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Corte di Cassazione, I sez. civile, ordinanza n. 26302 del 18 ottobre 2018

Stato di adottabilità – stato di abbandono

(Legge n. 184/1983 artt. 1-2-8-15)

In tema di adozione di minori d’età, sussiste la situazione d’abbandono, non solo in caso di rifiuto intenzionale di adempiere ai doveri genitoriali, ma anche quando la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave e irreversibile lo sviluppo psico-fisico del bambino, in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado di sviluppo e alle sue potenzialità.

E’ pertanto irrilevante la mera espressione di volontà del genitore di voler accudire il minore, in assenza di concreti riscontri sull’effettiva possibilità di recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con le esigenze dei minori di vivere in uno stabile contesto familiare.

 CASO

La Corte d’appello di Brescia, con la sentenza n. 1072/2017, aveva confermato la decisione del Tribunale per i minorenni con cui si dichiarava lo stato di adottabilità di due minori, figli della stessa madre ma con due padri biologici diversi.

Entrambi i padri avevano abbandonato i figli lasciandoli con la madre, la quale poi a sua volta era espatriata per raggiungere il marito, con il quale conviveva un altro suo bambino, che le aveva fatto credere che il figlio fosse in pericolo di vita.

La donna non aveva fatto ritorno per diversi mesi, sostenendo di essere stata “picchiata e sequestrata” dal marito per non farla andare via.

Nel frattempo i bambini erano stati inseriti in una famiglia affidataria.

Tornata la madre e sottoposta ad un programma di sostegno per il recupero della capacità genitoriale, non aveva dimostrato nessun segno di cambiamento, tenendo un atteggiamento poco collaborativo e aggressivo.

I minori, pur non vedendo la madre da due anni, dopo l’inserimento nella famiglia affidataria, avevano mostrato un evidente miglioramento della loro situazione psicofisica.

Sulla base delle indagini peritali svolte, pertanto, la corte Lombarda aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei bambini, poiché a prescindere dalla volontà della madre di voler accudire i figli, risultava maggiormente pregiudizievole attendere l’esito di una sperimentazione finalizzata al recupero della capacità genitoriale materna, con tempi ed esiti incerti.

SOLUZIONE

La madre dei minori ricorre in Cassazione sulla base di due motivi.

Il primo, secondo cui la Corte territoriale non avrebbe esaminato un fatto decisivo, ossia che la donna aveva lasciato i bambini per cause di forza maggiore.

Con il secondo motivo, la ricorrente riteneva violate le norme di cui alla legge sull’adozione e le Convenzioni internazionali applicabili alla materia, per non aver tenuto in considerazione il preminente interesse dei minori di “crescere ed essere educati nell’ambito della propria famiglia”.

La prima censura è ritenuta infondata dalla Corte di Cassazione in quanto, il fatto (la causa di forza maggiore) era stato esaminato e ritenuto ininfluente, a fronte della valutazione del preminente interesse dei minori.

Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte ha ribadito che nell’accertare lo stato di adottabilità di un minore, il giudice deve in primo luogo eseguire una prognosi sull’effettiva ed attuale possibilità che il genitore torni a essere in grado di occuparsi dei figli.

Si tratta di un giudizio che si basa una previsione di recupero delle capacità genitoriali del soggetto, che deve avvenire entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare (Cass. Civ. n. 22589/2017 e Cass. Civ. n. 6137/2015).

E’ vero che il diritto del minore di crescere nell’ambito della propria famiglia d’origine, considerata l’ambiente più idoneo al suo sviluppo psicofisico, è tutelato dalla L. n. 184 del 1983, e quindi il giudice di merito deve, prioritariamente, tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare.

E’ altresì pacifico, che la condizione di abbandono di un minore non va rilevata solo in presenza di emarginazione socio economica (alle quali si può ovviare con azioni di sostegno), ma deve trattarsi d’impossibilità morale o materiale di accudire, caratterizzata da stabilità ed immodificabilità, almeno in un tempo compatibile con le esigenze di sviluppo psicofisico del minore.

Non è rilevante, infatti, la semplice espressione di volontà dei genitori di volersi occupare del minore in assenza di concreti riscontri che escludano la possibilità di un successivo abbandono (Cass. Civ. n. 4097/2018).

In conclusione, la Corte distrettuale non ha omesso di verificare il recupero della capacità genitoriale della madre, ma ha ritenuto non superabile lo stato di abbandono (anche nei confronti degli altri parenti, che si erano disinteressati dei bambini), in tempi compatibili con l’interesse dei minori.

Tale giudizio, è stato dato non soltanto sulla base di relazioni dei servizi sociali risalenti al 2014 e al 2015, come lamentato in ricorso, ma anche sulla base del complessivo comportamento tenuto dalla madre.

Infatti, anche dopo la cessazione della dichiarata e non provata prigionia, al ritorno, in Italia, la madre non aveva posto in essere iniziative concrete per riprendere i rapporti con i figli minori.

QUESTIONI

Il provvedimento della Corte di legittimità sopra esaminato, cita alcune decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo, che si è pronunciata più volte sulla dichiarazione di adottabilità di un minore in stato di abbandono, dichiarando di conformarsi alle stesse (Cedu Akinnibuson contro Italia sentenza del 16 luglio 2015).

L’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo tutela la vita privata e familiare della persona dalle illegittime ingerenze dell’autorità pubblica.

Il legame parentale e il diritto del minore di vivere possibilmente con la propria famiglia d’origine,  rientra appieno nei diritti tutelati. La Corte Europea, ha ricordato che la dichiarazione dello stato di adottabilità dei bambini costituisce un’ingerenza nella vita familiare e di conseguenza può essere accettata solo se sia prevista dalla legge, persegua uno scopo legittimo e sia necessaria in una società democratica.

Inoltre, l’art. 8 pone a carico dello Stato delle obbligazioni di carattere positivo, riguardanti il rispetto effettivo della vita familiare. In questo senso, in presenza di un legame familiare accertato, lo Stato deve in linea di massima agire in modo da permettere a questo legame di svilupparsi.

Prima di interrompere il legame dei figli con il genitore, le autorità nazionali devono aver adottato tutte le misure necessarie e adeguate che si possano ragionevolmente pretendere, affinché i bambini conducano una vita familiare normale, all’interno della loro famiglia.

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