Il diritto di credito relativo a qualsiasi somma che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni

Premessa
Com’è noto, con l’art. 38, co. 1, lett. d), del D.L. n. 98/2011 (convertito in legge n. 111/2011, disposizioni urgenti per la stabilizzazione economica – la c.d. Manovra economica 2 – è stato novellato l’art. 47 del D.P.R. n. 639/1970 (in tema di prescrizione e decadenza per le prestazioni previdenziali), con l’aggiunta di un sesto comma, in ragione del quale “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
È stato inoltre inserito l’art. 47-bis che, a sua volta, prevede che: “Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all’art. 24 della legge 9 marzo 1988, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”.
Non diversamente dal resto, anche nell’ambito previdenziale, prescrizione e decadenza sono istituti giuridici finalizzati alla certezza dei rapporti giuridici che consistono nella estinzione di una situazione soggettiva di vantaggio (con liberazione del titolare passivo del rapporto di debito/credito) in presenza di un suo mancato esercizio entro un certo arco temporale.
Più nello specifico, nella materia previdenziale, emerge all’evidenza la sottesa funzione di protezione dell’interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spesa gravanti sulle finanze pubbliche.
Il termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, con possibilità di una sua interruzione dalla notificazione di qualunque atto che valga a costituire in mora il debitore.
Con riguardo ai termini, mentre il Codice civile fissa in dieci anni il termine della prescrizione ordinaria, fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente; ad esempio, la legislazione previdenziale contiene una norma speciale, quella contenuta nell’art. 129, co. 1, del r.d.l. n. 1827/1935, che prevede un termine di prescrizione quinquennale per le rate di pensione liquidate e non riscosse.
Dal combinato disposto delle due regolamentazioni normative emerge(va) quindi un doppio regime prescrizionale: quinquennale nel caso in cui l’ente previdenziale abbia riconosciuto e liquidato la prestazione, e decennale negli altri casi.
Con la richiamata riforma del 2011, il legislatore ha posto fine a questo doppio regime, allineando a cinque anni i termini di prescrizione dei ratei pensionistici, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, nonché delle differenze dovute a seguito di riliquidazioni.
Più articolata appare invece la disciplina della decadenza delle prestazioni previdenziali, atteso che ai sensi dell’art. 47 dello stesso D.P.R. n. 639/1970 (come in parte qua modificato con l’art. 4 della legge n. 438/1992), l’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza sostanziale, entro tre anni per le prestazioni pensionistiche ed un anno per le prestazioni temporanee.
Con l’aggiunta quindi a detto art. 47 di un comma che estende la decadenza alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, viene all’evidenza stabilito che, nel caso di adempimento parziale o anche integrale ma senza gli accessori, il richiedente dovrà comunque agire per la parte residua nei termini di decadenza, e non più solo di prescrizione.
L’art. 38, co. 4, della legge n. 111/2011 stabilisce che le disposizioni di che trattasi si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto (6 luglio 2011), introducendo in tal modo una retroattività attenuata.
Con una recente ordinanza, la n. 10994 del 26 aprile 2025, la sezione lavoro della Corte di cassazione ha chiarito che i crediti previdenziali non determinati nel loro quantum sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale.
Il fatto
La Suprema corte era stata interessata da un ricorso proposto da alcuni lavoratori che avevano ricevuto un’indennità di mobilità inferiore rispetto a quanto ritenevano spettante, in quanto, a loro avviso, l’Inps nella sottostante (e necessaria) base di calcolo aveva omesso di considerare voci retributive fisse e continuative come l’indennità di trasferta, l’indennità di mensa e l’EDR.
Ad avviso dei ricorrenti questi elementi avevano inciso sulla corretta determinazione della retribuzione globale di fatto.
Tanto in prime che in seconde cure, le domande erano state respinte.
In particolare, la Corte d’Appello di Napoli aveva ritenuto che fosse applicabile la prescrizione quinquennale, trattandosi di indennità liquidata mensilmente e come tale rientrante, quindi, fra le prestazioni periodiche ex art. 2948 n. 4 cod. civ., oltre al fatto che le singole voci dovevano essere specificamente provate, potendo il datore di lavoro non averle liquidate tutti i mesi.
Da qui il conseguente ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La posizione di legittimità
Con il primo motivo, era stato dedotta la violazione o mancata applicazione dell’art. 2948 n. 4 cod. civ. in quanto, trattandosi di controversia sull’esatto importo dell’indennità di mobilità, doveva essere applicata la prescrizione ordinaria, non essendo tra l’altro intervenuta la decadenza di cui all’art. 47-bis del D.P.R. 639/1970, essendo questa norma entrata in vigore nel luglio 2011, successivamente quindi alla domanda giudiziale, a sua volta introdotta nel 2009.
Con l’ordinanza in commento, la Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e, assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.
Ad avviso del collegio di legittimità, non è possibile applicare il termine introdotto dall’art. 47-bis del D.P.R. n. 639/1970 (di durata quinquennale della prescrizione delle prestazioni della gestione di cui all’art. 24 della legge n. 88/1989 o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni), in quanto il giudizio di prime cure era già stato definito all’epoca dell’entrata in vigore della novella contenuta nel D.L. n. 98/2011 e, conseguentemente, come espressamente previsto dalla norma, le disposizioni di cui al comma 1, lett. c) e d) -fra cui rientrano le modifiche in tema di decadenza di cui all’ultima parte del richiamato art. 47 e quelle sui termini di prescrizione di cui all’art. 47-bis-, si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del decreto.
L’ordinanza in commento sul punto rileva che, in tema di interpretazione della applicazione in corso di giudizio dei nuovi termini (più brevi) introdotti dalla legge del 2011, è intervenuta la Corte costituzionale che con la sentenza n. 69/2014, con la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 38, co. 4, del DL n. 98/2011 nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), si applichino anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto, avendone sottolineato il vulnus arrecato al principio dell’affidamento.
Conseguentemente, è del tutto a evidente che, se il nuovo termine quinquennale di prescrizione per ratei non liquidati -in vigore dal 6 luglio 2011-, si applica solo da tale data, essendo stato proposto il ricorso introduttivo in epoca antecedente, non viene neanche in rilievo l’applicazione dell’art. 252 disp. att. cod. civ. valevole in ogni caso in cui cambia la prescrizione in corso di rapporto. Non è quindi applicabile la nuova disciplina.
Sempre ad avviso del collegio di legittimità la fattispecie scrutinata non rientra neanche nell’ambito applicativo codicistico delle prescrizioni cd. brevi, afferendo alla riliquidazione del trattamento indennitario e non al mancato pagamento di singoli ratei.
Sul punto, l’ordinanza in commento fa rilevare che la questione del termine di prescrizione dei ratei non integralmente corrisposti ha formato oggetto di numerose pronunce di legittimità, in ragione delle quali è stato elaborato il principio di diritto secondo il quale “in tali casi l’applicabilità dell’art. 2948 c.c. è preclusa in quanto, pur trattandosi di erogazioni periodiche mensili, non sussiste il presupposto implicito della liquidità ed esigibilità del medesimo credito preteso.”
In particolare (cfr. ord. n. 401/2020), l’art. 2948 cod. civ. “presuppone la liquidità ed esigibilità del credito, perché solo in tal caso il credito stesso si può considerare pagabile periodicamente e non è sufficiente, a questo fine, che tale sia soltanto in astratto, in base cioè alla disciplina legale applicabile nel momento in cui esso è sorto (Cass. 21 maggio 1990 n. 6245, Cass. n 12472 del 1993, cit., Cass. n 7393 del 1994; Cass. n. 4534 del 1995; Cass. 2563 del 2016).”
Ed è per questa ragione che si è giunti alla affermazione che alle componenti essenziali di ratei di prestazioni previdenziali o assistenziali non liquidate si applica la prescrizione ordinaria decennale e non la prescrizione quinquennale, che presuppone invece la liquidità del credito, da intendere, non secondo la nozione comune ma secondo il disposto dell’art. 129 del R.D.L. n. 1827/1935, secondo il quale cui si prescrivono in cinque anni a favore dell’istituto le rate di pensione “non riscosse”.
Conseguentemente, il diritto di credito relativo a qualsiasi somma (ivi compresa quella per rivalutazione ed interessi, costituente parte integrante del credito base) che non sia stata posta in riscossione, si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti del citato art. 129 (cfr. Cass. n. 10955/2002; Cass. n. 4353/2009; Cass. n. 16023/2004; Cass. n. 17771/2003; Cass. n. 7030/2003; Cass. n. 17126/2002).
A ben vedere, quindi in coerenza con detto orientamento di legittimità, in tema di ratei di prestazioni assistenziali o previdenziali, al fine della verifica del termine di prescrizione in concreto applicabile, occorre considerare se il credito sia o meno liquido e cioè se le relative somme siano state o meno messe a disposizione dell’avente diritto.
Ciò che rileva, infatti, ai fini del termine di prescrizione applicabile, “non è la circostanza che le somme pretese a titolo di accessori siano riferite a somme erogate in unica soluzione o con cadenza periodica, bensì che sia stato completato il procedimento amministrativo di liquidazione della spesa con riferimento alle dette somme” e ne segue quindi che il diritto di credito relativo a qualsiasi somma che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti della norma sopra indicata ed il pagamento parzialmente estintivo della pretesa creditoria lascia permanere la “illiquidità”, nel senso precisato, del credito per la parte residua.
Essendo l’oggetto della controversia scrutinata la determinazione dell’esatto importo del trattamento di mobilità, la prescrizione applicabile è quella decennale, e la sentenza di merito impugnata non si è all’evidenza attenuta a detto principio, affermando viceversa la prescrizione del diritto.
Da qui, pertanto, la cassazione, con rinvio, della citata sentenza.
Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e professore a contratto di diritto della sicurezza sociale nell’Università degli Studi di Siena
Visualizza il documento: Cass., ordinanza 26 aprile 2025, n. 10994
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