La penale responsabilità del datore di lavoro in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali: punti fermi nella Giurisprudenza di legittimità

Con la sentenza in commento (n. 45803 del 13 dicembre 2024, pronunciata l’11 settembre 2024), la Sezione III Penale della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in ordine al delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali di cui all’art. 2, comma 1bis, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, confermando l’orientamento giurisprudenziale (ormai) consolidato in materia.
L’art. 2, comma 1bis, D.L. n. 463/1983 stabilisce che “l’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 [ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 L. 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione”.
Nel caso di specie, in particolare, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso formulato dall’imputato (rappresentante legale di una Ditta operante nel settore automobilistico) avverso la sentenza della Corte di Appello di Sassari che, confermando la decisione di primo grado, aveva condannato lo stesso in relazione alla fattispecie delittuosa di cui trattasi, per omesso versamento all’INPS delle ritenute previdenziali ed assistenziali, nel periodo tra dicembre 2015 e dicembre 2016, per un importo complessivo pari ad euro 18.040,00.
Con il primo e secondo motivo, il ricorrente ha lamentato il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 2, comma 1bis, D.L. n. 463/1983 e art. 45 c.p., per avere la Corte di Appello confermato la pena inflitta al medesimo in primo grado pur in assenza dell’elemento soggettivo richiesto ai fini della configurabilità del reato e per non aver in ogni caso tenuto conto della situazione di grave crisi economica nella quale l’imputato aveva dichiarato di versare, in considerazione delle difficoltà che il settore della vendita di autoveicoli stava affrontando (anche) a livello nazionale.
Con il terzo motivo, l’imputato ha contestato la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis c.p., rilevando come il Giudice di secondo grado, nel determinare l’entità dei contributi previdenziali ritenuti evasi, non avesse considerato la somma corrisposta dal ricorrente nell’ambito dell’articolato piano rateale al quale il medesimo era stato ammesso e che avrebbe ricompreso anche i debiti connessi al versamento dei contributi assistenziali.
Infine, con il quarto ed ultimo motivo, l’imputato ha eccepito il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma I, n. 6 c.p.
La Corte di Cassazione – ponendosi, come detto, in linea con l’orientamento pacifico sul punto (cfr. ex multis Cass. pen., Sez. III, 8 marzo 2023, n. 23945) – ha ritenuto non meritevoli di accoglimento le censure mosse dal ricorrente, sulla base delle seguenti considerazioni.
In primo luogo, i Giudici di legittimità hanno ribadito come il delitto ex art. 2, comma 1bis, D.L. n. 463/1983 richieda, dal punto di vista dell’elemento soggettivo, il dolo generico e sia conseguentemente integrato al solo ricorrere della consapevole scelta da parte dell’agente di omettere i versamenti dovuti all’INPS.
A tal fine, la Corte sostiene che sia irrilevante la circostanza che il datore di lavoro versi in una fase di criticità economica ovvero di insolvenza, ricorrendo in ogni caso il dolo generico in capo al medesimo, essendo onere di quest’ultimo ripartire le proprie risorse al fine di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori dipendenti e, contestualmente, adempiere all’obbligo di versamento delle ritenute.
In altri termini, il dolo generico è ravvisabile anche qualora il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti ed alla manutenzione dei mezzi destinati allo svolgimento dell’attività di impresa e di pretermettere invece il versamento delle ritenute all’INPS, in quanto la scelta di destinare le risorse disponibili non all’adempimento dell’obbligo previdenziale costituisce una precisa scelta imprenditoriale, che attesta la piena sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto dalla norma (Cass. pen., Sez. III, 05 aprile 2022, n. 26477).
È infatti consolidato l’indirizzo giurisprudenziale per il quale tra il diritto del lavoratore a ricevere i versamenti previdenziali ed assistenziali e quello alla retribuzione debba essere privilegiato il primo (Cass. pen., Sez. III, 10 aprile 2017, n. 43811): l’adempimento di tale ultimo obbligo non assume, secondo i Giudici di legittimità, una valenza prioritaria e prevalente rispetto quello di versare i contributi previdenziali, essendo peraltro il primo il solo destinatario, secondo una precisa scelta legislativa, di tutela penalistica per mezzo della previsione di una fattispecie incriminatrice (Cass. pen., Sez. F., 11 agosto 2020, n. 23939).
Inoltre, nella decisione in commento, i Giudici hanno precisato che, in considerazione della contestualità che sussiste tra il sorgere dell’obbligazione di versamento delle ritenute e quella di corresponsione della retribuzione ai dipendenti, la rilevanza penale della condotta ex art. 2, comma 1bis, D.L. n. 463/1983 debba essere individuata proprio nel mancato accantonamento degli importi dovuti all’INPS, non potendo conseguentemente ipotizzarsi l’impossibilità di versamento neppure per fatti sopravvenuti, trattandosi di somme che dovrebbero già essere nella piena disponibilità del datore di lavoro.
Quanto alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la Corte di Cassazione – aderendo alla ricostruzione operata dai Giudici di merito – ha rapportato la valutazione in ordine all’applicazione dell’istituto, non all’ammontare degli importi ritenuti evasi, bensì all’intervallo temporale nel quale si era protratta l’omissione: la Corte ha, pertanto, qualificato come “abituale” la condotta dell’imputato, avendo quest’ultimo omesso il versamento delle ritenute sistematicamente per un lasso temporale di un anno, ed ha dunque ritenuto corretta l’esclusione dell’operatività della causa di non punibilità ex art. 131bis c.p.
Sul punto, tuttavia, si registra anche un indirizzo giurisprudenziale di segno contrario, pur se minoritario (cfr. Cass. pen., Sez. III, 3 marzi 2020, n. 17175), per il quale ai fini dell’applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131bis c.p. occorre avere riguardo all’importo complessivo dei contribuiti non versati e all’entità del superamento della soglia di punibilità (pari a 10.000,00 euro).
Infine, sempre aderendo all’orientamento consolidato sul punto (cfr. Cass. pen., Sez. III, 25 giugno 2015, n. 26710), i Giudici di legittimità hanno evidenziato come in tema di omesso versamento ex art. 2, comma 1bis, D.L. n. 463/1983, la corresponsione delle somme prima del giudizio non determini il riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62, comma 1, n. 6) c.p., in quanto l’integralità del pagamento non coincide con l’ammontare dei contributi evasi, dovendosi computare a tal fine anche gli interessi e le spese eventuale sostenuti dall’Amministrazione.
Arianna Galli, avvocato in Milano
Visualizza il documento: Cass. pen., sez. IIIª, 13 dicembre 2024, n. 45803
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