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Sezioni Unite, ordinanza 21 settembre 2018, n. 22433, Pres. S. Schirò, Est. F. A. Genovese

PROCEDIMENTI SOMMARI – D’INGIUNZIONE – DECRETO – OPPOSIZIONE – COMPETENZA

Opposizione fondata sull’esistenza di una clausola di arbitrato internazionale – Regolamento preventivo di giurisdizione – Esclusione della giurisdizione italiana – Effetti – Nullità del decreto ingiuntivo.

CASO

La ricorrente, una società italiana, aveva ottenuto dal Tribunale di Patti l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di un’impresa parimenti avente sede legale in Italia.

L’ingiunta, dopo essersi opposta al decreto eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano, aveva proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, in quanto il contratto che legava le parti conteneva una clausola compromissoria per arbitrato internazionale.

Le parti, infatti, avevano convenuto che al rapporto dovesse applicarsi la legge tedesca e che ogni controversia relativa ai diritti disponibili nascenti dal contratto ed alla sua validità fosse devoluta al giudizio di tre arbitri, sedenti a Francoforte sul Meno, dell’Istituto Tedesco di Arbitrato, «senza ricorrere alle corti di leggi ordinarie».

SOLUZIONE

Le Sezioni Unite dichiarano il difetto di giurisdizione del giudice nazionale e stabiliscono che ciò determini l’improseguibilità del giudizio di merito, in quanto il Tribunale, pur potendo emettere il decreto ingiuntivo, successivamente all’eccezione di difetto di giurisdizione proposta mediante opposizione e alla statuizione resa dalla Corte di cassazione sul regolamento preventivo di giurisdizione, perde ogni potestas decidendi e deve limitarsi dichiarare la nullità del decreto precedentemente emesso.

QUESTIONI

In via preliminare, i giudici di legittimità rilevano come il regolamento preventivo di giurisdizione sia certamente ammissibile in pendenza di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto quest’ultimo non costituisce decisione nel merito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 41 cod. proc. civ. (cfr. anche Cass. Sez. Un., 16 maggio 1984, n. 2982).

Viene inoltre ritenuta la proponibilità del regolamento ex art. 41 cod. proc. civ anche nel caso particolare, com’è quello di specie, in cui sussista una clausola compromissoria di arbitrato estero, con ciò confermando un precedente orientamento secondo il quale l’eccezione di compromesso per arbitrato estero, in virtù della valenza giurisdizionale attribuita all’arbitrato rituale dall’ordinamento ed in particolare dalla L. n. 5 del 1994 e dal D.lgs. n. 40 del 2006, deve certamente ricomprendersi tra quelle di rito, rendendo così ammissibile il regolamento preventivo di cui all’art. 41 c.p.c., con l’ulteriore precisazione per cui «il difetto di giurisdizione nascente dalla presenza di una clausola compromissoria siffatta può essere rilevato in qualsiasi stato e grado del processo, a condizione che il convenuto non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana, e dunque solo qualora questi, nel suo primo atto difensivo, ne abbia eccepito la carenza» (Cass., Sez. Un., 13 giugno 2017, n. 14649; in senso conforme cfr. anche Cass., Sez. Un., 25 ottobre 2013, n. 24153).

Nel caso in esame, dato che la società ingiunta aveva eccepito il difetto di giurisdizione già con l’atto di citazione in opposizione, non può affermarsi che la stessa abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana e, pertanto, nessuna preclusione processuale può dirsi maturata.

La validità della deroga alla giurisdizione italiana viene inoltre confermata dalle Sezioni Unite anche nel caso, com’è quello in esame, di due società entrambi aventi sede legale in Italia: deroga peraltro ammessa dalla giurisprudenza di legittimità già prima dell’intervento della L. n. 218 del 1973, nella vigenza della L. n. 62 del 1968 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di New York, ritenuta applicabile anche alle controversie in cui tutte le parti fossero interamente soggette alla sovranità italiana (cfr. Cass. Sez. Un., 25 gennaio 1977, n. 361). La medesima possibilità di deroga è oggi attribuita alle parti dall’art. 4, comma 2, L. n. 218 del 1995, alla duplice condizione che la stessa sia provata per iscritto e la causa verta su diritti disponibili.

Inoltre, le Sezioni Unite giustificano tale deroga, nonostante la sede legale di entrambe le parti si trovi in Italia, ciò che fonderebbe la giurisdizione nazionale ex art. 3 L. n. 218 del 1995 o, comunque, anche ai sensi del Regolamento (UE) n. 1215/2012, in quanto nel caso di specie l’ingiunto ha allegato e dimostrato «uno specifico interesse ad agire con il regolamento, chiedendo di escludere la giurisdizione nazionale davanti alla quale sia stato convenuto».

Così ritenuto il difetto di giurisdizione dell’autorità italiana, si determina una conseguente improseguibilità del giudizio di merito, in quanto una clausola compromissoria devolvente la potestas iudicandi ad un arbitrato estero non impedisce al giudice in precedenza adito in via monitoria di emettere il decreto ingiuntivo inaudita altera parte «ma, dal momento in cui è stato eccepito il proprio difetto di giurisdizione, non ha più il potere di decidere della controversia, se non limitatamente alla declaratoria di nullità del decreto precedentemente rilasciato» (Cass., 28 luglio 1999, n. 8166), stante l’opposizione proposta dall’intimato, eccependo anzitutto il difetto di giurisdizione.

Poiché il compito del giudice di merito, dopo la statuizione di difetto della giurisdizione italiana emesso dalle Sezioni Unite, è “a rime obbligate”, la Cassazione può, in via sostitutiva, revocare direttamente il decreto ingiuntivo opposto, senza necessitò di riassumere il processo di merito, sospeso ex art. 367 c.p.c. nelle more del regolamento di giurisdizione.

Pertanto, il Supremo Collegio accoglie il ricorso, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice italiano, revoca il decreto opposto e compensa le spese dell’intero processo, stante la novità delle questioni trattate.

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