Alcuni chiarimenti sul rilievo in giudizio dell’eccezione di prescrizione estintiva
Cass., sez. III, 12 dicembre 2019, n. 32485, Pres. Amendola – Est. Guizzi
[1] Prescrizione estintiva – Dies a quo – Rilievo d’ufficio – Condizioni (art. 101, 112 c.p.c.).
La riserva alla parte del potere di sollevare l’eccezione di prescrizione estintiva implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e di manifestare la volontà di profittare dell’effetto estintivo, non anche di indicare direttamente o indirettamente le norme applicabili al caso di specie, l’identificazione delle quali spetta al potere-dovere del giudice, al cui rilievo officioso – sebbene previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione – spetta l’individuazione di una norma di previsione di un termine diverso.
CASO
[1] Alcuni soggetti, creditori di una società per canoni di locazione non corrisposti, procedevano, in forza di provvedimenti esecutivi ex art. 664 c.p.c., al pignoramento presso terzi delle somme dovute alla predetta società da una società di assicurazioni a titolo di indennizzo per polizza incendi.
Tali procedure esecutive venivano dichiarate estinte a seguito dell’eccezione, sollevata dal terzo pignorato, di prescrizione del diritto all’indennizzo.
I soggetti creditori instauravano allora un giudizio ex art. 2900 c.c. al fine di ottenere l’accertamento dell’obbligo di pagamento dell’indennizzo a carico della società di assicurazioni, sul presupposto che, nel caso di specie, operasse la sospensione del termine di prescrizione in virtù dell’avvenuta notificazione degli atti di pignoramento presso terzi, da intendersi quali atti di costituzione in mora. Sul punto, si precisa soltanto che l’azione era da considerarsi ammissibile in quanto l’accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c. non ha più, dopo la riforma del 2012, effetti di giudicato. La domanda veniva accolta dal Tribunale di Forlì ma, all’esito del giudizio d’appello, la Corte bolognese dichiarava invece l’intervenuta prescrizione del diritto, sul presupposto che il termine prescrizionale in questione avesse ripreso a decorrere successivamente alla dichiarazione di estinzione delle procedure esecutive e fosse poi spirato antecedentemente alla notificazione dell’atto di citazione.
Avverso tale decisione i creditori proponevano ricorso per cassazione sulla base delle seguenti doglianze: a) l’eccezione di prescrizione estintiva è da considerarsi quale eccezione in senso stretto e deve quindi fondarsi su fatti allegati dalla parte, restando escluso che il giudice possa accoglierla sulla base di un fatto diverso: ciò che sarebbe avvenuto nel caso di specie, dove la Corte d’Appello di Bologna ha autonomamente individuato il dies a quo di decorso del termine prescrizionale in discorso; b) la violazione del principio del contraddittorio, essendo la sentenza d’appello da considerarsi, in virtù di quanto poc’anzi rilevato, quale decisione “della terza via”.
SOLUZIONE
[1] La Suprema Corte accoglie il ricorso affermando che, sebbene l’individuazione della disciplina legale in tema di prescrizione applicabile nel caso di specie confluisca nella c.d. quaestio iuris – la cui ricostruzione, come noto, rientra nei poteri-doveri del giudice -, l’organo giudicante sia comunque sempre tenuto ad attivare il contraddittorio tra le parti sulla questioni relative che dovessero insorgere: conseguentemente, laddove, come nel caso di specie, tale adempimento non sia rispettato, pur a fronte dell’applicazione di una disciplina legale differente rispetto a quella invocata dalla parte, la sentenza assume i contorni della decisione “a sorpresa” o “della terza via”. Da qui, la cassazione della pronuncia – che aveva così irritualmente rilevato l’intervenuta prescrizione del diritto all’indennizzo – con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Bologna per una nuova decisione conforme ai principi che verranno di seguito illustrati.
QUESTIONI
[1] La pronuncia in epigrafe offre sicuramente un utile spunto per meglio perimetrare i rispettivi poteri delle parti e del giudice nei confronti dell’eccezione di prescrizione estintiva e in particolare del relativo regime di allegazione in giudizio: questione, in definitiva, che si è rivelata centrale ai fini della decisione in commento.
A tal proposito, è opportuno ricordare il dettato dell’art. 112 c.p.c. che, nella parte che qui interessa, dispone che il giudice non possa pronunciare d’ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti. Si tratta, come ampiamente noto, delle eccezioni in senso stretto, relativamente alle quali appartiene al monopolio della parte il potere di introduzione in giudizio del fatto dotato di efficacia estintiva, impeditiva o modificativa del diritto fatto valere in giudizio dall’avversario.
Fermo che, comunemente, si ritiene che la norma dianzi citata definisca anche un rapporto di regola ed eccezione tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato – dove, per l’esattezza, la regola sarebbe rappresentata dalla facoltà di rilevazione officiosa dei fatti estintivi, impeditivi e modificativi -, è lo stesso art. 2938 c.c. a chiarire, con riguardo alla prescrizione estintiva, che il giudice non possa rilevarla d’ufficio.
Tuttavia, seguendo il percorso argomentativo svolto dalla Cassazione, la fattispecie integrante l’eccezione di prescrizione estintiva può essere scissa in una pluralità di elementi.
Da un lato, infatti, vi è l’elemento costitutivo della stessa, rappresentato dall’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio; dall’altro, vi è l’identificazione del regime prescrizionale (ossia la disciplina legale nel caso di specie applicabile, in cui rilievo particolare assumono la determinazione della durata del termine di prescrizione e l’individuazione del dies a quo di decorrenza dello stesso), destinato viceversa a confluire nella quaestio iuris.
Ora, se il primo degli elementi menzionati è da esattamente identificarsi nella porzione di fattispecie la cui allegazione è, per l’appunto, riservata al monopolio di parte, tutti gli elementi confluenti nella quaestio iuris, all’opposto – e in ossequio al principio iura novit curia – sono riservati alla determinazione giudiziale (sono diverse le pronunce di legittimità in tal senso: Cass., sez. un., 25 luglio 2002, n. 10955; Cass., 27 luglio 2016, n. 15631; Cass., 22 maggio 2007, n. 11843; Cass., 23 agosto 2004, n. 16573).
Così chiarito il potere del giudice di autonomamente determinare la disciplina applicabile alla fattispecie prescrittiva allegata, è però indubbio che, in ossequio a quanto prescritto dagli artt. 101 c.p.c. e 111 Cost., il giudice sia tenuto a sollecitare il contraddittorio delle parti sulla questione di diritto che venga eventualmente affrontata d’ufficio (così, e sempre in tema di prescrizione estintiva, la già citata Cass., sez. un., n. 10955/2002 nonché, più recentemente, Cass., 20 gennaio 2014, n. 1064).
Nel caso di specie, ciò significa che la Corte d’Appello di Bologna era senz’altro libera di ricostruire la disciplina applicabile alla fattispecie prescrittiva allegata nel senso di individuare un dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione differente rispetto a quello allegato dalla parte – sì da concludere, in definitiva, per l’intervenuta estinzione del diritto all’indennizzo in discorso -, ma avrebbe dovuto attivare il contraddittorio delle parti sul punto: l’omissione di tale adempimento non può allora che comportare un vizio della sentenza, con conseguente pronuncia di cassazione con rinvio.
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