Adozione in casi speciali di minore disabile a single sessantaduenne
Cassazione civile sez. I civile, sentenza 26 giugno 2019 n.17100
Adozione in casi particolari
(art. 44, lett. d legge n. 184/1983)
L’accesso all’adozione speciale di cui all’art. 44, lett. d. della legge 184/1983 è consentito alle persone singole e alle coppie di fatto. In assenza di specificazione dei requisiti soggettivi di adottante e adottando, come pure del limite massimo di differenza di età, il minore disabile, i cui genitori sono stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale, può essere adottato dall’infermiera pediatrica che si era presa cura di lui fin dalla nascita, anche se single e sessantaduenne.
Caso. Il Tribunale per i minorenni di Napoli aveva respinto la domanda proposta dai due coniugi per la revoca della dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale sul loro figlio, e dello stato di adottabilità del minore, disposta ai sensi della legge n. 184/1983, art. 44, lett. d.
Anche la Corte d’appello aveva confermato la sentenza di primo grado, accertando lo stato di abbandono del minore e l’assoluta inadeguatezza dei genitori, a fronte di un bambino gravemente malato (affetto da tetraparesi distonica fin dalla nascita) di cui i genitori non avevano voluto occuparsi. La Corte territoriale aveva dichiarato l’adozione del minore di otto anni affidandolo ad un’infermiera single di sessantadue anni.
La coppia ricorre in Cassazione, denunciando, tra gli altri motivi, la violazione e falsa applicazione della legge n. 184 del 1983, art. 6 e art. 44, lett. d, per errata interpretazione delle suddette norme, per non avere considerato la differenza di età tra l’adottante e l’adottato e, in generale, la concreta idoneità della donna di ottenere l’adozione del bimbo.
I ricorrenti lamentano la mancata applicazione dell’articolo 6 della legge sulle adozioni che prevede la differenza massima di età di 45 anni tra adottante e adottato, e il loro mancato assenso, ai sensi dell’art. 46 della stessa legge.
Secondo i genitori, al minore sarebbe derivato un danno grave e irreparabile poiché la donna adottante non avrebbe potuto da sola prendersi cura del bimbo diversamente abile, che al contrario, avrebbe richiesto la presenza di entrambe le figure genitoriali.
Soluzione a percorso argomentativo.
La Corte di Cassazione ha giudicato infondato il motivo. L’art. 44 che disciplina l’adozione in casi particolari, non specifica i requisiti soggettivi di adottante ed adottando, né il limite massimo di differenza di età, in quanto la norma prevede esclusivamente che l’età dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni quella dell’adottando.
L’accesso a tale forma di adozione non legittimante è consentito, dunque, anche alle persone singole e alle coppie di fatto (Cass. Civ. n. 12962/2016), nei limiti di età suindicati, in presenza d’impossibilità di affidamento preadottivo, e nell’interesse del minore.
Per quanto riguarda, poi, la mancanza di consenso dei genitori, questa ha efficacia preclusiva (art. 46, comma 2), se il genitore non sia mero titolare della responsabilità genitoriale, ma ne abbia altresì il concreto esercizio, grazie ad un rapporto effettivo con il minore, caratterizzato di regola dalla convivenza, in ragione della centralità attribuita dagli artt. 29 e 30 Cost. all’effettività del rapporto genitore-figli (Cass. Civ. n. 18575/2015).
Nel caso concreto, i genitori del minore erano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale, in quanto avevano allontanato il figlio a pochi mesi dalla nascita.
Dalla CTU espletata in primo grado, i ricorrenti erano risultati del tutto inadeguati al ruolo genitoriale, mentre l’adottante, infermiera professionale pediatrica, con la quale il minore viveva fin dai primi mesi di vita, era stata giudicata ampiamente in grado di provvedere a tutte le necessità del bimbo, con la collaborazione della figlia convivente.
Questioni. La decisione della Cassazione conferma l’orientamento giurisprudenziale formatosi anche presso numerosi tribunali di merito. Secondo l’interpretazione corrente della norma di cui all’art. 44 – in particolare la fattispecie di cui alla lettera d) – l’adozione in casi particolari ha proprio lo scopo di favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore e i parenti o le persone che già si prendono cura di lui, prevedendo effetti più limitati ma presupposti meno rigidi.
Così facendo si rende prevalente la finalità di proteggere il minore se mancano le condizioni che consentono l’adozione ordinaria.
Nella richiamata sentenza del 2016 la Cassazione aveva confermato che non è ravvisabile nel nostro ordinamento, diversamente dall’adozione “legittimante”, il divieto per la persona singola di adottare ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 44, comma 1, lett. d), e che nessuna limitazione normativa può desumersi neppure dall’orientamento sessuale della richiedente l’adozione in casi particolari.
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