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Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 1 agosto 2018, n. 20392

Infortuni – indennità Inail – richiesta di danno complementare e differenziale – riconoscimento in capo al dipendente infortunato – sussistenza

MASSIMA

L’indennità erogata dall’Inail non può considerarsi integralmente satisfattiva del diritto al risarcimento in capo al lavoratore ammalato. Il dipendente ha diritto anche al risarcimento dei danni richiesti che non siano riconducibili alla copertura assicurativa e che sono da risarcire secondo le comuni regole della responsabilità civile.

COMMENTO

Oggetto della vertenza è l’indennità erogata al dipendente a causa d’un infortuno sul lavoro subìto per scoppio d’una lampada. La Corte d’Appello ha condannato la società datrice di lavoro al pagamento del danno morale in favore della lavoratrice e al pagamento all’Inail della somma che l’istituto aveva erogato alla lavoratrice per indennità derivante dall’infortunio. La Corte di Cassazione adita ha precisato che, a proposito delle modalità di calcolo, occorre dare continuità ai principi stabiliti dalla corte stessa secondo cui le somme versate dall’Inail a titolo indennizzo non possono considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato o ammalato, sicché, una volta accertato l’inadempimento del datore di lavoro, il giudice adito dovrà verificare se, in relazione all’evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive e oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal d.P.R. n. 1124 del 1965, ed in tal caso, potrà procedere, anche d’ufficio, all’individuazione dei danni richiesti che non siano riconducibili alla copertura assicurativa (cd “danni complementari”), da risarcire secondo le comuni regole della responsabilità civile. Altresì, ove siano dedotte in fatto dal lavoratore anche circostanze integranti gli estremi di un reato perseguibile di ufficio, si potrà pervenire alla determinazione dell’eventuale danno differenziale, valutando il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni dalle quali detrarre quanto indennizzabile dall’Inail, in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale. La Cassazione ha inoltre chiarito che l’indennizzo erogato dall’Inail non copre il danno biologico da inabilità temporanea, atteso che il danno biologico risarcibile è solo quello relativo all’inabilità permanente. Tenendo conto di tutto quanto sopra, la sentenza impugnata non può essere considerata conforme ai principi ivi citati. Pertanto la Suprema Corte l’ha cassata, con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione per una nuova determinazione del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore della lavoratrice.

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