Il termine temporale per l’esercizio dell’azione di regresso INAIL in caso di infortunio sul lavoro
La sentenza in commento, Cass., 13 dicembre 2024, n. 32280, esamina la questione relativa ai termini temporali per l’esercizio, da parte dell’INAIL, dell’azione di regresso per ottenere dal datore di lavoro (o da altro assicurato civilmente responsabile) il rimborso dei costi sostenuti in relazione ad un infortunio sul lavoro nella cui dinamica l’Istituto ritenga di riscontrare gli estremi della colpa e dell’inadempimento (datoriale), ai sensi degli artt. 10 e 11 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, e dunque la responsabilità nella causazione dell’evento.
La pronuncia si pone nel solco di una copiosa giurisprudenza interpretativa del dettato dell’art. 112 d.p.r. 1124/1965, il quale prevede, per quanto qui di interesse, che «Le azioni spettanti all’Istituto assicuratore, in forza del presente titolo, verso i datori di lavoro e verso le persone assicurate possono essere esercitate indipendentemente dall’azione penale, salvo nei casi previsti dagli artt. 10 e 11» (comma 3) e che «Il giudizio civile di cui all’art. 11 non può istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo. L’azione di regresso di cui all’art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile» (comma 5).
A fronte di orientamenti discordanti sul punto, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite della Suprema Corte, che ha deciso con la sentenza Cass., sez. un., 16 marzo 2015, n. 5160, ponendo i principi di diritto fondanti nella materia. La giurisprudenza, anche di legittimità, degli anni precedenti si era infatti divisa sia sull’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine triennale per l’azione di regresso da parte dell’INAIL nel caso in cui non venisse promossa alcuna azione penale, sia sulla natura di detto termine, se di decadenza o di prescrizione (cfr., in generale, Pelliccia, La prescrizione relativa al diritto all’indennità economica per infortunio sul lavoro rimane sospesa fino a quando il lavoratore non è reso edotto della decisione dell’Inail sulla sua domanda, in Labor, 19 novembre 2022).
Sul tema del termine iniziale di decorso della prescrizione, una prima opinione giurisprudenziale valorizzava l’autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale, sostenendo che il dies a quo doveva essere individuato nel momento in cui era stato richiesto il risarcimento all’assicurato da parte dell’INAIL.
Una seconda interpretazione, invece, sosteneva che il sistema delineato in via speciale dal d.p.r. 1124/1965, e in particolare dagli artt. 10, 11 e 112, continuasse, anche dopo la riforma del codice di procedura penale e l’abolizione della cd. pregiudiziale penale, a prevedere una stretta correlazione tra l’accertamento del reato e l’azione di regresso dell’Istituto e, pertanto, anche in assenza di instaurazione di un procedimento penale, il termine triennale avrebbe iniziato a decorrere soltanto una volta maturata la prescrizione del reato o comunque verificatasi una causa estintiva dello stesso.
La Suprema Corte a Sezioni Unite, tuttavia, ha criticato e disconosciuto entrambe le opzioni interpretative appena richiamate: la prima perché, in sostanza, creava una condizione meramente potestativa in capo all’INAIL, che avrebbe potuto rendere la propria azione di regresso imprescrittibile ed esercitabile senza limiti temporali semplicemente omettendo di avanzare richieste nei confronti dell’assicurato anche per lungo tempo; la seconda, perché così come l’INAIL, anche in pendenza di procedimento penale, non è vincolato alla conclusione o all’esito dello stesso per promuovere la propria azione di regresso, viceversa e parimenti l’azione di regresso non poteva essere vincolata, nel suo limite temporale di esercizio, alla raggiunta certezza di avvenuta estinzione del reato per prescrizione o altra causa.
La sentenza Cass., sez. un., 16 marzo 2015, n. 5160, cit., segue invece e conferma come corretto principio di diritto un terzo orientamento, emerso più di recente, per il quale, in assenza di procedimento penale, il dies a quo dal quale far decorrere il termine triennale per l’esercizio dell’azione di regresso da parte di INAIL deve essere individuato nel momento in cui l’Istituto ha provveduto alla liquidazione dell’indennizzo al danneggiato, posto che in tale momento viene cristallizzato il diritto di regresso, sorto dal rapporto assicurativo, in modo certo e circostanziato.
Inoltre, le Sezioni Unite hanno qualificato il termine triennale di cui all’art. 112 d.p.r. 1124/1965 come termine di prescrizione, stante la tassatività delle ipotesi di decadenza previste dall’ordinamento, non suscettibili di interpretazione analogica a causa del regime, alle stesse connesso, di maggiore difficoltà nell’esercizio dei diritti.
La giurisprudenza successiva, conformandosi alla pronuncia a Sezioni Unite, ha specificato diversi aspetti importanti della materia: è stato infatti puntualizzato che, in assenza di accertamento penale, l’INAIL può ugualmente trovare soddisfazione, agendo ai sensi dell’art. 11 d.p.r. 1124/1965, posto che il giudice civile può accertare, in via incidentale e ai soli fini della decisione sull’azione di regresso di propria competenza, la sussistenza in astratto dei presupposti della fattispecie di reato perseguibile d’ufficio (Cass., 12 ottobre 2022, n. 29679).
Ancora, è stato specificato che, essendo il termine di cui all’art. 112 d.p.r. 1124/1965 ormai univocamente qualificato come termine di prescrizione e non di decadenza, è suscettibile di interruzione, purché però tale atto interruttivo sia portato a conoscenza della controparte: pertanto, la decorrenza della prescrizione viene interrotta, in caso di promozione di azione civile-risarcitoria da parte dell’INAIL, soltanto dalla notifica del ricorso giudiziale, e non dal suo mero deposito nella Cancelleria del Giudice competente (Cass., 13 agosto 2021, n. 22876).
Infine, anche di recente la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che, nel caso in cui sia stato instaurato un procedimento penale, il termine triennale di prescrizione per l’azione di regresso dell’INAIL decorre dall’irrevocabilità della sentenza penale, e non dalla liquidazione dell’indennizzo al danneggiato, soltanto ove il procedimento penale de quo sia instaurato entro tre anni dal pagamento dell’indennizzo stesso; in caso contrario, l’avvenuto decorso del termine triennale dalla liquidazione dell’indennizzo renderà impossibile l’esercizio dell’azione di regresso anche in caso di successiva instaurazione di un procedimento penale (Cass., 10 maggio 2024, n. 12777; Cass., 25 giugno 2020, n. 12607; Cass., 15 ottobre 2015, n. 20853).
La sentenza Cass., 10 maggio 2024, n. 12777, cit., enuncia un ulteriore principio, oggetto di più ampio sviluppo e approfondimento nella pronuncia in commento: afferma, infatti, che l’instaurazione del procedimento penale è idonea ad avere effetto sul dies a quo del decorso del termine triennale di prescrizione dell’azione di regresso soltanto se si tratta del processo penale «introdotto nei confronti della persona verso la quale l’Inail intende esercitare il regresso, non essendo rilevante un processo penale purchessia in relazione ai fatti dell’infortunio. Dunque, l’attivazione del processo penale nei confronti del datore di lavoro non preclude il decorso del termine in discorso nei confronti di altri soggetti legittimati passivi all’azione di regresso, in relazione ai quali occorrerà far riferimento ai tempi del relativo eventuale processo penale».
La sentenza qui in commento, infatti, richiamando e confermando i principi affermati a partire dalla pronuncia a Sezioni Unite del 2015 in poi, si sofferma sull’idoneità del procedimento penale instaurato ad avere riflessi sulla determinazione del dies a quo del termine di prescrizione dell’azione di regresso, precisando che non qualunque procedimento penale che abbia una connessione con l’infortunio è suscettibile di sortire effetti su tale termine.
La pronuncia, con argomentazione chiara e completa, prende le mosse dalla natura della responsabilità datoriale per la causazione dell’infortunio azionabile in via di regresso da parte dell’INAIL, la quale si configura non semplicemente a fronte di inadempimenti da parte del datore di lavoro, ma soltanto se tali inadempimenti si pongano in relazione eziologica con l’evento infortunio e con il danno dallo stesso causato e indennizzato da INAIL. Per questo motivo, prosegue la sentenza, il procedimento penale idoneo ad influire sul decorso del termine prescrizionale è soltanto quello che venga instaurato per i reati di lesioni colpose o omicidio colposo (laddove l’evento deve ovviamente coincidere con l’infortunio indennizzato dall’INAIL), mentre eventuali procedimenti penali instaurati sempre a partire dalla vicenda dell’infortunio, ma per meri reati contravvenzionali consistenti nella violazione di norme antinfortunistiche, non posti in relazione causale con l’infortunio, non hanno alcuna influenza sul regime della prescrizione del diritto dell’INAIL ad esercitare l’azione di regresso.
La sentenza in commento precisa anche che il procedimento penale idoneo a sortire lo spostamento in avanti del dies a quo del decorso del termine di prescrizione deve essere instaurato non solo per specifici reati (lesioni colpose o omicidio colposo), ma anche «nei confronti dei soggetti verso cui l’Inail intende promuovere l’azione di regresso».
Quest’ultimo principio sembra in parte contraddetto da una di poco successiva sentenza di merito, App. Firenze, 23 gennaio 2025, n. 38, la quale ha ritenuto che «la tempestività dell’azione va verificata, per tutti i civilmente responsabili, rispetto al termine triennale decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione nei confronti di uno di loro» «la soluzione appare del tutto coerente, considerato che altrimenti – pur in presenza di un procedimento penale nei confronti di un soggetto – l’INAIL dovrebbe agire in via di regresso, parallelamente e separatamente, nei confronti di eventuali altri soggetti ritenuti civilmente responsabili, senza dovere attendere la definizione del giudizio penale».
La sentenza di merito appena menzionata, dunque, ammette che il dies a quo di decorso del termine prescrizionale dell’azione di regresso rimanga unitario per tutti i soggetti verso i quali INAIL potrebbe proporre l’azione, purché almeno uno di loro sia coinvolto in un procedimento penale per i fatti dell’infortunio e indipendentemente dal fatto che altri invece ne rimangano estranei.
La pronuncia di Cassazione in commento, viceversa, adotta un approccio più rigoroso, impedendo lo spostamento in avanti del dies a quo per il decorso della prescrizione rispetto a soggetti che non siano coinvolti in alcun procedimento penale o nei confronti dei quali sia avviato un procedimento penale per reati meramente contravvenzionali di violazione di norme antinfortunistiche.
L’orientamento da ultimo espresso dalla Suprema Corte nella sentenza in commento appare in effetti maggiormente in linea con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità la quale, affermata la sicura indipendenza tra accertamento in sede civile e accertamento in sede penale in tema di infortunio sul lavoro, onera coloro che intendono agire sul piano civile, e in particolare l’INAIL per l’azione di regresso, a rinunciare alla subalternità al procedimento penale, riducendo al rango di ipotesi specifiche e speciali le fattispecie in cui la pendenza del procedimento penale stesso può influire sui termini e modi di esercizio di un’azione di natura esclusivamente civilistica.
Sabrina Grivet Fetà, dottore di ricerca e avvocato specialista in Reggio Emilia
Visualizza il documento: Cass., 13 dicembre 2024, n. 32280
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