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Cass. civ. sez. I, 27 aprile 2020, n.8201, Pres. De Chiara, Rel. Solaini

Fondo patrimoniale – Pignoramento immobiliare – Opposizione di terzo all’esecuzione – Impignorabilità – Bisogni della famiglia

MASSIMA                                                                                                                                                        

Se il credito per cui si procede è solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell’attività professionale da cui quest’ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, non è consentita, ai sensi dell’art. 170 c.c., la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale.

CASO

Il finanziamento di € 300.000,00 da parte di una banca a favore di una società a responsabilità limitata veniva garantito con fideiussione dall’amministratrice unica la quale in seguito, assieme al marito, destinava due immobili di cui erano comproprietari al fondo patrimoniale appena costituito.

A seguito del mancato pagamento del credito da parte della s.r.l., la banca escuteva la fideiussione, sottoponendo a pignoramento la quota del 50% di due immobili facenti parte del fondo.

Il marito proponeva opposizione di terzo all’esecuzione, deducendo che gli immobili erano stati destinati al fondo patrimoniale e pertanto sugli stessi sussisteva un vincolo di impignorabilità ex art. 170 c.c. Si costituivano anche la moglie e la banca creditrice, la quale contestava il fondamento del ricorso ex art. 619 c.p.c., allegando che l’attività imprenditoriale della società non era estranea ai bisogni della famiglia.

Il Tribunale di Livorno rigettava l’opposizione, ritenendo che la moglie ricavasse dall’attività imprenditoriale, nel cui ambito il debito era stato contratto, proventi destinati anche alle necessità della famiglia, e pertanto gli immobili non beneficiassero del vincolo di inespropriabilità sancito dall’art. 170 c.p.c.

La moglie impugnava la pronuncia, evidenziando che il denaro proveniente dal finanziamento era stato interamente utilizzato per acquistare un bene sociale e che dall’entità dei redditi del marito non poteva farsi discendere alcuna presunzione relativa alla destinazione dei proventi della fideiussione alle esigenze della famiglia.

La Corte d’Appello di Firenze accoglieva il gravame, sull’assunto che vi era documentazione in atti che dimostrava che il finanziamento ottenuto dalla società era stato interamente speso per l’acquisto di beni strumentali e la banca aveva effettuato il pagamento della somma direttamente alla società fornitrice. Il debito, quindi, doveva ritenersi destinato all’attività d’impresa e non a soddisfare esigenze familiari, se non in via assai mediata.

La banca ricorreva per cassazione, sulla base di due motivi: con il primo, deduceva la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., c. 1, n. 3, in quanto la Corte d’appello avrebbe erroneamente operato un’inversione dell’onere probatorio, ritenendo che fosse la banca a dover provare che il debito riguardasse bisogni propri della famiglia, e non viceversa. Con il secondo motivo, veniva prospettato il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 170 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., c. 1, n. 3, in quanto la Corte d’appello avrebbe sancito l’impignorabilità degli immobili oggetto del fondo patrimoniale, benché il debito fosse stato contratto per l’interesse della famiglia, da intendersi in un’accezione non restrittiva, ma – anche alla luce di alcune affermazioni recenti della Corte di Cassazione – che ricomprenda in tali bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi.

SOLUZIONE                                      

La Corte di cassazione, considerando infondati entrambi i motivi, rigettava nel merito il ricorso e, stante la mancata predisposizione di difese scritte da parte dei debitori, non provvedeva sulle spese.

QUESTIONI

Gli ultimi precedenti della Corte in materia erano stati principalmente volti a restringere l’ambito degli “scopi estranei ai bisogni della famiglia”, con il non nascosto fine di reagire all’utilizzo del fondo patrimoniale come strumento elusivo della responsabilità patrimoniale. La pronuncia in esame conclude in senso opposto a questi precedenti, senza però sconfessarli, offrendo alcuni spunti interessanti di riflessione riguardo al delicato rapporto tra l’esecuzione forzata e il fondo patrimoniale.

Il primo di questi riguarda l’estensione del vincolo di impignorabilità ai crediti sorti anteriormente alla costituzione del fondo, ancorché non sia stato oggetto di discussione nel procedimento in oggetto. Si segnala, invero, che in passato alcuni tribunali di merito (v. Trib. Ragusa, 21/12/1999 e Trib. Milano 5/11/1990) avevano ritenuto la posteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo un presupposto logico dell’art. 170 c.p.c., non essendo altrimenti possibile che il creditore potesse essere consapevole dell’estraneità del credito ai bisogni della famiglia. La Corte di cassazione, però, in diverse pronunce (v. Cass. 15862/2009; Cass. 3251/1996) ha ritenuto irrilevante l’anteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo, tenendo fede al dettato letterale del 170 c.p.c., che non menziona alcun limite temporale alla validità del vincolo di inespropriabilità.

Nel caso di costituzione fraudolenta del fondo patrimoniale a seguito della contrazione di un debito, il creditore potrà unicamente agire – come la banca nel caso di specie, con separato procedimento – in revocatoria ordinaria, dovendo dimostrare la sola scientia damni, costituita dalla semplice consapevolezza in capo al debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, senza l’onere di provare l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (v. Cass. 13343/2015).

Rimanendo in tema di onere probatorio, la Corte ha ribadito che spetta al debitore che intende avvalersi del vincolo di inespropriabilità dimostrare che il debito era stato contratto per cause estranee ai bisogni della famiglia, principio affermato in modo pressoché pacifico dalla stessa Corte (v. recentemente: Cass., 17076/2017; Cass. 3600/2016 e Cass. 23054/2016). La Cassazione ha tuttavia ritenuto infondato il primo motivo di ricorso della banca, considerando che la Corte d’appello di Firenze aveva accertato in fatto l’effettiva destinazione del finanziamento, senza invertire in alcun modo l’onere probatorio.

Altresì infondato è stato ritenuto il secondo motivo di gravame, con il quale la banca sosteneva i bisogni della famiglia dovessero essere interpretati in modo particolarmente lato, fino a ricomprendere tutti i debiti contratti dai coniugi, con l’esclusione delle sole esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi.

L’interpretazione degli “scopi estranei ai bisogni della famiglia” è la questione centrale del rapporto tra il processo esecutivo e il fondo patrimoniale ed è stata oggetto di numerose pronunce, specialmente con riferimento rapporti pertinenti all’attività lavorativa dei coniugi.

In passato si riteneva che i debiti per l’attività d’impresa fossero sempre estranei al fondo patrimoniale, poiché questo – per sua peculiare natura e scopo – non poteva essere in alcun modo assoggettato al rischio di impresa. Negli ultimi anni, però, la Corte ha abbracciato l’orientamento contrario, asserendo in diverse pronunce che l’estraneità a tali bisogni non può ritenersi dimostrata né esclusa “per il solo fatto della insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa”, gravando il debitore dell’onere di provare la estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore (v. Cass., 8881/2018; Cass. 10975/2017 e Cass. 21396/2015).

Quest’interpretazione estensiva non ha riguardato soltanto i debiti per l’attività d’impresa, ma ha ridefinito l’intero perimetro dei “bisogni della famiglia”, comprendendo anche quelli “ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari” (v. da ultimo Cass., 5017/2020).

Seppur confermando la “necessità di una interpretazione non restrittiva delle esigenze familiari”, la Cassazione nel caso di specie ha confermato la pronuncia della Corte di Appello di Firenze, la quale aveva ritenuto che il finanziamento fosse stato concesso nell’ambito dell’attività professionale della moglie, e non per l’interesse della famiglia, con conseguente vincolo di inespropriabilità sui beni ex art. 170 c.p.c.

Nonostante le pronunce degli ultimi anni siano mosse dall’(opportuno) intento di contrastare l’utilizzo fraudolento dei fondi patrimoniali al fine eludere la responsabilità patrimoniale dei coniugi, la sentenza appare risolvere in maniera coerente il caso di specie, nel quale il denaro proveniente dal finanziamento era stato interamente e direttamente utilizzato per acquistare un bene strumentale della s.r.l., fine del tutto avulso dal concetto di “bisogni della famiglia”.

Con questa pronuncia la Corte ha ribadito che la valutazione della cd. scientia damni nella costituzione del fondo patrimoniale dev’essere operata dai giudici di merito in seno all’eventuale azione revocatoria proposta dal creditore; mentre in sede di opposizione (anche di terzo) all’esecuzione si può valutare unicamente se il credito per cui si procede sia destinato o meno alla soddisfazione delle esigenze familiari.

L'articolo I beni facenti parte di un fondo patrimoniale non rispondono dei debiti contratti nell’ambito dell’attività professionale di un coniuge sembra essere il primo su Euroconference Legal.

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