in-caso-di-risoluzione-del-rapporto-per-fallimento-del-datore-di-lavoro-il-lavoratore-ha-diritto-al-preavviso-e-alla-insinuazione-allo-stato-passivo-per-il-pagamento-della-corrispondente-indennita-so

La Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento (ordinanza n. 30748 del 29 novembre 2024) si sofferma su un tema di particolare fascino per la sua multidisciplinarietà, vale a dire quello dell’incidenza del giudicato penale su procedimento disciplinare culminato con un licenziamento per giusta causa.

Il Tribunale di Bologna, in primo grado, ha ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore di una azienda privata sulla base delle risultanze del procedimento disciplinare e delle prove raccolte, prescindendo da ogni valutazione effettuata dai giudici nel parallelo giudizio penale. Conseguentemente negava al lavoratore ricorrente il diritto ad essere reintegrato nel proprio posto di lavoro.

La Corte di appello di Bologna, al contrario, ha osservato come la sentenza penale irrevocabile di assoluzione del lavoratore, fondata sull’insussistenza dei fatti contestati, precludeva una diversa valutazione in sede disciplinare. Da ciò scaturiva un pronunciamento di segno opposto a quello di prime cure, e pertanto veniva disposta la reintegra del lavoratore, con contestuale riconoscimento di una indennità risarcitoria.

Questa decisione veniva impugnata dal datore di lavoro, che sospingeva ricorso per Cassazione della sentenza di appello sulla scorta di tre censure.

Con il primo motivo del ricorso la Società ricorrente denunciava una violazione del diritto al contraddittorio, in quanto la decisione sarebbe maturata attraverso un procedimento esclusivamente cartolare, contraddistinto da numerosi vizi processuali, tra cui spicca la mancata convocazione delle parti per discussione orale in seguito al deposito tardivo di memorie scritte da parte del resistente, considerato dal ricorrente tamquam non esset.

La Suprema Corte rigettava la prima doglianza, reputandola inammissibile per ragioni processuali legate al confezionamento del ricorso in Cassazione. Il ricorrente infatti, si sarebbe limitato ad effettuare un rinvio “per relationem” ai fatti contestati nel giudizio di merito, omettendoli di trascrivere, o comunque di segnalare specificatamente, nel proprio ricorso per cassazione. Questo comportamento ha prodotto una lesione – limitatamente a questo motivo – del principio di autosufficienza dell’atto, rendendo così impossibile ai giudici di legittimità l’esame del vizio processuale lamentato.

Col secondo motivo, che rappresenta il cuore della questione in commento, la società datrice di lavoro lamentava una falsa applicazione di norme di legge operata dal giudice di appello.

In particolare veniva contestata violazione dell’art. 653 c.p.p. che disciplina gli effetti del giudicato penale nei giudizi civili o amministrativi. Il giudice di seconde cure, avrebbe considerato vincolante, ai fini della valutazione dell’applicabilità della sanzione disciplinare, la sentenza di assoluzione intervenuta in sede penale, applicando così in maniera distorta il dettato dell’art. 653 c.p.p., fattispecie che delinea esclusivamente i rapporti tra processo penale e procedimento disciplinare di fronte a pubbliche autorità. La norma per queste ragioni, non appare suscettibile di interpretazione “estensiva” o evolutiva in presenza di rapporti di lavoro di matrice privatistica.

La censura è fondata. Il richiamo effettuato all’art. 653 c.p.p. è stato ritenuto dal collegio non pertinente perché riguardante esclusivamente i rapporti di natura disciplinare intercorsi tra dipendente e pubblica autorità, vale a dire ai rapporti inquadrati nell’ambito del c.d. pubblico impiego.

I giudici della Corte Suprema di Cassazione, a questo punto, colgono l’occasione per descrivere i rapporti tra sentenze penali irrevocabili di condanna o di assoluzione nei giudizi civili o amministrativi ai sensi dell’art. 654 c.p.p., disposizione, questa, reputata idonea a dirimere il caso di specie.

Gli Ermellini affermano che il giudice del lavoro adito con impugnativa del licenziamento – ove pure irrogato in base agli stessi comportamenti che furono oggetto d’imputazione in sede penale – non è affatto obbligato a tener conto dell’accertamento contenuto nel giudicato di assoluzione del lavoratore, ma ha il potere di ricostruire autonomamente e con pienezza di cognizione i fatti materiali e di pervenire a valutazioni e qualificazioni degli stessi del tutto svincolati dall’esito del procedimento penale.

Questo perché il principio giuridico sancito dalla giurisprudenza è che la “sentenza penale” di assoluzione, emessa a seguito di dibattimento, non possiede efficacia di “giudicato” nel giudizio di impugnativa di una sanzione disciplinare, qualora il datore di lavoro non abbia esercitato la propria facoltà di intervento nel processo penale mediante costituzione di parte civile, in conformità con l’art. 654 c.p.p. Tale costituzione è infatti condizione necessaria per il riconoscimento dell’efficacia di giudicato della sentenza penale, nei giudizi civili ed amministrativi (cfr. Cass., n. 15344 del 17.7.2020; per i giudizi amministrativi cfr. Consiglio di Stato sez. V  17 febbraio 2014 n. 755).

Al contrario l’art. 653 c.p.p., che invece estende direttamente gli effetti del giudizio penale nel procedimento disciplinare vertente sui medesimi fatti, risulta per espressa previsione normativa esclusivamente applicabile ai rapporti di pubblico impiego ed ai procedimenti disciplinari di competenza delle pubbliche autorità.

In mancanza di tale costituzione, il giudice del lavoro, investito dell’impugnativa del licenziamento, non è vincolato dagli accertamenti contenuti nella sentenza di assoluzione, ma può procedere ad una valutazione autonoma dei fatti, ricostruendoli con piena cognizione di causa. Pertanto, egli è libero di compiere una propria analisi fattuale e giuridica, svincolata dall’esito del procedimento penale, con conseguente esclusione di ogni possibile efficacia della sentenza penale nel giudizio civile o amministrativo, laddove il datore di lavoro non sia stato parte civile nel processo penale.

In ogni caso, prosegue la Suprema Corte, la valutazione della gravità del comportamento tenuto dal lavoratore dev’essere effettuata sulla scorta dei criteri civilistici previsti dall’art. 2119 c.c., nonché dalla L. n.604/1966, tenendo conto: dell’incidenza del peculiare vincolo che lega datore e lavoratore nell’ambito dei rapporti di lavoro; delle esigenze poste dall’organizzazione produttiva, nonché dalle finalità delle regole di disciplina postulate da detta organizzazione. Tutto ciò avviene indipendentemente dal giudizio che del medesimo fatto dovesse darsi ai fini penali.

Il passaggio argomentativo della Corte di Cassazione appena ripreso apre alla possibilità di analizzare in maniera critica il delicato rapporto tra giudicato penale, accertamento del fatto in sede civile e procedimento disciplinare.

Come noto, il punto di partenza dell’analisi deve rinvenirsi in due disposizioni del codice di procedura penale: l’art. 653 c.p.p., ed il successivo art. 654 c.p.p. Prima però di avventurarsi nell’esegesi e nell’ermeneusi di queste due disposizioni normative, appare tuttavia essenziale mettere in evidenza un presupposto necessario per lo svolgimento di ogni considerazione futura.

Ogni procedimento amministrativo/disciplinare ed ogni processo (civile, penale o amministrativo) al netto delle loro peculiarità e differenze, possono essere accomunati, in nuce, da due fasi o momenti essenziali: a) una prima fase, lato sensu di cognizione, votata all’accertamento dello svolgimento dei fatti in senso materiale; b) ed una successiva fase decisoria, in cui gli accadimenti vengono interpretati dall’organo preposto ad emettere un giudizio.

È questo secondo momento, che si potrebbe definire operante sul piano degli effetti, ad essere inevitabilmente condizionato dal sistema normativo e procedurale di riferimento (procedimentale o processuale; civile, penale, amministrativo, tributario) in cui il giudicante si muove ed in cui è chiamato ad esercitare la propria azione. Tale distinzione, ben presente alla mente del Legislatore del Codice di procedura penale, tornerà utile nel proseguo della trattazione.

Effettuata questa debita premessa di carattere dommatico, occorre soffermarsi in primo luogo sulla disposizione scartata dai giudici di piazza Cavour, quell’art. 653 c.p.p., invocato dal ricorrente che regola il perimetro di estensibilità dell’efficacia del giudicato penale nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alla pubblica autorità.

La norma, come anticipato, è stata ritenuta insuscettibile di applicazione perché azionabile esclusivamente con riferimento ai rapporti di lavoro di matrice pubblicistica, non anche ai rapporti di lavoro di diritto privato. Tale discrimine affonda le proprie radici sulla diversa concezione storica del rapporto di lavoro in ambito pubblico ed in ambito privato.

Ma tale distinzione ha, ad oggi, ancora una sua ragion d’essere?

Storicamente il procedimento disciplinare nel pubblico impiego si fonda sui medesimi criteri che caratterizzano l’agire della pubblica amministrazione. In particolare trova applicazione il principio generale di cui all’art. 97, comma 4 Cost., secondo cui i pubblici uffici sono organizzati in maniera tale da garantire il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa. Da ciò consegue che anche la potestà sanzionatoria di carattere disciplinare dev’essere parimenti esercitata dalla Pubblica Amministrazione nel rispetto dei predetti canoni, oltre che funzionalizzata al perseguimento dell’interesse pubblico, in modo tale da contribuire alla costruzione di un intervento pubblico efficace, efficiente e rispettoso dei principi di economicità, pubblicità e trasparenza.

In altri termini, il rapporto di lavoro del dipendente pubblico assume, per il solo fatto di essere essenziale per il perseguimento di interessi vitali per lo Stato – collettività, un’importanza preminente rispetto all’omologo rapporto di lavoro inter privatos.

La rilevanza pubblica della mansione del pubblico dipendente, del resto, è sottolineata dalla stessa Carta Fondamentale all’art. 54, il quale vincola i cittadini che svolgono funzioni pubbliche ad adempiere ai propri doveri con disciplina ed onore.

L’importanza di questa concezione della funzione pubblica traspare nella concezione dell’azione disciplinare nei confronti del pubblico funzionario, caratterizzata dall’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione disciplinare secondo i canoni e le garanzie procedimentali pubbliche precise e ben definite, nella proporzionalità sanzionatoria, nella garanzia del contraddittorio procedimentale, nella trasparenza del procedimento.

Nell’impiego presso le pubbliche amministrazioni, in definitiva, “l’azione disciplinare risulta essere obbligatoria, in quanto, come appena evidenziato, rispondente ai principi costituzionali di buon andamento della pubblica amministrazione e di legittimità dell’azione amministrativa, al cui doveroso perseguimento è ostativa la impunita tolleranza di fenomeni di illegalità dell’apparato pubblico. Ne consegue che l’omesso avvio dell’azione disciplinare costituisce un danno all’immagine dell’amministrazione […]”. (Sul punto v. Costanza Ziani, Il potere disciplinare nel pubblico impiego e la potestà sanzionatoria dei dirigenti scolastici, saggio contenuto nella rivista “Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro”; fasc. n. 3/2021, cap. 2.1).

Di minore rilievo appare il rapporto che lega il datore di lavoro privato al dipendente; difatti pur essendo l’iniziativa economica privata uno dei pilastri su cui si regge l’economia nazionale (art. 41 Cost.) e nonostante sia data particolare rilevanza alla partecipazione attiva del lavoratore alla gestione ed all’organizzazione aziendale (art. 46 Cost.) quale specifica espressione del più generico e fondamentale vincolo di solidarietà sociale tra cittadini (art. 2 Cost.), l’esercizio del potere disciplinare in capo al datore di lavoro privato viene visto come una mera potestà affidata dall’ordinamento a costui. La stessa Corte di Cassazione, sistematicamente, ha avuto modo di sottolineare come l’esercizio del potere disciplinare rappresenti una mera facoltà per il datore di lavoro privato, segnando così una netta differenza tra i due sistemi, almeno dal punto di vista della teoria generale del diritto (cfr. ex multis Cass., 11 febbraio 2019, n. 3896).

Date queste premesse occorre tuttavia chiedersi se la tradizionale distinzione sin qui riportata tra impianto sanzionatorio di diritto pubblico e di diritto privato, un tempo netta, ad oggi abbia senso di esistere, ovvero se la moderna concezione del rapporto Stato – cittadino non debba, al contrario, condurre la giurisprudenza a soluzioni interpretative – applicative differenti.

Ad oggi, infatti, la distinzione tra la sfera lavorativa pubblica e quella privata appare molto più sfumata che in passato, soprattutto in seguito al fenomeno della c.d. privatizzazione del pubblico impiego, la quale ha di fatto equiparato l’intero comparto pubblico a quello privato quanto a: trattamento salariale, diritti e doveri dei lavoratori, assoggettamento dei contratti alla normativa di diritto privato, contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego, immediata vincolatività dei contratti collettivi senza la necessità di una fonte regolamentare di recepimento, natura (privatistica) di tutti gli atti di gestione del rapporto di lavoro, giurisdizione per le controversie di diritto del lavoro (affidata al giudice ordinario).

Sulla scorta di quanto appena descritto si potrebbe dunque sostenere che, al pari di quanto già avvenuto in materia di rapporto contrattuale, parimenti anche il profilo sanzionatorio e disciplinare pubblico e privato debbano essere equiparati con conseguente estensione dell’ambito di applicazione della disposizione di cui all’art. 653 c.p.p. anche ai rapporti disciplinari tra privati.

Le conseguenze di tale ragionamento non sono di poco conto, atteso che la sovrapposizione degli effetti del giudicato penale ad un giudizio disciplinare appare per certi versi più omogenea ed immediata rispetto alla giustapposizione degli effetti del giudicato penale ad una valutazione in ambito civile o amministrativo. Questo perché la sequenza: a) accertamento del fatto; b) irrogazione della sanzione è molto simile alla sequenza rappresentata dall’accertamento del fatto, cui consegue l’irrogazione di una pena.

Va detto che un’interpretazione estensiva – evolutiva dell’art. 653 c.p.p., recherebbe con sé diversi vantaggi; su tutti quello di creare una uniformità di giudizio tra pubblico e privato nella valutazione dei rapporti disciplinari, oggi di fatto regolati da norme che nella loro sostanza, risultano differenti. Il mantenimento di un regime differenziato, a dispetto della sostanziale intervenuta parificazione sul piano legislativo tra pubblico e privato, apparirebbe pertanto sostanzialmente irragionevole, e, forse, persino lesiva del principio di proporzionalità – ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.

Ancora, rafforza la tesi di un’interpretazione estensiva – evolutiva dell’art. 653 c.p.p. la consultazione della giurisprudenza amministrativa sul ruolo svolto dalla pubblica amministrazione nell’esercizio della sua funzione di cura dell’interesse pubblico. Il Consiglio di Stato, chiamato più volte a pronunciarsi sul ruolo svolto dalla P.A., ha sottolineato come l’individuazione dell’ente pubblico debba avvenire in base a criteri non “statici” e “formali”, ma “dinamici” e “funzionali”; arrivando a sostenere che muti lo stesso criterio da utilizzare per tracciare il perimetro del concetto di Ente Pubblico, a seconda dell’istituto o del regime normativo che deve essere applicato.

L’ordinamento, afferma la giurisprudenza amministrativa dominante, si è ormai orientato verso una nozione “funzionale” e “cangiante” di Ente Pubblico, con ciò ammettendosi senza difficoltà che uno stesso soggetto possa avere la natura di ente pubblico a certi fini, e possa, invece, non averla ad altri fini, conservando rispetto ad altri istituti regimi normativi di natura privatistica.

La c.d. nozione funzionale di Ente, ritenuta rispettosa della previsione contenuta nell’art. 4 della L. n. 70 del 1975 (legge contenente disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), in base alla quale “nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge”, trova conferma in uno scenario in cui, anche per rispondere alla complessità dei bisogni da soddisfare, si fa spesso ricorso alla c.d. “ibridazione” delle forme giuridiche e si attenuano i confini tra diritto pubblico e diritto privato.

Forme giuridiche privatistiche vengono così privilegiate per perseguire scopi di interesse generale e, all’opposto, figure soggettive pubblicistiche vengono sempre più frequentemente assoggettate a regimi di diritto privato.

Conferma sul piano normativo di questa fungibilità delle forme giuridiche è fornita dall’art. 1 della legge n. 241 del 1990, in particolare dal comma 1-bis, disciplinante la c.d. amministrazione secondo strumenti di diritto privato, e dal comma 1-ter, che, simmetricamente, regola l’attività amministrativa procedimentalizzata svolta da soggetti privati.

In questo contesto, un approccio meramente formalistico non pare adeguato all’evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha interessato la nozione di pubblica amministrazione, risultando, al contrario, preferibile un criterio che privilegi opzioni ermeneutiche che hanno trovato spesso riscontro nella giurisprudenza comunitaria, nell’ambito della quale la nozione di “pubblica amministrazione” si allarga e si restringe in funzione dalla ratio dell’istituto e dell’esigenza sostanziale da soddisfare, privilegiando più la sostanza che la forma e risolvendo i casi incerti dando rilievo centrale ai criteri teleologico e sistematico, valorizzando così il criterio teleologico previsto dall’art. 12 delle preleggi. (cfr. su tutte Consiglio di Stato – Sez.VI, 11 luglio 2016, n. 3043).

A dispetto di quanto sin qui affermato, tuttavia, deve comunque continuare a privilegiarsi un’interpretazione dell’art. 653 c.p.p. in senso conforme a quanto statuito dalla Suprema Corte.

Depone a favore di questa interpretazione in primo luogo lo stesso art. 12 delle preleggi appena citato, il quale conferisce portata residuale ad interpretazioni di natura estensiva – evolutiva, dovendosi sempre privilegiare in sede di interpretazione il senso palese del significato delle parole secondo la loro connessione.

In questo senso, la lettera della disposizione di cui all’art. 653 c.p.p. appare dato chiaro ed insormontabile, anche se porta con sé i segni del tempo, così come altrettanto chiaro appare il monito della giurisprudenza della Suprema Corte (anche a Sezioni Unite), la quale, delineando i tratti di una corretta attività interpretativa della legge, ha sottolineato come il giudice non crei diritto, ma debba operare secondo criteri ermeneutici noti ed entro i confini del diritto positivo, essendo le scelte di politica legislativa di esclusivo appannaggio del Legislatore (cfr. Cass. Sez. Un.,6 dicembre 2021,n. 38596; Cass., 2 ottobre 2018, n. 23950).

In altri termini, la funzione della giurisprudenza dev’essere di natura “dichiarativa” e non “creativa”, perché riguarda solamente l’interpretazione della norma nei limiti delle opzioni ermeneutiche possibili; essa è riferita ad una preesistente disposizione di legge, della quale è volta a riconoscere l’esistenza e l’effettiva portata (cfr. Cass., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597; Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2021, n. 2061).

L’art. 653 c.p.p. – al pari del successivo art. 654 c.p.p. – è un frammento dell’ampia ed articolata disciplina dei rapporti tra processo civile e processo penale, radicalmente rinnovata dalla riforma del codice di procedura penale del 1988 e, dunque, va interpretato alla luce del sistema prefigurato dal Legislatore per il raccordo tra i due giudizi. È noto, infatti, che il codice del 1988 ha abolito la c.d. pregiudiziale penale automatica prevista dal codice previgente ed ha limitato ad ipotesi tassative i casi di pregiudizialità penale.

Ciò comporta il duplice corollario: a) della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale e b) dell’obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti, senza incontrare limiti nell’attività istruttoria condotta dal giudice penale.

Il codice del 1988, dunque, ha sancito il principio generale di autonomia dei rapporti tra i due processi, ponendosi gli artt. 653 e 654 c.p.p. come norme di carattere eccezionale, e, pertanto entrambe soggiacenti alla regola di una stretta interpretazione, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi.

Gli articoli citati debbano essere oggetto di un’interpretazione rigorosa ai fini della loro applicabilità; ciò comporta, tra l’altro, come si vedrà, l’esclusione dell’operatività dell’art. 654 c.p.p. laddove non vi sia coincidenza soggettiva tra il giudizio penale ed il giudizio civile (cfr. Cass., Sez. Un., n. 13661 del 2019; Cass. n. 13016 del 2005; Cass. n. 11988 del 2005).

Se da un lato è vero che l’evoluzione normativa e giurisprudenziale, legata alla complessità del mondo contemporaneo, certificano l’erosione del diritto pubblico a vantaggio del privato, risulta altrettanto vero che persistono, tanto sotto il profilo del diritto costituzionale, quanto sotto quello del diritto amministrativo in senso stretto, ancora delle forti differenze tra i due mondi.

Per il primo aspetto si rimanda a quanto già evidenziato supra in materia di assetto costituzionale della pubblica amministrazione, da cui traspare ancor oggi la scelta di voler mantenere su un piano di alterità rispetto al diritto privato la normativa afferente un interesse collettivo diretto, ovvero di un interesse riguardante soggetti la cui rilevanza giuridica deriva dalla titolarità di funzioni, attribuzioni o incarichi legati all’interesse collettivo, e comunque finalizzati alla protezione dell’interesse pubblico.

Per quanto riguarda il diritto amministrativo in senso stretto, invece, basti pensare alla medesima L.241/1990 nel suo complesso, specialmente prestando attenzione alle disposizioni che ancora oggi sanciscono la prevalenza del pubblico interesse su quello privato (ad es. l’art. 21 octies comma 2 L. 241/1990) o comunque preservano l’antica auctoritas della Pubblica Amministrazione (ad es. l’esecutorietà degli atti amministrativi, ex art. 21 ter L.241/1990).

Esclusa pertanto ogni possibile interpretazione di carattere estensivo, analogico o evolutivo dell’art. 653 c.p.p. alle controversie disciplinari sorte tra privati, occorre inevitabilmente spostare il focus della riflessione critica sulla fattispecie giudicata dalla Corte di Cassazione applicabile al caso di specie, l’art. 654 c.p.p.

La disposizione in questione prevede che la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento abbia efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, sempre a condizione che i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa.

L’art. 654 c.p.p. intende coniugare il principio di indipendenza dei giudizi penali e civili con l’esigenza di coordinamento degli stessi che nasce dalla regolamentazione dell’efficacia vincolante spiegata dalla sentenza penale irrevocabile.

Nell’intento di preservare l’unità alla funzione giurisdizionale nonché l’efficacia agli accertamenti del giudice penale l’art. 654 c.p.p. pone due ordini di limitazioni:  a)  dal punto di vista soggettivo, esso si applica “nei confronti dell’imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o sia intervenuto nel processo penale”; b) dal punto di vista oggettivo, si riferisce all’azione civile, diversa dalle restituzioni e dal risarcimento del danno derivante dal reato, ed ai giudizi amministrativi nei quali si controverte intorno ad un diritto soggettivo o ad un interesse legittimo.

Per comprendere la ragione che ha spinto il Legislatore alla individuazione di tali confini applicativi occorre riprendere le considerazioni iniziali circa la distinzione tra fase di accertamento/cognizione e fase ermeneutica/applicativa/ decisoria delle norme,

Leggendo attentamente la norma, infatti, ci si accorge come l’estensione degli effetti del giudicato penale in chiave civile coinvolge fondamentalmente la fase dell’accertamento del fatto sul piano materiale, non vincolando il giudice civile o amministrativo nella sua attività interpretativa.

Questo perché la fase dell’accertamento dello svolgimento della dinamica dei fatti mantiene una propria rilevanza a prescindere dalla natura del giudizio che concretamente viene instaurato. Sotto questo profilo l’opera di accertamento del fatto compiuta dal giudice penale in luogo del giudice civile o amministrativo risulta fungibile e pertanto viene, per così dire “convalidata”, nel giudizio susseguente, laddove sovrapponibile ed entro certi limiti.

Del resto, sono gli stessi principi di unitarietà dell’ordinamento giuridico e di non contraddizione a stimolare questa soluzione applicativa, nell’ottica di armonizzare l’intero sistema giudiziario nella sua complessità, salvaguardandolo al contempo dalla creazione di pericolose antinomie.

Tuttavia questa pur necessaria opera di armonizzazione non può spingersi oltre, perché andrebbe ad incidere sul secondo momento, quello interpretativo/applicativo, dedicato alla valutazione delle conseguenze giuridiche scaturite dai fatti medesimi.

Appare infatti pienamente razionale sostenere che la fase dell’interpretazione dei fatti non possa “fisiologicamente” mantenersi uguale a quella proveniente di un giudizio precedente e diverso, posto il differente angolo visuale/prospettico da cui il singolo giudice osserva la vicenda in esame.

È infatti nel momento ermeneutico/interpretativo che il decidente perviene alla qualificazione del fatto secondo le chiavi di lettura proprie della materia (civile, penale, amministrativa, tributaria) di appartenenza.

Ciò è stato chiarito in maniera estremamente chiara recentemente dalla Corte di Cassazione, Sezione I civile, con la fondamentale sentenza 29 gennaio 2024, n. 2700, la quale, nel ricostruire con estrema meticolosità l’istituto di cui all’art. 654 c.p.p., afferma che:

“4.3.5. In presenza di una coincidenza soggettiva tra i due giudizi, l’efficacia, dal punto di vista oggettivo, deve ritenersi limitata agli accertamenti relativi a circostanze specifiche costituenti oggetto dell’imputazione, senza estendersi ad aspetti valutativi, ancorché riguardanti elementi costitutivi del reato contestato.

“4.4.2. Il vincolo del giudicato si giustifica come conseguenza di un accertamento, positivo o negativo, di fatti materiali che esclude la possibilità di collegarlo ad una assoluzione motivata dalla mancanza, contraddittorietà o insufficienza della prova. Pertanto, il giudicato penale di assoluzione è idoneo a produrre effetti preclusivi nel giudizio civile nell’ipotesi in cui contenga un positivo accertamento della insussistenza del fatto o che l’imputato non l’abbia commesso, non anche quando l’assoluzione sia determinata dall’insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l’attribuibilità di esso all’imputato.”

“4.5.2. Alle decisioni adottate con formule diverse da quelle fin qui richiamate ed alla sentenza non definitiva, ancorché non facciano stato, è possibile riconoscere comunque un effetto limitato, secondo una loro valutazione in via autonoma, in ordine alla sussistenza dei fatti materiali in concreto accertati, soprattutto quando non risultino da mere valutazioni del giudice penale, ma trovino rispondenza nell’istruttoria espletata.”

“4.7.1. Nei fatti vincolanti devono comprendersi, con quelli enunciati nel capo di imputazione, quali elementi costitutivi del reato contestato (sussistenza del fatto, conseguenze dannose, concorso di colpa), anche quelli che, ponendosi come elementi logici della decisione, devono necessariamente essere accertati o ritenuti influenti dal giudice penale affinché possa essere pronunciata la condanna o l’assoluzione dell’imputato. Pertanto, non tutti i fatti materiali esaminati sono vincolanti, ma solo quelli ritenuti rilevanti ai fini della decisione.”

La sentenza penale, così, dispiega effetto di vincolo quanto all’accertamento della materialità dei fatti, ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale oggetto dell’imputazione, quando dagli stessi dipende, in sede civile o amministrativa, la definizione del diritto o dell’interesse legittimo oggetto della controversia, con esclusione, quindi, di quelle concernenti gli elementi soggettivi, le qualificazioni giuridiche e le valutazioni di legittimità ed illegittimità.

La norma, nel definire un punto di equilibrio tra i due momenti, di accertamento e decisorio, tiene anche in debita considerazione la possibilità per il giudice di una materia diversa di poter far entrare nel proprio ambito valutativo anche altri elementi e/o circostanze estranee o irrilevanti per l’accertamento dei fatti di reato (cfr. sul punto prezioso è il contributo fornito da Cass.,5 gennaio 2015 n. 13; v. anche T.A.R. Palermo (Sicilia) sez. II  09 maggio 2014 n. 1175).

Venendo al profilo soggettivo, vero discrimine della decisione in commento, si osserva, sempre sulla scorta degli insegnamenti della pronuncia del 29 gennaio 2024 citata, che l’autorità di giudicato della decisione penale ai sensi dell’art. 654 c.p.p. può essere legittimamente opposta soltanto a quei soggetti, ivi indicati, che hanno concretamente preso parte al giudizio (rectius: dibattimento) penale ciò che assume rilievo è proprio l’effettiva partecipazione delle parti al giudizio predetto, dovendosi peraltro prescindere dalla ragione della eventuale mancata partecipazione (cfr. Cass. n. 4961 del 2010; Cass. n. 17652 del 2007).

L’efficacia extragiudiziale del giudicato penale va inoltre letta in armonia con i principi espressi dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. n. 55/1971), ancor oggi validi, ancorché espressi sulla previsione dell’art. 28 del precedente codice di rito penale. L’illegittimità costituzionale di detta norma fu pronunciata per la parte in cui disponeva che l’accertamento dei fatti materiali oggetto del giudizio penale fosse vincolante anche nei confronti di coloro che erano rimasti ad esso estranei, perché non posti in grado di intervenire, ritenendosi la mancata partecipazione attiva al giudizio un vulnus all’esplicazione del diritto di difesa in contraddittorio(Sul punto si segnala il contributo di A. Carratta, Accertamento fattuale del giudice penale ed efficacia nel processo civile, in Rivista di diritto processuale, 2020, fasc. n. 4, pag. 1442).

Da ultimo anche lo stesso Legislatore, alla luce anche del contributo fornito dalla Corte Costituzionale, in sede di Relazione al progetto preliminare ed al testo definitivo del codice di procedura penale, in G.U., Serie generale, 24 ottobre 1988, n. 250, con riferimento alle norme del Titolo V, ha chiarito che “i principi del processo accusatorio […] impongono di ravvisare nell’efficacia vincolante del giudicato penale in altri giudizi un fenomeno assolutamente marginale, da giustificare solo in vista di una sua ineluttabile necessità“.

La giurisprudenza successiva, in virtù di tali indirizzi, ha stabilito che, anche secondo il nuovo codice di procedura penale, il giudicato penale non possa avere effetti su chi non è stato parte del processo penale, né ha potuto ivi esercitare pienamente il diritto di difesa (cfr. Cass., n. 15344 del 17 luglio.2020; T.A.R. Campobasso Sez. I, 25 luglio 2014 n. 464).

In conclusione, è da questo contesto che prende corpo la decisione espressa dagli Ermellini, i quali, seppur in maniera abbastanza lapidaria, nella sentenza in commento giungono ad affermare che: “il giudice del lavoro adito con impugnativa del licenziamento, ove pure irrogato in base agli stessi comportamenti che furono oggetto di imputazione in sede penale, non è affatto obbligato a tener conto dell’accertamento contenuto nel giudicato di assoluzione del lavoratore, ma ha il potere di ricostruire autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti materiali e di pervenire a valutazioni e qualificazioni degli stessi del tutto svincolate dall’esito del procedimento penale”.

Per completezza, con brevissimo cenno, si riporta, da ultimo, anche il terzo motivo di ricorso.

Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la falsa applicazione dell’art. 18 comma 4 dello Statuto dei Lavoratori (L.n.300/1970), per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. Tale decisione rimane tuttavia assorbita dalla pronuncia di accoglimento operata dagli Ermellini sul precedente motivo, e pertanto la sua trattazione verrà deputata al giudice di merito, cui è stata rinviata la causa per il prosieguo del giudizio.

In conclusione, pur essendo evidenti le criticità applicative derivanti dalla mancata attivazione dell’articolo 653 c.p.p., circa l’estensione degli effetti del giudicato penale nei giudizi disciplinari di natura privatistica, in attesa di un auspicato intervento normativo perequatore dei rapporti tra pubblico e privato anche in questo ambito, deve riconoscersi che l’art. 654 c.p.p., al netto del suo naturale campo di applicazione, appare comunque ancora idoneo allo scopo di assicurare al giudice della diversa materia un elevato grado di autonomia decisionale, al contempo garantendo la salvaguardia di una concezione unitaria dell’ordinamento quanto all’accertamento dei fatti materiali oggetto di giudizio e permettendo ai soggetti eventualmente estranei al giudizio penale di esercitare il proprio diritto di difesa in sede civile, così da consentire loro di partecipare ai cruciali momenti di accertamento del fatto, come quello dell’assunzione della prova in contraddittorio.

Renato Primerano Rianò, avvocato in Reggio Calabria

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 29 novembre 2024, n. 30748

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