La Cassazione conferma che l’opponente a decreto ingiuntivo, per chiamare in causa un terzo, deve chiedere l’autorizzazione al giudice, ai sensi dell’art. 269 c.p.c., in quanto convenuto in senso sostanziale
Cass. civ. sez. II, 26 agosto 2019, n.21706, Pres. Manna, Rel. Scarpa
Procedimento monitorio – Opposizione a decreto ingiuntivo – Chiamata in causa del terzo – Atto di citazione – 269 c.p.c.
MASSIMA
L’opponente a decreto ingiuntivo, che intenda chiamare in causa un terzo (nella specie, altresì, nell’opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al giudice di pace), non può direttamente citarlo per la prima udienza ma deve chiedere al giudice, nell’atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato. Ciò in quanto, nel procedimento per ingiunzione, per effetto dell’opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l’opponente quella di convenuto anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti. Ne consegue che, sebbene il disposto dell’art. 269 c.p.c., che disciplina le modalità della chiamata di terzo in causa, non si concilia con l’opposizione al decreto, in ogni caso l’opponente deve citare unicamente il soggetto istante per l’ingiunzione, e contemporaneamente chiedere al giudice l’autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritenga comune la causa sulla base dell’esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto.
CASO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo una società italiana chiedeva la declaratoria di improponibilità della domanda attorea ovvero l’accertamento della sua carenza di legittimazione passiva rispetto alle somme asseritamente dovute in forza di un contratto di appalto, nonché in subordine, in caso di accoglimento della domanda e previa autorizzazione alla chiamata in causa di un terzo, la condanna di quest’ultimo al pagamento delle somme.
Il Giudice di pace di Torre Annunziata, con sentenza del 22 dicembre 2014, dopo aver affermato la propria competenza, accoglieva l’opposizione e revocava il d.i., poiché l’appaltatrice, ai sensi del contratto di appalto, doveva richiedere il pagamento ad altri soggetti. Nessuna pronuncia veniva resa dal Giudice di pace sull’istanza di chiamata in causa del terzo.
La ricorrente proponeva appello dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, che accoglieva il gravame e rimetteva gli atti al Giudice di pace, dichiarando la nullità della sentenza di primo grado per mancata instaurazione del contraddittorio ex art. 354 c.p.c., poiché aveva “inspiegabilmente” omesso di pronunciare sull’istanza di chiamata in causa del terzo, il quale, tuttavia, aveva assunto “la veste di litisconsorte necessario“.
L’opponente proponeva allora ricorso in Cassazione per sette motivi. L’unico valutato dalla Corte, che l’ha ritenuto fondato e assorbente, è il secondo, con il quale l’opponente a d.i. denunciava “la violazione e/o falsa applicazione delle norme ex art. 102, 103 e 354 c.p.c.; violazione della regola del litisconsorzio facoltativo ed erronea rimessione del giudizio al giudice di primo grado; nullità della sentenza e del procedimento”. Il Tribunale, secondo l’opponente, avrebbe errato nel considerare litisconsorte necessario il terzo, non essendo quest’ultimo mai divenuto parte del processo.
SOLUZIONE
La Corte, in accoglimento del secondo motivo del ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata. Secondo la Suprema Corte, infatti, nel procedimento di opposizione a d.i. non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, di conseguenza, se l’opponente a d.i. intende chiamare in causa un terzo, non può citarlo direttamente alla prima udienza, ma deve chiedere l’autorizzazione al giudice nell’atto di opposizione a d.i.
QUESTIONI
La questione oggetto della pronuncia è tanto semplice quanto dibattuta e può essere riassunta come segue.
Nel procedimento di opposizione a d.i. il debitore-opponente, nonostante introduca l’opposizione con un atto di citazione ordinario, resta il convenuto in senso sostanziale della controversia, originariamente introdotta dal creditore, attore ricorrente in via monitoria. L’art. 269, co. 2, c.p.c. impone al convenuto che intenda chiamare un terzo in causa di farne dichiarazione, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta e di chiedere al giudice lo spostamento dell’udienza per consentire la citazione del terzo.
Il difficile rapporto tra opposizione a decreto ingiuntivo e chiamata in causa del terzo ha portato a due filoni interpretativi. Da una parte, vi è chi ritiene che il debitore-opponente abbia il diritto di chiamare in causa il terzo senza dover chiedere l’autorizzazione al giudice, così come qualunque attore che introduce un procedimento ordinario di cognizione contro una pluralità di parti. Di diverso avviso è chi ritiene che il debitore-opponente debba citare in opposizione unicamente il creditore-ricorrente in via monitoria, dal momento che le parti – quantomeno originariamente – non possono essere altre che le due del procedimento monitorio. Il debitore-opponente che voglia convenire un terzo, dovrà allora nell’atto di opposizione (a pena di decadenza, rilevabile d’ufficio, v. Cass. 2213/2015) chiedere autorizzazione al giudice, che la concederà solo dopo aver valutato i fatti e svolto le considerazioni giuridiche pertinenti al caso.
La sentenza in esame conferma quest’ultimo orientamento, consolidato presso la Suprema Corte (ex multis: Cass. 21101/2015; Cass. 18682/2014; Cass. 14444/2013; Cass. 4800/2007) e una parte della giurisprudenza di merito (infra multis: Trib. Pordenone, 30/05/2017; Trib. Reggio Emilia, 04/07/2013; Trib. Milano, Sez. VI, 17/02/2012). Quest’interpretazione si fonda sulla considerazione che, per effetto dell’opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, pertanto il creditore-ricorrente mantiene la veste di attore, mentre il debitore-opponente resta il convenuto. Ciò implica che, nonostante sia il debitore-opponente a introdurre il giudizio, nel caso in cui voglia convenire un terzo, dovrà formulare istanza ai sensi dell’art. 269, co. 2, c.p.c.
Di diverso avviso sono la maggioranza della dottrina (ex multis, Ronco, Struttura e disciplina del rito monitorio, Torino, 2000, 393; Monnini, Orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e chiamata in causa di un terzo su istanza dell’opponente, in FT, 2001) e diversi giudici di merito (Trib. Torino, Sez. VI, 24/11/2016; Trib. Viterbo, 23/06/2012; Trib. Torino, 09/05/2012) che, criticando l’orientamento di legittimità, ritengono che si debbano applicare all’atto di citazione in opposizione a d.i. le norme ordinarie, ritenendo più coerente che sia l’opponente stesso a citare, oltre al ricorrente che ha ottenuto il decreto, anche il terzo che si intende chiamare in causa.
Quest’ultima interpretazione pare più corretta: l’art. 269, co. 2, c.p.c. si riferisce in modo molto chiaro al convenuto in senso formale (non già sostanziale), mentre il debitore-opponente resta comunque il soggetto che introduce il giudizio mediante le forme ordinarie (atto di citazione), facendosi attore in senso formale. Non si vede, pertanto, il motivo per cui gli si debba applicare l’art. 269, co. 2, c.p.c., che si limita a disciplinare un puro meccanismo procedurale, collegato alla posizione formale (cioè processuale, appunto) delle parti, non certo a quella sostanziale, come erroneamente ritiene la Corte di legittimità.
Nonostante la seconda interpretazione sembri preferibile, i tribunali di merito si stanno via via uniformando alle pronunce della Cassazione. In questa situazione sarà bene uniformarsi all’orientamento consolidato dell’organo nomofilattico e, nell’atto di citazione in opposizione a d.i., chiedere ex art. 269, co. 2, c.p.c. al giudice l’autorizzazione alla chiamata in giudizio del terzo.
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