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Cassazione civile sez. VI, ordinanza del 9 settembre 2020, n. 18681

Assegno divorzile – presupposti e criteri attributivi

(Art. 5 legge n. 898/1970)

In sede di riconoscimento di assegno divorzile, deve essere dato rilievo alla disparità economica tra gli ex coniugi conseguente allo scioglimento del vincolo e alla mancanza di mezzi adeguati a garantire al richiedente un’esistenza libera e dignitosa.

A fronte di un’accertata non autosufficienza economica dell’ex coniuge, l’assegno può anche fondarsi in via esclusiva o prevalente sul criterio assistenziale, senza necessità di valutare anche il profilo perequativo o compensativo.

CASO

Nel giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale aveva assegnato la casa coniugale, in comproprietà dei coniugi, al marito, perché vi continuasse ad abitare con il figlio maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, respingendo la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile per la moglie nella misura di Euro 700,00 mensili.

In appello, alla donna viene riconosciuto un assegno di mantenimento di 250,00 euro mensili con decorrenza dalla data della domanda, considerato che la stessa non svolgeva una stabile attività lavorativa e difficilmente si sarebbe potuta inserire nel mondo del lavoro in modo proficuo all’età di 52 anni. Al contrario, l’ex marito godeva di un lavoro stabile con un reddito annuo netto pari a circa 21.000,00 euro.

Il tutto, tenuto anche conto che il matrimonio era durato 22 anni.

L’uomo ricorre in Cassazione sostenendo in primo luogo il difetto di una compiuta verifica della mancanza di indipendenza economica da parte dell’ex moglie o comunque dell’impossibilità per ragioni oggettive di procurarsela.

La donna svolgeva attività lavorativa nel settore delle pulizie e dell’assistenza agli anziani, seppur non regolarmente e, pertanto doveva essere ritenuta pienamente capace di procurarsi un lavoro.

Il ricorrente lamentava, inoltre, che l’onere di dimostrare l’assenza di autonomia economica o l’impossibilità di raggiungerla non era stato assolto dall’ex moglie e la Corte territoriale avrebbe posto a fondamento della decisione, fatti e circostanze non provate.

SOLUZIONE

La Corte richiama l’orientamento espresso dalle sezioni unite con la sentenza n. 18287/2018, secondo cui “all’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”.

Secondo la Cassazione, la Corte d’appello ha compiuto una corretta valutazione del presupposto del riconoscimento dell’assegno.

Il giudice di merito ha correttamente accertato la disparità reddituale dei coniugi, risultante dalle dichiarazioni dei redditi del marito, dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, e dallo stato di disoccupazione della moglie, la quale aveva allegato di non potere più svolgere neanche quei lavori di addetta alla pulizia, che prima le consentivano di guadagnare 400,00 euro al mese.

Pertanto l’assenza di un reddito da lavoro, l’età non più giovane della donna, la situazione del mercato e il fatto che la stessa fosse comproprietaria unicamente dell’immobile adibito a casa coniugale, assegnato all’ex coniuge convivente con il figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente, giustificavano il riconoscimento dell’assegno.

Quanto al profilo relativo alla valutazione delle prove, la sentenza specifica che l’onere probatorio, per entrambe le parti, nei giudizi in tema di assegno divorzile, può essere alleggerito se alcune circostanze possano ritenersi acquisite, attraverso tre meccanismi concorrenti tra di loro: la mancata contestazione di fatti specificamente esposti (art. 115 c.p.c., comma 1), il ricorso a fatti notori (art. 115 c.p.c., comma 2), il richiamo a presunzioni semplici (art. 2729 c.c.).

In conclusione, la sentenza impugnata è esente da vizi poiché a fronte di un’accertata non autosufficienza economica dell’ex coniuge richiedente, l’assegno divorzile può anche fondarsi in via esclusiva o prevalente sul criterio assistenziale, senza una necessaria valutazione del profilo perequativo o compensativo.

QUESTIONI

La Cassazione ha evidenziato come l’assegno di divorzio abbia una funzione assistenziale imprescindibile, ma in pari misura compensativa e perequativa.

Il diritto all’assegno divorzile deve essere riconosciuto nell’ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche se non possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella norma, in virtù dell’importanza dei principi solidaristici di origine costituzionale che ispirano i modelli delle relazioni familiari, sempre previo preliminare esame comparativo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti (Cass. Civ. n. 21926/2019).

L'articolo La disparità economica e l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge giustificano l’assegno di divorzio sembra essere il primo su Euroconference Legal.

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