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La Sezione Seconda penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 43662/2024, pronunciata all’udienza del 18 settembre 2024 e depositata in cancelleria il 28 novembre 2024, perimetra, per la prima volta, l’ambito di applicazione dell’art. 603 bis c.p., escludendo le prestazioni di tipo intellettuale.

Il ricorso per Cassazione ha ad oggetto il provvedimento del Tribunale della Libertà di Palermo che, rigettando il riesame proposto dall’indagata e ritenendo fondata l’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari di Termini Imerese del 9.4.2024, confermava la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti della prevenuta.

Secondo il quadro accusatorio la condotta dell’indagata, quale presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa esercente attività di istruzione secondaria, avrebbe integrato gli estremi dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.) ed estorsione aggravata (art. 629 c.p.) ai danni dei suoi dipendenti, insegnanti di scuola secondaria.

Questi ultimi, secondo la prospettazione accusatoria, sarebbero stati sottoposti a condizioni di sfruttamento approfittando del loro stato di bisogno ed alcuni di loro sarebbero stati minacciati di dover restituire la retribuzione ricevuta o di dover lavorare sottopagati con intimidazione consistita nel prospettare la mancata riassunzione in occasione di successivi rinnovi contrattuali.

Gli Ermellini, a seguito del ricorso proposto dall’indagata, sono intervenuti soffermandosi sia sull’interpretazione comunemente fornita dell’art. 603 bis c.p. sia sui confini di applicabilità della norma incriminatrice incentrati, in particolare, sulla natura delle attività lavorative interessate dall’ipotesi di sfruttamento e illecita intermediazione da cui esulano – a parere della Corte – le prestazioni di tipo intellettuale.

Gli approdi a cui sono pervenuti i Giudici di Legittimità si fondano, nello specifico, non solo sulle ragioni che hanno spinto il Legislatore ad introdurre l’art. 603 bis c.p., ma soprattutto sugli obiettivi sottesi alla fattispecie incriminatrice che limita il perimetro di intervento penale al solo lavoro manuale.

La norma nasce, difatti, con il chiaro e specifico intento di reprimere il fenomeno del caporalato nel mercato del lavoro, in particolare quello dei braccianti agricoli, ponendo al centro dell’illecito la tutela della persona. Difatti, il settore agricolo si è rivelato – e si rivela tuttora – particolarmente permeabile a prassi di sfruttamento che esulano dal singolo rapporto di lavoro per ricoprire una dimensione strutturata e sistemica. I Giudici di Legittimità sottolineano, nel prosieguo, come anche il successivo ampliamento della fattispecie, finalizzato ad estendere la punibilità alle condotte d’impiego ed utilizzo della manodopera e non solo quelle di mera intermediazione, è stato realizzato con una norma che non sposta il baricentro del terreno dell’incriminazione e interessa nuovamente ed esclusivamente il settore agricolo (v. sul punto L. D’Atilia, Il rischio penale nei rapporti di lavoro, Milano, 2015, p. 161).

Da ciò discende, a parere della Corte, che la negata estensione del 603 bis c.p. alle prestazioni intellettuali, applicata viceversa ai lavori di tipo manuale ed in particolare il settore agricolo, dipenderebbe da differenti fattori. Da un lato, difatti, vi osterebbe la presenza, nel nostro ordinamento, del divieto di interpretazione analogica in materia penale da cui discende la – necessaria – preclusione dell’intervento punitivo penale per fattispecie originariamente non previste dal Legislatore. Dall’altro vi osterebbero la collocazione data dal Legislatore al 603 bis c.p. che vede inserito l’illecito nei reati contro la personalità individuale, nonché il testo stesso della norma.

In Sentenza si legge, difatti, che è proprio il dettato normativo del 603 bis c.p. a negare l’applicazione della norma incriminatrice a “categorie di lavoro che, avvalendosi di prestazioni intellettuali, esulano in radice dalla categoria dei lavori manuali”. Difatti, secondo gli Ermellini con il termine “manodopera” la norma intende ricollegarsi non solo a concetto di sfruttamento e illecita intermediazione, ma anche – e soprattutto – ad un termine connesso fisiologicamente alla manualità della prestazione lavorativa. Viene specificato, nel prosieguo, che il termine manodopera descriverebbe, difatti, un’attività collettiva all’interno della quale “l’individuo e le sue capacità perdono significato a fronte della potenzialità produttiva che il gruppo di lavoratori può esprimere”.

Da qui, la Corte osserva come il lavoro intellettuale, tanto se esercitato nella forma subordinata quanto se svolto in regime libero professionale, presenta caratteristiche diverse dal momento che “l’intelletto e il suo uso costituiscono elemento identitario ed individualizzante che non può essere svilito, disperdendolo nella categoria generica della manodopera”.

In aggiunta, a parere degli Ermellini, nella vicenda in esame non possono dirsi soddisfatti nemmeno gli elementi costitutivi del 603 bis c.p., in particolare lo stato di bisogno e lo sfruttamento dei lavoratori.

A tal riguardo precisano, difatti, che non può dirsi sussistere lo stato di bisogno, in capo ai lavoratori, per il mero riferimento, da parte dell’Organo Inquirente, alla presenza di un diffuso contesto di crisi occupazionale nel territorio nazionale, elemento meramente sociologico inutilizzabile per la sua vaghezza e genericità. Tantomeno può dirsi sussistere il secondo elemento costitutivo della fattispecie non tanto per ragioni di ordine definitorio quanto piuttosto per l’iter motivazionale utilizzato per ritenere provato lo sfruttamento.

La Corte ritiene, difatti, che, alla luce di alcuni indici evidenziati dalla difesa (un orario giornaliero estremamente ridotto e l’interesse dei lavoratori ad ottenere un numero elevato di giornate per raggiungere una collocazione migliore in graduatoria), andasse meglio verificato – da parte del Tribunale delle Libertà – se la sottoscrizione dei contratti, lungi dall’essere giustificata dallo stato di bisogno, “non corrispondesse a ad una scelta di opportunità dei singoli docenti, attratti dalla prospettiva di acquisire punteggio a fronte di un impegno lavorativo minimale se non simulato”.

A parere della Corte, sarebbe dunque assente un’approfondita analisi degli elementi costitutivi della fattispecie, sia per quanto concerne lo sfruttamento sia per quanto concerne l’approfittamento dello stato di bisogno, tanto in linea generale che in relazione a ciascun lavoratore in particolare.

Da ciò la Corte conclude con l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata in relazione al capo di imputazione di intermediazione illecita e sfruttamento della manodopera.

La decisione adottata dagli Ermellini ed il relativo principio di diritto enunciato, che esclude categoricamente la prestazione di lavoro “intellettuale” – in qualsiasi forma venga erogata – dal perimetro di tutela della fattispecie criminosa, si espone, tuttavia, ad alcune note critiche.

Quanto all’ambito di operatività della fattispecie, la premessa sui cui si fonda la Corte, secondo cui il contesto cui mira il Legislatore ab origine sarebbe quello agricolo, contrasta, evidentemente, non solo con l’attuale tessuto economico, incentrato notoriamente su un’economia di stampo globale, ma soprattutto con la realtà  giuridico- fattuale che ha visto il reato di caporalato approdare nelle grandi realtà aziendali come principale fenomeno criminale in grado di reclutare i disperati dai gironi delle povertà globali, a prescindere dalla natura agricola della prestazione. (P. Passaniti, Il diritto del lavoro come antidoto al caporalato, in F. Di Marzio (a cura di), Agricoltura senza caporalato, Roma, 2017, p. 43).

Procure e studiosi della materia hanno preso atto, difatti, che, nell’epoca della globalizzazione, l’autore delle condotte di cui all’art. 603 bis c.p. è sempre più la grande impresa datrice di lavoro che si conferma, ormai troppo spesso, dedita ad una progressiva attenuazione – o addirittura totale smantellamento – di fatto dei diritti del lavoratore ( v. sul punto A. Esposito, I riders di Uber Italy srl, in Riv. It. dir. lav., fasc. 3, 2020, p. 558 che parla dello sviluppo del c.d. «caporalato digitale» estendendo l’ambito di applicazione della fattispecie di cui all’art. 603 bis c.p. su un altro piano rispetto a quelli tradizionali del caporalato, quali l’agricoltura e l’edilizia).

La volontà di annoverare nella fattispecie di intermediazione illecita e sfruttamento di manodopera le più svariate forme di manifestazione del caporalato è testimoniata anche dalla circostanza che l’espressione “utilizza”, cui si riferisce il Legislatore nel corpo del 603 bis c.p., sembra alludere alla condotta di colui che, al di là di qualsivoglia inquadramento formale e fattuale della mansione, si avvantaggia, mediante sfruttamento e approfittamento, dell’altrui prestazione lavorativa, in qualunque forma essa venga prestata. (cfr. F. Stolfa, La legge sul “caporalato” (l. n. 199/2016): una svolta “etica” nel diritto del lavoro italiano? Una prima lettura, in Dir. sic. Lav., n. 1, 2017, pp. 1 ss.  che fa riferimento alla possibilità di estendere la fattispecie di cui all’art. 603 bis c.p. anche al datore di lavoro non imprenditore. Si pensi alla badante o al giardiniere o all’ imbianchino o comunque a chi si presti ad un lavoro per bisogno accettando condizioni di paga modesta o di orario di lavoro o modalità di particolare fatica).

È auspicabile, dunque, che l’approdo della Corte, certamente conforme ai principi di tassatività e frammentarietà, troverà in futuro occasione di ulteriore rivisitazione attenendosi, da un lato, al rigoroso rispetto del divieto di analogia in malam partem e dall’altro tentando di offrire maggiori margini di tutela per quelle prestazioni lavorative ove la natura intellettuale si accompagna anche una dimensione manuale del lavoro sprovviste, attualmente, di adeguata protezione.

Silvia Maglione, avvocato in Milano

Visualizza il documento: Cass. pen., sez. IIª, 28 novembre 2024, n. 43662

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L’articolo La possibile estensione applicativa del caporalato alle prestazioni intellettuali: la prima (netta) posizione della Cassazione sembra essere il primo su Rivista Labor – Pacini Giuridica.

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