Alla ricerca del regime sanzionatorio del licenziamento intimato prima della scadenza del comporto da piccole imprese, tra ragionevolezza ed espedienti

L’A. si interroga in merito alla solidità delle argomentazioni utilizzate dalla Cassazione per sostenere l’applicabilità dell’art. 18, commi 4 e 7 St. lav. al licenziamento nullo per violazione dell’art. 2110 c.c., intimato da imprese prive dei requisiti dimensionali fissati dal comma 8. Dopo aver condiviso l’esclusione dell’art. 8 l. n. 604/1966, in quanto coerente con l’autonomia concettuale del recesso per superamento del comporto, censura, però, la scelta della Corte di utilizzare il canone di ragionevolezza in funzione della disapplicazione della tutela reintegratoria piena.
The Author inquires about the soundness of the arguments used by the Italian Supreme Court to argue the applicability of Art. 18, paras. 4 and 7 St. lav. to the null and void dismissal for violation of Art. 2110 Civil Code, notified by companies lacking the dimensional requirements set by para. 8. After agreeing with the exclusion of Art. 8 l. no. 604/1966, as it is consistent with the conceptual autonomy of termination for exceeding the grace period, it censures, however, the Court’s choice to make use of the reasonableness canon in function of the disapplication of full reinstatement protection.
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