Trattamento di quiescenza dei lavoratori dello spettacolo: maggiore certezza sul calcolo della «quota B»

L’ordinanza annotata, Cass., 13 giugno 2023, n. 16830, si colloca lungo un continum di pronunce della Corte (Cass., 9 settembre 2022, n.36056, Cass., 16 dicembre 2022, n. 36957, Cass., 05 maggio 2023, n. 11970) sulla vigenza del massimale pensionabile per la «quota B» (‘art.12, settimo comma, D.P.R. n. 1420/1971) della pensione dei lavoratori dello spettacolo.
La complessità giuridica della materia impone la definizione delle c.d. quote del trattamento di quiescenza. Orbene, la «quota A» corrisponde «all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolate con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile» ai sensi dell’art. 13, lettera a, d.lgs. n. 503/1992 mentre la «quota B» corrisponde «all’importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993» ai sensi dell’ art. 13, lett. b) d.Igs. n. 503/1992.
La Corte d’Appello, nel caso di specie, riconosce il diritto del lavoratore alla riliquidazione della «quota B» della pensione senza applicazione del massimale retributivo di cui al D.P.R. n. 1420/ 1971, art. 12, comma 7, con condanna dell’INPS al pagamento delle differenze. Secondo la Corte territoriale «il limite massimo inerente alla retribuzione giornaliera pensionabile si applica alla sola determinazione della «quota A» del trattamento di quiescenza e non è più vigente per la «quota B», regolata dai nuovi criteri fissati dal D.lgs. 30 aprile 1997, n. 182».
Tale pronuncia confligge con il consolidato orientamento dei giudici di legittimità sulla operatività del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile anche per la «quota B» in assenza di abrogazione espressa della norma.
Il contestato massimale di cui al D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7 è rimasto inalterato nel susseguirsi delle riforme previdenziali. Orbene l’incompatibilità tra le nuove e le vecchie disposizioni di legge «si verifica solo quando tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dalla applicazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione o l’inosservanza dell’altra (Cass. n. 1429 del 2002; n. 10053 del 2002)» (Cass., sez. lav., 13 ottobre 2022, n. 29974). Tutto ciò non accade tra le norme in esame.
Il legislatore rimodula il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile (D.Igs. n. 182 1997, art. 1, comma 10) e mantiene la disciplina del «massimale pensionabile» per la «quota B» del trattamento di quiescenza.
La tacita abrogazione del limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile per la «quota B», non concilia con l’orientamento costituzionale che qualifica tale divario non lesivo dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza e di adeguatezza e di proporzionalità della tutela previdenziale, «purché una certa proporzionalità venga assicurata e, soprattutto, non sia compromessa la realizzazione delle finalità di cui all’art. 38 Cost.» (C. Cost. 13 giugno 2008 n. n. 202).
È evidente che comporre diversi interessi di rilievo costituzionale e fissare un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile si colloca in «un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, quanto all’entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l’INPS».
Il calcolo della «quota B» per i lavoratori dello spettacolo non può essere disancorata da ogni limite alla retribuzione giornaliera pensionabile o commisurata a un limite notevolmente meno severo rispetto alla «quota A».
La Corte ha precisato altresì che la Legge n. 335 /1995, art. 2, comma 22 lett. d) ha indicato al legislatore delegato la necessità di ridefinire le aliquote contributive, salvaguardando le normative speciali, quali quelle dei lavoratori dello spettacolo; dunque, «nessuna violazione della legge delega, con consequenziale violazione della Cost., art. 76, si manifesta nei contenuti del D.Lgs. n. 182 del 1997 e nel mantenimento del massimale indicato nel D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7».
I giudici di legittimità per la quota di pensione relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 escludono l’abrogazione tacita dell’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971 ne consegue un rapporto di complementarietà con il d.lgs. n. 182/1997.
La Suprema Corte per il giudice del rinvio riconferma il principio di diritto secondo cui « sulla determinazione della «quota B» della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995 non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dal D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 12, comma 7, così come da ultimo modificato dal D.Igs. 30 aprile 1997, n. 182, art. 1, comma 10. Tale limite non è stato abrogato per incompatibilità dal medesimo D.Igs. n. 182 del 1997, art. 4, comma 8».
Maria Aiello, primo tecnologo del CNR e collaboratore Unità Affari Legali
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