domanda e per l’intrasmissibilità agli eredi del diritto ai ratei di pensione maturati e non riscossi, sul presupposto che l’azione legale è stata avanzata in assenza della previa richiesta amministrativa da parte del lavoratore defunto.

Lucrezia Nardi, dottoranda di ricerca nell’Università degli Studi di Firenze

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 31 gennaio 2025, n. 2297

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