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Il protesto è un atto pubblico con cui il Pubblico Ufficiale autorizzato constata la mancata accettazione di una tratta o il mancato pagamento di una cambiale o di un assegno. Le Camere di Commercio mensilmente pubblicano nel Registro Informatico gli elenchi dei protesti levati dai Pubblici Ufficiali abilitati. Tale Registro contiene i protesti per 5 anni dalla data della loro pubblicazione, fatte salve eventuali cancellazioni intercorse a seguito di presentazione della relativa istanza.

La cancellazione dal Registro Informatico del protesto di assegni e cambiali/tratte accettate è disciplinata dalla Legge 18/8/2000, n. 235. Relativamente a cambiali/tratte accettate la domanda di cancellazione può essere presentata nel caso in cui il debitore: abbia effettuato il pagamento della cambiale/tratta accettata entro 12 mesi dalla levata del protesto; sia stato protestato illegittimamente/erroneamente; abbia ottenuto dal Tribunale competente (sulla base della residenza anagrafica per le persone fisiche o della sede legale se trattasi di Società) la Riabilitazione prevista dall’art. 17 della legge 108/1996 (per poter richiedere la Riabilitazione deve essere trascorso un anno dalla data dell’ultimo protesto e nel frattempo non devono essere intervenuti ulteriori protesti).

La domanda di cancellazione del protesto di un assegno, invece, può essere presentata nel caso in cui il debitore: sia stato protestato illegittimamente/erroneamente; abbia ottenuto dal Tribunale competente (sulla base della residenza anagrafica per le persone fisiche o della sede legale se trattasi di Società) la Riabilitazione prevista dall’art. 17 della legge 108/1996.

La Legge 18/8/2000, n. 235, all’art. 2, comma 1, prevede la possibilità dell’annotazione dell’avvenuto pagamento, nel Registro Informatico dei protesti, per i titoli cambiari. Il debitore che provveda al pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati (unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso) oltre il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, può chiederne l’annotazione sul citato Registro Informatico presentando formale istanza corredata del titolo quietanzato e dell’atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento.

Il protesto, sia di cambiali che di assegni, decade automaticamente dopo 5 anni dalla pubblicazione (anche se i titoli non sono stati pagati) e la segnalazione scompare dal Registro informatico dei protesti.

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