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Cass. civ. Sez. VI – 3, Ord., (ud. 29-10-2020) 17-11-2020, n. 26056

Deve escludersi in radice l’autonoma impugnabilità degli atti compiuti da qualunque ausiliario del giudice e, tra questi, di quelli dell’Ufficiale giudiziario: essi vanno, invero, sottoposti al controllo del giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 60 c.p.c. – o nelle eventualmente diverse forme, come nel caso dell’art. 591-ter c.p.c., espressamente previste dalla disciplina del singolo tipo di procedimento esecutivo azionato – e solo dopo che il giudice stesso si sia pronunciato sull’istanza dell’interessato sarà possibile opporre il provvedimento, così da questi reso, con le modalità di cui all’art. 617 c.p.c.

 CASO

Il Tribunale di Messina respingeva l’opposizione ex art. 617 c.p.c. con cui PA, PC e PL avevano impugnato il verbale stilato dall’ufficiale giudiziario a conclusione dell’esecuzione per il rilascio dell’immobile, contestando l’identità del bene con quello descritto nel titolo esecutivo azionato. Gli opponenti ricorrevano in Cassazione.

 SOLUZIONE

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso, escludendo in radice l’impugnabilità degli atti compiuti dagli ausiliari del giudice dell’esecuzione.

QUESTIONI

La questione riguarda l’autonoma impugnabilità del verbale stilato dall’ufficiale giudiziario a conclusione dell’esecuzione forzata per rilascio dell’immobile.

Occorre premettere che il processo esecutivo si articola in un sistema chiuso di rimedi (nominati e tipici), di talché non è consentita azione in forme diverse dalle opposizioni esecutive o dalle altre iniziative cognitive specificamente previste dal sistema processuale. A ciò si aggiunga che il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617, comma 2, c.p.c. è esperibile soltanto contro atti riferibili al giudice dell’esecuzione, il quale è l’unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo.

Quando invece l’atto che si assume contrario a diritto sia riferibile a un ausiliario del giudice (come può essere il professionista delegato o l’ufficiale giudiziario), lo stesso deve essere sottoposto al controllo del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 60 c.p.c. o nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato. Eventualmente, solo dopo che il giudice stesso si sia pronunciato sull’istanza dell’interessato sarà possibile impugnare il suo provvedimento con le modalità di cui all’art. 617 c.p.c.

Il rimedio previsto nell’art. 60 c.p.c. stabilisce che, di fronte al rifiuto dell’ufficiale giudiziario di compiere atti del suo ufficio, la parte istante può rivolgersi al giudice dal quale l’ufficiale giudiziario dipende perché fissi un termine entro il quale l’atto dell’ufficiale giudiziario sia compiuto; in questo modo, sarà fatta salva l’autonomia del funzionario di operare le proprie valutazioni, ma sarà anche rispettato l’interesse del creditore procedente a un sollecito avvio dell’azione esecutiva (Cass. civ. Sez. III, 12-03-1992, n. 3030).

Conforta tale conclusione anche la norma di cui all’art. 591 ter c.p.c., in tema di operazioni di esecuzione per espropriazione di immobili delegate al notaio o ad altro professionista. Tale norma, quando nel secondo comma dispone(va) che “restano ferme le disposizioni di cui all’art. 617 cod. proc. civ.”. deve essere interpretata nel senso che l’opposizione agli atti esecutivi è il mezzo esperibile contro le ordinanze del giudice dell’esecuzione pronunciate, sia a seguito del reclamo delle parti del processo esecutivo contro i decreti pronunciati dal giudice dell’esecuzione su sollecitazione del notaio delegato, in relazione a difficoltà insorte nelle operazioni di esecuzione, sia a seguito del reclamo delle parti avverso gli atti del notaio delegato, restando, pertanto, esclusa ogni possibilità di diretta impugnativa in sede giurisdizionale diversa dal reclamo tanto dei suddetti decreti quanto degli atti del notaio delegato” (così, Cass. 26.6.2006 n. 14707 e Cass. civ. Sez. VI, Ord., 20-01-2011, n. 1335).

L’art. 591 ter c.p.c. ha subìto una modifica a seguito del D.L. 27.6.2015, n. 83, convertito con L. 6.8.2015, n. 132, mediante la quale è mutato il rimedio da utilizzare avverso l’ordinanza del giudice ove sorgano difficoltà nel corso delle operazioni di vendita: non più l’opposizione agli atti esecutivi, ma il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. La ragione di tale scelta è rinvenibile nella Relazione alla legge di conversione, la quale espressamente conferma che il reclamo ex art. 669 terdecies costituisce «un rimedio impugnatorio» introdotto, in luogo dell’opposizione agli atti esecutivi, «al fine di accelerare la definizione delle pendenze». Il legislatore ha di fatto eliminato dal controllo sugli atti del professionista delegato le forme della cognizione piena che caratterizza l’opposizione agli atti esecutivi.

Da quanto detto emerge, pertanto, la regola secondo cui nel processo esecutivo, finché l’atto dell’ausiliario del giudice, non è conosciuto e valutato dal giudice dell’esecuzione non può essere impugnato con l’opposizione ex art. 617 c.p.c.

La giurisprudenza ha codificato nel tempo ipotesi particolari in cui risulta possibile esperire l’opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c: ciò avviene in tema di esecuzione per il rilascio di cui agli artt. 605 ss. c.p.c., ove l’opposizione agli atti esecutivi costituisca il rimedio accordato sia per far valere le irregolarità formali dell’atto di precetto sia per denunciare l’omissione o la nullità della comunicazione del preavviso di rilascio previsto dal comma 1 dell’art. 608 c.p.c (Cassazione civile sez. III, 11/12/2002, n.17636); o ancora, denunciabile con l’opposizione agli atti esecutivi, nel termine previsto dall’art. 617 cod. proc. civ. è l’ipotesi in cui l’omissione dell’avviso dell’espropriazione ai creditori che vantano sul bene espropriato un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri (art. 498 cod. proc. civ.) è causa di una pregiudizievole irregolarità (Cassazione civile sez. III, 22/03/1993, n.3379).

In conclusione, la sentenza in commento ribadisce un principio già espresso da precedenti pronunce e su cui concorda anche la dottrina, vale a dire che l’opposizione agli atti esecutivi è esperibile solo ed esclusivamente contro un atto del G.E. e non anche avverso un provvedimento emesso da un ausiliare dello stesso. Infatti, tale forma di opposizione assurge a rimedio generale avente ad oggetto l’irregolarità formale degli atti dell’esecuzione: con essa, infatti, si pone una questione di forma e non di merito, legata alla inosservanza delle norme processuali.

Non può ritenersi ammissibile, conseguentemente, la contestazione di un atto dell’Ufficiale giudiziario  nelle forme di un’ordinaria azione di cognizione o di un’opposizione esecutiva, essendo anche tale atto assoggettato esclusivamente al controllo del giudice dell’esecuzione o nelle forme eventualmente diverse desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato; sicché solo dopo che il giudice stesso si sia pronunciato sull’istanza dell’interessato è possibile impugnare il suo provvedimento con le modalità di cui all’art. 617 c.p.c.

Il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, pertanto, non è esperibile, ogniqualvolta il sistema preveda uno specifico strumento, quale può essere l’art. 60 c.p.c. (che consente alla parte di rivolgersi al giudice soltanto nel caso di comportamento omissivo dell’ufficiale giudiziario, per fare fissare un termine per il compimento dell’atto di competenza dell’ufficiale giudiziario) o l’art. 591 ter c.p.c. per gli atti del delegato e i provvedimenti del g.e. sui relativi reclami.

A tale proposito, di recente la stessa Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, 09-05-2019, n. 12238) ha statuito che tutti gli atti del professionista delegato sono reclamabili dinanzi al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c.; gli atti coi quali il giudice dell’esecuzione dia istruzioni al professionista delegato o decida sul reclamo avverso gli atti di questi hanno contenuto meramente ordinatorio e non vincolano il giudice dell’esecuzione nell’adozione dei successivi provvedimenti della procedura; il reclamo al collegio avverso gli atti suddetti del giudice dell’esecuzione mette capo ad un provvedimento che non ha natura decisoria e non è suscettibile di passare in giudicato; eventuali nullità verificatesi nel corso delle operazioni delegate al professionista, e non rilevate nel procedimento di reclamo ex art. 591 ter c.p.c., potranno essere fatte valere impugnando ai sensi dell’art. 617 c.p.c. il primo provvedimento successivo adottato dal giudice dell’esecuzione.

L’opposizione agli atti esecutivi può essere esperita, insomma, soltanto contro i provvedimenti del giudice dell’esecuzione.

L'articolo Tipicità degli atti soggetti a opposizione agli atti esecutivi: esclusione degli atti degli ausiliari del giudice sembra essere il primo su Euroconference Legal.

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