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In un precedente intervento abbiamo trattato la compilazione del quadro “Aiuti di Stato” (quadro RS) della dichiarazione dei redditi; nel presente intervento affrontiamo invece il trattamento contabile e fiscale dei contributi a vario titolo ricevuti.

La classificazione del contributo avviene in base alle caratteristiche per le quali è riconosciuto:

  • contributo in conto esercizio,
  • contributi in conto impianto e
  • contributo in conto capitale.

I contributi in conto esercizio sono dovuti sia in base alla legge sia in base a disposizioni contrattuali, rilevati per competenza e indicati distintamente in apposita sottovoce della voce A5 del conto economico tra gli Altri ricavi e proventi. Deve trattarsi di contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi dell’attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri (Oic 12).

Per cui, non possono essere compresi in questa voce i contributi di natura finanziaria che riducono direttamente l’onere degli interessi passivi su alcuni tipi di finanziamenti assunti dalla società, i quali sono portati in detrazione alla voce C17 “interessi ed altri oneri finanziari” (se rilevati in esercizi successivi a quelli di contabilizzazione degli interessi passivi, sono invece compresi nella voce C16 “altri proventi finanziari”).

I contributi in conto esercizio sono rilevati nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all’esercizio al quale essi sono riferiti. Devono essere rilevati anche i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.).

Tra i contributi in conto esercizio sono compresi quelli relativi all’acquisto di materiali. Ai fini della valutazione delle rimanenze, tali contributi sono portati in diminuzione del costo di acquisto dei materiali: in questo modo, la valutazione delle rimanenze permette di sospendere i costi effettivamente sostenuti, ossia al netto dei contributi ricevuti. Pertanto, i costi sostenuti per gli acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono rilevati tra i costi della produzione, alla voce B6), al lordo dei contributi in conto esercizio ricevuti per tali acquisti; la variazione delle rimanenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti è indicata nelle voci B11) o A2) al netto dei contributi ricevuti.

Ai fini fiscali si considerano ricavi, in base all’articolo 85 Tuir:

  • i contributi in denaro, o il valore normale di quelli in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base ad un contratto (lettera g);
  • i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge (lettera h).

I contributi in conto esercizio sono anche assoggettati ad una ritenuta d’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente, pari al 4%, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, D.P.R. 600/1973: “Le regioni, le provincie, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte…e con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali”.

Ai fini Iva, le erogazioni di denaro che si concretizzano in mere movimentazioni di denaro costituiscono contributi esclusi dal campo di applicazione del tributo. Viceversa, se le somme sono versate a fronte di un obbligo di fare, non fare o permettere, costituiscono dei corrispettivi riconducibili nell’ambito applicativo dell’imposta (risposta 234/2019).

I contributi in conto impianti sono somme erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime. Sono contributi per i quali la società beneficiaria può essere vincolata a mantenere in uso le immobilizzazioni materiali cui essi si riferiscono per un determinato tempo, stabilito dalle norme che li concedono.

I contributi in conto impianti sono riferiti e commisurati al costo dei cespiti e come tali partecipano direttamente o indirettamente alla formazione del risultato dell’esercizio secondo il criterio della competenza.

I contributi in conto impianti sono rilevati nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati. Si iscrivono infatti in bilancio quando si tratta di contribuiti acquisiti sostanzialmente in via definitiva.

I contributi in conto impianti commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali sono rilevati a conto economico con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dei cespiti. Ciò può essere applicato con due metodi alternativi, che dovranno essere specificati nella nota integrativa:

a) con il metodo indiretto i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al conto economico nella voce A5 “Altri ricavi e proventi”, e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di “risconti passivi”; l’ammortamento in tal caso è calcolato su costo lordo delle immobilizzazioni;

b) con il metodo diretto i contributi sono portati direttamente a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono; in quest’ultimo caso l’ammortamento è calcolato sul valore dell’immobilizzazione, al netto dei contributi.

L’ultima categoria dei contributi in conto capitale è residuale, anche se spesso viene citata in modo atecnico dai bandi di alcune agevolazioni, ed è utilizzabile quando non è stato possibile procedere ad una classificazione puntuale. In tal senso, ad esempio, la risoluzione 2/E/2010 trattava i contributi in favore di aziende agrituristiche, definiti, nell’ambito dei Piani di Sviluppo Rurale, genericamente “in conto capitale”: “la specificità delle norme che disciplinano il riconoscimento e la concessione del contributo alle aziende agrituristiche è tale, dunque, da escludere che nel caso di specie si tratti di contributi in conto capitale (sebbene formalmente definiti tali) erogati al solo fine di rafforzare la struttura patrimoniale dell’azienda”.

Fiscalmente, ai sensi dell’articolo 88, comma 3, lettera b), Tuir, si considerano sopravvenienze attive i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell’articolo 85 e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell’esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi, ma non oltre il quarto.

A titolo esemplificativo, il voucher fiere 2019 “Regione Piemonte – Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso l’erogazione di voucher per fiere internazionali all’estero” è considerato un contributo in conto esercizio, da contabilizzare per competenza nella voce A5), con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% al momento dell’erogazione.

Il contributo in questione, di importo massimo di 5.000 euro per le fiere in Unione europea, è considerato aiuto di Stato ed è soggetto ad un procedimento di concessione; comparirà nel Registro nazionale degli aiuti (RNA) e quindi non dovrà essere comunicato nel quadro RS degli Aiuti di Stato della dichiarazione dei redditi.

Infine, non dovrà essere indicato neanche nella nota integrativa in quanto inferiore a 10.000 euro. Nonostante la richiesta di cui all’articolo 1, comma 125-bis, L. 124/2017 (“i soggetti … pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni”), l’articolo 1, comma 127, L. 124/2017 prevede infatti che “al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125, 125-bis e 126 non si applica ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato”.

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