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Cass. Civ., Sez. VI-1, Ord., (ud. 06-02-2018) 01-03-2018, n. 4802 – Rel. Dott. M.G. Sambito

Illecito endofamiliare: risarcibilità; responsabilità civile; famiglia; filiazione; responsabilità genitoriale; danno non patrimoniale; violazione doveri familiari.

MASSIMA

La lesione dei diritti fondamentali della persona inerenti al rapporto di filiazione può dar luogo, ove sussistano i presupposti dell’illecito aquiliano, al risarcimento del danno non patrimoniale in favore del figlio (massima non ufficiale)

CASO

M.M. agiva in giudizio per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità di G.G.

Il giudice di prime cure, dichiarata cessata la materia del contendere, avendo G.G. nelle more del giudizio riconosciuto la figlia, imponeva a quest’ultimo di corrispondere a M.M. la somma di € 400,00 mensili a decorrere dalla nascita.

La sentenza veniva impugnata dal padre in relazione a quest’ultimo profilo; la figlia, invece, proponeva appello incidentale per ottenere dal genitore il risarcimento del danno da illecito endofamiliare.

La Corte d’Appello rigettava il gravame proposto da G.G. e accoglieva la domanda risarcitoria avanzata dalla figlia, quantificata nella somma di € 32.400.

Veniva, dunque, proposto ricorso per Cassazione da parte di G.G.

La S.C. rigettava il ricorso, confermando l’operato dei giudici di merito che avevano accordato alla figlia del ricorrente il risarcimento per l’illecito endofamiliare subìto.

SOLUZIONE

L’ordinanza in commento, pur ribadendo principi giuridici già affermati in giurisprudenza (in particolare, vengono espressamente richiamate Cass. Civ., 10.4.2012, n. 5652 e Cass. Civ., 22.11.2013, n. 26205) offre l’occasione per indagare ancora una volta il fenomeno del cd. illecito endofamiliare e i presupposti per ottenerne il risarcimento.

Già da diversi anni, infatti, la S.C. ha riconosciuto la risarcibilità del danno sviluppatosi all’interno della famiglia sul rilievo che la violazione dei doveri familiari non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia (come ad esempio la separazione, il divorzio o l’addebito della separazione con le sue conseguenze) ma, attesa la natura giuridica e non soltanto morale di detti doveri, può integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni patrimoniali, ma anche non patrimoniali, laddove la lesione subìta inerisca a diritti inviolabili della persona costituzionalmente protetti. Naturalmente, occorrerà anche che il pregiudizio subìto superi quella cd. soglia di risarcibilità e tollerabilità, al di sotto della quale il danno non è risarcibile, potendo trovare composizione all’interno della famiglia in forza di quello spirito di comprensione e tolleranza che è parte del dovere di reciproca assistenza tra i membri della famiglia (si veda la nota pronuncia Cass. 10 maggio 2005, n. 9801).

Peraltro, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come l’illecito endofamiliare, pur avendo peculiari caratteristiche, vada saldamente ricondotto entro i binari della responsabilità civile, sia sul piano dell’onere probatorio (si veda in proposito Cass.Civ., 15.9.2011, n. 18853, che rimarca la necessità di allegare e provare tutti gli elementi del fatto illecito ed, in particolare, il danno subìto e il nesso causale tra la violazione e il pregiudizio), sia per ciò che riguarda la prescrizione del diritto al risarcimento del danno (si veda in particolare Cass.Civ., 8.4.2016, n. 6833, la quale evidenzia che anche l’illecito aquiliano commesso dal padre nei confronti del proprio figlio soggiace alla regola prescrizionale di cui all’art. 2947 c.c.).

Tra le fattispecie più rilevanti in materia, vi è senz’altro l’ipotesi della responsabilità civile nei rapporti tra genitori e figli, della quale si occupa proprio la pronuncia qui annotata.

Come già evidenziato, nel caso de quo la S.C. conferma la sentenza di merito che aveva accordato alla figlia del ricorrente il risarcimento del danno subìto per la lesione dei diritti fondamentali della persona inerenti al rapporto di filiazione.

A tal proposito, vengono richiamati due celebri precedenti che già avevano accordato al figlio il risarcimento del danno nei confronti del proprio genitore.

Così, già Cass. Civ., 10.4.2012, n. 5652, occupandosi del danno subìto da un figlio per il disinteresse manifestato nei suoi confronti, per lunghi anni, da parte del proprio genitore naturale, ha avuto modo di precisare che tale condotta del genitore integra un illecito civile ex art. 2043 c.c. che dà luogo al risarcimento del danno non patrimoniale, avendo determinato un vulnus, dalle conseguenze di entità rimarchevole e, purtroppo, ineliminabili, a quei diritti che scaturiscono dal rapporto di filiazione e che trovano un elevato grado di riconoscimento e tutela non solo nella carta costituzionale (in particolare agli artt. 2 e 30 cost.), ma anche nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento.

E, ancora, la successiva pronuncia Cass. Civ., 22.11.2013, n. 26205, occupatasi di un caso simile al precedente, nel quale un padre si era completamente disinteressato dei suoi due figli sin dalla loro nascita, ha precisato che la condotta gravemente omissiva del genitore ha determinato sin dalla nascita dei figli e senza soluzione di continuità un grave stato di sofferenza psicologica derivante dalla privazione ingiustificata della figura paterna, sia sotto il profilo della relazione affettiva, sia sotto il profilo della negazione dello status sociale conseguente; tale lesione dà, pertanto, diritto al risarcimento del danno non patrimoniale subìto, involgendo i già citati diritti costituzionali che, peraltro, vengono tutelati anche dall’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea nonché dalla Convenzione di New York del 20.11.1989 sui diritti del fanciullo.

La Cassazione, quindi, sulla scorta di tali precedenti, conferma, anche per il caso che qui occupa, la piena risarcibilità del danno endofamiliare nell’ambito del rapporto di filiazione.

QUESTIONI

Se, dunque, la S.C. ammette, ormai da diversi anni, la risarcibilità del danno da illecito endofamiliare, occorre dare atto di talune questioni di non scarso rilievo che ad oggi rimangono prive di una univoca soluzione.

L’ordinanza che qui occupa offre l’occasione per accennare al problema della quantificazione del danno.

Dalla pronuncia in commento, infatti, risulta che l’importo liquidato per il risarcimento del danno subìto dalla figlia del ricorrente sia pari a € 32.400; tuttavia, non è chiaro quale sia stato il criterio di quantificazione utilizzato dal giudice di merito per pervenire a detto importo.

Se, da un lato, numerose sentenze fanno applicazione di un criterio di liquidazione equitativa cd. pura, ossia svincolato da qualunque parametro tabellare di riferimento (v., ad es., Trib. Milano, Sez. I, 18.5.2015), altre pronunce, tanto di merito, quanto di legittimità, hanno tentato di proporre possibili soluzioni volte ad arginare il rischio di una sorta di “anarchia” risarcitoria nella materia in esame.

Così, numerosi Tribunali hanno riconosciuto la possibilità di avvalersi di criteri tabellari previsti per il cd. danno esofamiliare per la morte di un congiunto (si veda ad esempio Trib. Milano, 23 luglio 2014; Trib. Milano 13 marzo 2017; Trib. Roma, 19 maggio 2017) e tale soluzione è stata avallata anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha confermato la possibilità di avvalersi dei suddetti criteri tabellari di quantificazione, seppur con adeguate cautele.

In particolare, nella già citata pronuncia Cass. Civ., 22.11.2013, n. 26205, nonché in altro arresto di poco successivo (Cass.Civ., 22.7.2014, n. 16657) è stata “autorizzata” l’applicazione dei parametri tabellari in materia di danno da morte del congiunto predisposti dal Tribunale di Milano (parametri che, come noto, hanno da tempo assunto vocazione nazionale in attesa di tabelle legislative di riferimento), precisando che tale criterio di riferimento deve utilizzarsi in via meramente analogica e con gli opportuni correttivi, attese le profonde diversità che caratterizzano le due tipologie di danno.

Invero, non possono non manifestarsi numerose perplessità, già sollevate in dottrina (v. infra), verso l’accostamento di queste due diverse fattispecie di illecito.

Ciò non solo per l’ontologica diversità tra il cd. danno esofamiliare (ossia un danno cagionato da un terzo ma che ha inciso significativamente sul rapporto che lega la vittima dell’illecito ai suoi congiunti) e il fenomeno della responsabilità civile tra i membri della famiglia stessa, ma anche perché i presupposti delle due tipologie di danno risultano ab origine differenti.

Così, pensando proprio al danno endofamiliare del figlio per abbandono del genitore, deve tenersi conto che il pregiudizio subìto ha quale presupposto l’accertamento della mancanza dell’affectio che avrebbe dovuto caratterizzare il rapporto di filiazione. Al contrario, il danno da morte del congiunto presuppone, invece, l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di affetto ed esperienze condivise tra il de cuius e i suoi familiari (v. in proposito, Scalera, Il danno da deprivazione della figura paterna: alcune incertezze applicative, in Fam. e dir., 2018, 4, 403).

Inoltre, il danno da lesione del rapporto parentale presuppone la morte della vittima dell’illecito e, dunque, i relativi parametri di quantificazione tengono, ovviamente, in considerazione il fatto che la lesione del rapporto familiare sia ormai definitiva e irreversibile; nell’ipotesi di illecito endofamiliare, invece, occorre tener conto della chance (seppur remota, talvolta) che il rapporto parentale possa essere recuperato (sul punto, v. ad es., La Malfa Ribolla, La tutela risarcitoria per assenza del genitore, tra conferme della responsabilità civile endofamiliare e dubbi sulla coerenza del sistema, in Studium Iuris, 2014, 881).

Non resta che vedere quali saranno le evoluzioni giurisprudenziali in materia.

Ad ogni buon conto, pur dovendo riconoscersi i limiti dell’utilizzo di parametri di riferimento relativi ad altri settori della responsabilità civile (quali quelli previsti per il danno esofamiliare), non si può non rimarcare l’esigenza di avvalersi di un criterio unitario di quantificazione anche per questa delicata materia. Ciò soprattutto al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento da una Corte all’altra, nonché risarcimenti arbitrari e del tutto imprevedibili.

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