L’elezione di domicilio presso uno dei difensori non priva la controparte della facoltà di effettuare notificazioni all’altro difensore
Cass., sez. II, 26 settembre 2022, n. 27995, Pres. Bellini – Est. Caponi
[1] Notificazione al domiciliatario ex art. 141 c.p.c. – Esclusività – Limiti – Alternatività rispetto alle ulteriori modalità di notificazione – Sussistenza – Conseguenze – Pluralità di difensori – Possibilità di notifica al difensore non domiciliatario – Fondamento (artt. 141, 170 c.p.c.)
Massima: “La notificazione presso il domiciliatario ex art. 141 c.p.c. – al di fuori dei casi eccezionali in cui, nell’interesse del destinatario, è per legge esclusiva – ha carattere alternativo rispetto agli altri modi di notificazione, con la conseguenza che, ove la parte sia rappresentata da due difensori, l’elezione di domicilio presso uno di costoro non priva la controparte delle facoltà di effettuare notificazioni all’altro difensore, stante la disposizione di cui all’art. 170, comma 1, c.p.c., secondo la quale, dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, cioè all’uno o all’atro dei procuratori costituiti, in caso di pluralità.
CASO
[1] Dopo aver subito un guasto alla propria automobile e falliti i tentativi di composizione bonaria, un consumatore conveniva in giudizio la distributrice e la concessionaria, allegando vizi di costruzione e/o difetti in interventi di manutenzione e proponendo domanda di annullamento della vendita per vizio del consenso ovvero, in subordine, risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Le domande venivano rigettate in primo grado, con sentenza confermata all’esito del giudizio di seconde cure.
Avverso tale pronuncia, l’attore soccombente proponeva ricorso per cassazione, articolato su tre motivi.
Per quanto di interesse ai fini del presente commento, è però interessante analizzare l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla distributrice controricorrente, per decadenza dal termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall’art. 325, 2°co., c.p.c. In particolare, la controricorrente osservata come il proprio procuratore avesse proceduto a notificare, in data 9/10/2017, la sentenza di appello all’indirizzo pec di uno dei due avvocati di parte ricorrente. Il 22/12/2017 l’altro avvocato della parte ricorrente consegnava il plico del ricorso per cassazione all’ufficio postale di Venezia, competente per la notifica alle parti convenute. Ne segue, secondo la controricorrente, la tardività della notificazione del ricorso di 13 giorni rispetto alla scadenza del termine breve per impugnare.
SOLUZIONE
[1] La Cassazione ritiene fondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente.
La Suprema Corte fa procedere il proprio ragionamento dall’art. 47 c.c., che prevede che per determinati atti o affari si possa eleggere domicilio speciale.
In via di principio, l’elezione di domicilio speciale non ha carattere esclusivo, non impedendo che gli atti inerenti al determinato atto o affare possano essere validamente trasmessi al diverso indirizzo riferibile alla persona (in tal senso è la giurisprudenza di legittimità, per cui si v. Cass., n. 25731/2015). Secondo la Cassazione, tali direttive sorreggerebbero anche la disciplina processuale – e, in particolare, quella inerente alla notificazione presso il domiciliatario ex art. 141 c.p.c. – ove la funzione di servizio e facilitazione propria delle notificazioni va a vantaggio del processo, in particolare quelle da compiersi a istanza della controparte e dell’ufficio giudiziario: anche in tal caso, la notificazione nel domicilio eletto avrebbe di regola carattere alternativo rispetto agli altri modi di notificazione previsti dagli artt. 138 ss. c.p.c., nel senso che l’elezione di domicilio servirebbe solo a designare uno dei luoghi in cui può essere eseguita facoltativamente la consegna dell’atto.
La validità delle notificazioni effettuate all’altro difensore sarebbe, nello specifico, sorretta dalla disposizione generale dell’art. 170, 1°co., c.p.c., secondo la quale, dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, cioè logicamente all’uno o all’altro dei procuratori costituiti, in caso di pluralità.
Ciò significa che, nel caso di specie, la notificazione della sentenza di appello effettuata dalla convenuta presso uno dei due difensori dell’attrice (e, in particolare, quello presso il quale la parte non aveva eletto domicilio) era idonea a far decorrere il termine breve per impugnare la sentenza, con conseguente tardività del ricorso per cassazione proposto.
Si deve aggiungere che l’inammissibilità del ricorso nei confronti della distributrice ha recato con sé l’inammissibilità del ricorso anche nei confronti del concessionario. Sul punto, la Suprema Corte richiama quanto da essa stessa statuito nel caso di proposizione sulla base di unico fatto generatore – come in questo caso – di domande giudiziali nei confronti di due distinti convenuti. Si tratta di litisconsorzio unitario o quasi necessario, cui è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell’unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna nei confronti di quest’ultima e della destinataria della notificazione l’inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicché la decadenza dall’impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti (Cass., n. 21597/2017).
Ne consegue, in definitiva, l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto.
QUESTIONI
[1] La Cassazione è quindi chiamata a pronunciarsi sull’idoneità della notificazione della sentenza di secondo grado effettuata presso uno dei due difensori della controparte – la quale abbia però eletto domicilio presso l’altro difensore incaricato -, a innescare il termine breve per impugnare.
La disposizione generale sulla notificazione presso il domiciliatario è racchiusa nell’art. 141 c.p.c., ove si può leggere, tra l’altro, che quando l’elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria solo se sia stata espressamente concordata (2°co.).
Ne deriva che, in mancanza di espressa previsione in tal senso, la notificazione nel domicilio eletto ha di regola carattere alternativo rispetto agli altri modi di notificazione previsti dagli artt. 138 ss. c.p.c., nel senso che l’elezione di domicilio serve solo a designare uno dei luoghi in cui può essere eseguita facoltativamente la consegna dell’atto.
Sono, infatti, da ritenersi eccezionali i casi in cui, nell’interesse del destinatario, la legge dispone che la notificazione presso il domicilio eletto sia esclusiva: è il caso, ad esempio, in cui la parte è costituita personalmente (art. 170, 3°co., c.p.c.), o in cui, nell’atto di notificazione della sentenza, la parte abbia dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l’ha emanata (art. 330, 1°co., c.p.c.).
Al di fuori di tali casi, ove la parte – come nel caso di specie – sia rappresentata e difesa da due difensori, l’elezione di domicilio presso uno di costoro non può dunque privare la controparte della facoltà di effettuare notificazioni all’altro difensore.
In questo senso è la giurisprudenza della Corte di cassazione: è il caso, ad esempio, di Cass., n. 5759/2004, secondo la quale, quando la parte sia rappresentata in giudizio da due procuratori, ove la notifica della sentenza (nella specie, d’appello) sia fatta ad entrambi, il termine per l’impugnazione (nella specie, ricorso per cassazione) decorre dalla prima notifica, anche se effettuata presso il procuratore non domiciliatario, atteso che i poteri, le facoltà e gli oneri che fanno capo al difensore domiciliatario sono identici a quelli che ineriscono al mandato del difensore non domiciliatario.
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