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la-suprema-corte-conferma-la-ripartizione-degli-oneri-probatori-in-caso-di-violazione-dellart-2087-c-c-dovuta-a-superlavoro
La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento ( 28 febbraio 2023, n. 6008, conforme alla recente pronuncia 28 novembre 2022, n.34968) riafferma il proprio (univoco) orientamento in materia di ripartizione degli oneri probatori in caso di violazione dell’obbligo di protezione di cui all’art. 2087 c.c., affrontando poi la specifica fattispecie, relativa al caso concreto, del “danno da superlavoro”. Il ricorrente, dirigente medico di primo livello, conveniva in giudizio l’ASL di appartenenza per ottenere il risarcimento del danno biologico derivato da un infarto del miocardio. Deduceva, a tal fine, di aver dovuto svolgere per anni, a causa delle carenze di organico della struttura,  una attività lavorativa contraddistinta da orari e ritmi di lavoro eccessivi, cui attribuiva causalmente l’evento dannoso. A fronte di tale prospettazione, non contestata e comunque comprovata quanto ai ritmi di lavoro, sia il Tribunale che la Corte di Appello respingevano le domande del lavoratore, ritenendo che non fosse possibile ravvisare alcuna responsabilità della ASL, poiché l’appellante non avrebbe fornito “sufficiente prova, il cui onere era su di lui ricadente, della sussistenza di specifiche omissioni datoriali nella predisposizione di quelle misure di sicurezza, suggerite dalla particolarità del lavoro, dall’esperienza e dalla tecnica, necessarie ad evitare il danno, che siano in concreto esigibili con riferimento agli standard di sicurezza suggeriti dalle conoscenze del tempo, e di normale adozione nel settore” né avrebbe indicato le norme di sicurezza asseritamente violate. Il lavoratore proponeva quindi ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, di cui i primi tre incentrati, sotto profili differenti, sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 c.c. L’ordinanza, nell’accogliere tali motivi dopo averli esaminati congiuntamente, ribadisce quindi in modo nitido i criteri di ripartizione degli oneri probatori in caso di applicazione dell’art. 2087 c.c. e, dopo aver rilevato che la sentenza di appello aveva rigettato le domande anche sul presupposto della mancata indicazione da parte del ricorrente della violazione di “bene determinate norme di sicurezza”, precisa che, qualora ad essere denunciato sia lo svolgimento prolungato di prestazioni eccedenti il normale orario lavorativo, è sufficiente che il lavoratore dia la prova di tale circostanza per assolvere il proprio onere di allegazione; senza che vi sia necessità della deduzione specifica delle pretese omissioni o violazioni, nonché dell’indicazione delle  norme e dei principi pretesamente violati. Nel fare ciò (richiamando la già citata Cass. n. 34968/2022, relativa a fattispecie identica) l’ordinanza  afferma il lavoratore a cui sia stato richiesto un lavoro eccedente la tollerabilità, per eccessiva durata o per eccessiva onerosità dei ritmi, lamenta un inesatto adempimento altrui rispetto a tale obbligo di sicurezza, sicché egli è tenuto ad allegare rigorosamente tale inadempimento, evidenziando i relativi fattori di rischio (ad es. modalità qualitative improprie, per ritmi o quantità di produzione insostenibili etc., o secondo misure temporali eccedenti i limiti previsti dalla normativa o comunque in misura irragionevole), spettando invece al datore dimostrare che i carichi di lavoro erano normali, congrui e tollerabili o che ricorreva una diversa causa che rendeva l’accaduto a sé non imputabile” ed ancora “oltre a non potersi imporre al lavoratore di individuare la violazione di una specifica norma prevenzionistica (Cass. 25 luglio 2022, n. 23187), ancor meno ciò può essere richiesto quando, adducendo la ricorrenza di prestazioni oltre la tollerabilità, è in sé dedotto un inesatto adempimento all’obbligo di sicurezza, indubbiamente onnicomprensivo e che non necessita di altre specificazioni, pur traducendosi poi esso anche in violazione di disposizioni antinfortunistiche” . Una impostazione che si rivela coerente con il consolidato orientamento, in cui la presente ordinanza si inscrive a pieno titolo, che attribuisce natura contrattuale alla responsabilità derivante dalla violazione dell’obbligo di protezione e considera l’art. 2087 c.c. la vera e propria norma di chiusura del sistema di prevenzione “operante cioè anche in assenza di specifiche regole d’esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali, l’omessa predisposizione di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull’esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico” (così Cass. n.29909 del 25 ottobre 2021 e, nello stesso senso, Cass. n. 644 del 14 gennaio 2005; Cass. n. 2491 del 1° febbraio 2008; Cass. n. 20142 del 23 settembre 2010; Cass. n. 13956 del 3 agosto 2012; Cass. n. 24742 del 8 ottobre 2018). Francesco Rondina, avvocato in Roma Visualizza il documento: Cass., ordinanza 28 febbraio 2023, n. 6008 Scarica il commento in PDF L'articolo La Suprema Corte conferma la ripartizione degli oneri probatori in caso di violazione dell’art. 2087 c.c. dovuta a “superlavoro” sembra essere il primo su Rivista Labor - Pacini Giuridica.

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