Contratto di lavoro a tempo determinato cessazione del rapporto prima della scadenza del termine
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 8 novembre 2019, n. 28931
Contratto a tempo determinato – Cessazione del rapporto – Prima della scadenza del termine nullo – Indennità ex art. 32 l. 183/2010
MASSIMA
In tema di contratti di lavoro a tempo determinato, nelle ipotesi di cessazione del rapporto prima della scadenza del termine nullo, va escluso il riconoscimento, in favore del lavoratore che abbia conseguito la declaratoria di conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato, dell’indennità ai sensi dell’art. 32 l. 183/2010, poiché quest’ultima spetta solo per il periodo così detto “intermedio”, ossia compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.
COMMENTO
La Corte d’appello rigettava l’appello proposto dalla Società avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato dalla medesima con un dipendente e la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con la condanna della datrice al pagamento, a titolo risarcitorio, di un’indennità pari a 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Il giudice di primo grado, inoltre, accertava l’esistenza tra le stesse parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e ordinava alla società la reintegrazione del dipendente, condannando la medesima al pagamento in suo favore a titolo risarcitorio delle retribuzioni globali di fatto percepite dalla comunicazione di recesso alla reintegrazione effettiva, oltre accessori e versamento dei contributi assistenziali e previdenziali. La Corte di Appello, inoltre, riteneva corretta la liquidazione effettuata dal Tribunale dell’indennità risarcitoria a norma dell’art. 32, quinto comma I. 183 del 2010, nonostante il recesso del lavoratore ante tempus dal contratto di lavoro a tempo determinato convertito. Da ultimo, la Corte territoriale ribadiva, in quanto ritenuta dalla medesima corretta, la liquidazione al lavoratore del risarcimento del danno. Di qui il ricorso in Cassazione. I Giudici di legittimità, riprendendo un noto principio di diritto già espresso dalla Corte di Cassazione, hanno affermato che, in tema di contratti di lavoro a tempo determinato, nell’ipotesi di cessazione del rapporto prima della scadenza del termine nullo, deve essere escluso il riconoscimento dell’indennità ai sensi dell’art. 32, L. n. 183 del 2010 in favore del lavoratore che abbia conseguito la declaratoria di conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato, poiché tale indennità spetta solo per il periodo cosiddetto “intermedio”, ossia quello compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro. Dunque, la Suprema Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.
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