La Suprema Corte torna sul rapporto tra mobbing e stalking, non senza perimetrare con precisione il concetto di “atti sessuali”

L’analisi odierna verte su un’importante sentenza che interviene sul rapporto tra due istituti dall’enorme rilievo sistematico: il mobbing e lo stalking (Cass. Pen, Sez. III, 21 agosto 2024, n. 32770, pronunciata all’udienza dell’11 luglio 2024).
Su questo tema, v., tra i tanti: G. Stampanoni Bassi, Mobbing sul luogo di lavoro: la Cassazione si pronuncia in tema di cd. stalking occupazionale, in Giurisprudenza penale, 6 aprile 2022; F. Gregorace, Le fattispecie incriminatrici integrabili dal mobbing, in Salvis juribus, 29 dicembre 2020; A. Morrone, Mobbing e stalking occupazionale: le nuove frontiere della tutela penale, MGL, fascicolo n. 1/2023; G. Pisani, Il mobbing come stalking: prospettive e limiti. Nota a Tribunale di Taranto, sent. 7 aprile 2014, n. 176, DPC, disponibile in https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/1466414449PISANIGiovanna_2016a.pdf; I. Fina, La Cassazione “completa” la tutela penale del lavoratore vittima di mobbing: configurabile il delitto di stalking ex art. 612 bis c.p., Sistema penale, 28 aprile 2021; F. Caracuta, Molestie sul luogo di lavoro: stalking occupazionale. tanto rumore per nulla, in Lavoro Diritti Europa, fascicolo n. 3/2021).
Tuttavia, prima di affrontare il tema principale, occorre soffermarsi su un aspetto di squisito (ed esclusivo) rilievo penalistico, in quanto, nella fattispecie in esame, venivano in esame estrinsecazioni a sfondo sessuale dalla dubbia qualificazione penalistica, sulla quale la sentenza in commento fa opportunamente chiarezza, anche alla luce del consistente dibattito dottrinale e giurisprudenziale in materia di art. 609 bis c.p. e di “atti sessuali”.
Come noto, il legislatore della riforma del 1996 ha scelto di far riferimento, nel delineare il fatto materiale tipico, non più alla congiunzione carnale violenta ed agli atti di libidine violenti (in passato oggetto di due distinte incriminazioni, volte anche a modulare la risposta repressiva e sanzionatoria in considerazione della diversa lesività delle due ipotesi), bensì alla sola ed omnicomprensiva dizione lata di “atti sessuali”.
L’evidente deficit di determinatezza insito nella disposizione, che fa generico riferimento al concetto di atti sessuali, ha fatto in modo che si aprisse un importante dibattito in ordine alla identificazione e qualificazione degli stessi.
Le varie correnti dottrinali, infatti, hanno identificato gli “atti sessuali”, di volta in volta, con gli atti di libidine o, piuttosto, con atti contrassegnati da natura sessuale sul piano oggettivo, indipendentemente dalle variabili e soggettive pulsioni di autore e vittima.
Parimenti articolato e complesso il dibattito giurisprudenziale.
Recenti sentenze, infatti, hanno confermato che devono ritenersi estranei alla nozione di atti sessuali «tutti gli atti o comportamenti che, pur essendo manifestazione di istinto sessuale, non si risolvano in un contatto corporeo tra soggetto attivo e soggetto passivo o comunque non coinvolgano la corporeità sessuale di quest’ultimo» (Cass. Pen., Sez. III, 31 luglio 2018, n. 36742).
Tale tesi, per la verità, non è unanimemente condivisa, non mancando chi sostiene che il reato di violenza sessuale può essere commesso anche a distanza, a mezzo telefono o di altre apparecchiature di comunicazione elettronica (Cass. Pen., Sez. III, 26 settembre 2012, n. 37076).
Si sostiene, infatti, che l’elemento oggettivo del reato non richiede la contestualità spaziale tra soggetto attivo e passivo, ben potendo la minaccia, la violenza, l’abuso o le altre condizioni di cui al secondo comma dell’art. 609 bis c.p. essere poste anche in luogo diverso da quello in cui il soggetto passivo la subisce, essendo invece essenziale semplicemente che le stesse vengano, da quest’ultimo, effettivamente percepite.
Inoltre, il rapporto corpore corpori non deve necessariamente limitarsi alle zone genitali, ma comprende anche tutte quelle ritenute (dalla scienza medica, ma anche psicologica ed antropologica-sociologica) erogene, tali, cioè, da dimostrare l’istinto sessuale.
In alcune pronunce, poi, la Suprema Corte ha mostrato l’intenzione di integrare la nozione prevalentemente oggettiva di «atto sessuale» aggiungendo il requisito soggettivo della finalizzazione dell’atto all’insorgenza o all’appagamento di uno stato interiore psichico di desiderio sessuale – finalizzazione rivelata dall’atto in sé, il quale deve essere idoneo ad eccitare o sfogare l’istinto sessuale del soggetto attivo; in altre, la volontà di compiere atti d’invasione della sfera sessuale è stata ritenuta sufficiente, senza che fosse necessario l’accertamento di ulteriori finalità particolari, quali il soddisfacimento dell’istinto sessuale.
L’assunto era già stato confermato da Cass. Pen., Sez. III, 9 novembre 2012, n. 43495, secondo la quale “nel concetto di atti sessuali deve essere ricondotto ogni atto comunque coinvolgente la corporeità sessuale della persona offesa, e posto in essere con la coscienza e la volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona non consenziente, sicché resta non rilevante, ai fini del perfezionamento del reato, l’eventuale fine ulteriore, sia esso di concupiscenza, ludico o d’umiliazione, propostosi dal soggetto agente”.
È utile richiamare anche Cass. Pen., Sez. III, 4 marzo 2014, n. 10248, secondo cui anche un bacio o un abbraccio, benché non direttamente indirizzati a zone del corpo univocamente erogene, possono costituire atti sessuali idonei ad integrare le fattispecie incriminatrici in esame, qualora, in considerazione della condotta nel suo complesso, del contesto in cui l’azione si è svolta, dei rapporti intercorrenti tra le persone coinvolte e di ogni altro elemento sintomatico, emerga una indebita compromissione della libera determinazione della sessualità del soggetto passivo.
Ed è proprio questo l’indirizzo seguito nel caso di specie, in cui la condotta del ricorrente consisteva nell’essersi «lasciato andare, ripetutamente e con diversi soggetti, a toccamenti, baci e gesti posti in essere in un contesto (quello formativo/accademico) che non giustificava alcuna effusione di quel tipo, non poteva essere certamente giustificata o ridotta a meri gesti “inopportuni” in considerazione di elementi squisitamente soggettivi, quali il carattere estroverso o la provenienza geografica dell’indagato» (Cass., 21 agosto 2024, n. 32770).
Infatti, in decisa adesione all’ultimo degli orientamenti pretori passati in rassegna, si statuisce che «la condotta sanzionata dall’articolo 609-bis cod. pen. comprende qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, pur se “fugace” ed “estemporaneo” (i.e. “repentino”), tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, ovvero in un coinvolgimento della sfera fisica di quest’ultimo, ponga in pericolo la libera autodeterminazione della persona offesa nella sfera sessuale.
La valenza sessuale del contatto è indiscussa e indiscutibile ove si tratti di organi genitali o zone erogene (ivi comprese le labbra, sia della vittima che dell’agente di reato), mentre, negli altri casi, sarà frutto di un accertamento di fatto che tenga conto del contesto sociale e culturale in cui l’azione è stata realizzata, della sua incidenza sulla libertà sessuale della persona offesa, del contesto relazionale intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante».
La Suprema Corte, pertanto, annulla l’ordinanza con rinvio al Tribunale del riesame anche allo scopo dell’autonoma valutazione, da parte di quest’ultimo, della ricorrenza della forma tentata o consumata del delitto di violenza sessuale.
Nel caso in esame, infatti, risultavano integrati dei “toccamenti”, per i quali vale il principio secondo il quale questi debbano considerarsi atti idonei in modo non equivoco (e quindi integranti il delitto tentato di violenza sessuale) a ledere la libertà sessuale della vittima ove riguardino parti corporee diverse da quelle genitali od erogene allorché, per cause indipendenti dalla propria volontà (pronta reazione della vittima o per altre ragioni), l’agente non riesca a toccare la parte corporea intima della persona presa di mira ovvero non abbia provocato un contatto di quest’ultima con le proprie parti intime (Cass. pen., Sez. III, 28 aprile 2016, n. 17414).
Peraltro, nel caso di specie, la valutazione dovrà tenere conto del fatto che il reato risulta comunque e sicuramente aggravato dall’abuso di autorità, derivante dalla posizione di preminenza in ambito accademico-lavorativo: «in tema di violenza sessuale, l’abuso di autorità che costituisce, unitamente alla violenza o alla minaccia, una delle modalità di consumazione del reato previsto dall’art. 609-bis cod. pen., presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l’agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali, situazione certamente ricorrente nel caso in esame» (Cass., Sez. Un., 16 luglio 2020, n. 27326).
Tanto opportunamente premesso, la sentenza in commento istituisce un collegamento, di indubbia rilevanza sistematica, tra molestie sessuali, mobbing e stalking.
Sul punto, non sarà inopportuno ricordare che l’art. 612 bis c.p. punisce chi, «con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita».
Il mobbing, a sua volta, può essere definito in termini di pratica vessatoria e persecutoria, spesso sconfinante in una forma di terrore psicologico, perpetrata dal datore di lavoro o dai colleghi (mobbers) nei confronti di un lavoratore (mobbizzato) al fine di emarginarlo o costringerlo a uscire dall’ambito lavorativo.
Ebbene, nonostante quest’ultimo sia stato variamente accostato alle fattispecie incriminatrici dell’art. 572 c.p. (atteso che, rispetto ai maltrattamenti in famiglia, sussiste l’elemento in comune della soggezione all’autore del reato, nonché la reiterazione delle condotte), della violenza privata ex art. 610 c.p., della molestia ex art. 660 c.p. e financo dell’estorsione ex art. 629 c.p. (laddove vengano in gioco utilità suscettibili di valutazione patrimoniale), un autorevole indirizzo giurisprudenziale sussume il mobbing nell’alveo dell’art. 612 bis c.p.
Si pensi a Cass. pen., Sez. V, 14 settembre 2020, n. 31273, ove si legge: «Integra il delitto di atti persecutori la condotta di “mobbing” del datore di lavoro che ponga in essere una mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti convergenti nell’esprimere ostilità verso il lavoratore dipendente e preordinati alla sua mortificazione ed isolamento nell’ambiente di lavoro, tali da determinare un “vulnus” alla libera autodeterminazione della vittima, così realizzando uno degli eventi alternativi previsti dall’art. 612-bis c.p.»
Come si legge in Cass. Pen., Sez. V, 5 aprile 2022, n. 12827, nel caso di “stalking occupazionale”, «per la sussistenza del delitto di cui all’art. 612-bis c.p. è sufficiente il generico, con la conseguenza è che è richiesta la mera volontà di attuare reiterate condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice, mentre non occorre che tali condotte siano dirette ad un fine specifico».
Tale indirizzo viene confermato nella sentenza in analisi.
La Corte muove dal richiamo della locuzione “molestie sessuali”, con cui la legislazione civilistica identifica «comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo» (art. 26, comma 2, del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198).
Nel caso di specie, posta la riconducibilità teorica del mobbing all’art. 612 bis c.p., le molestie vengono ricostruite dalla Corte con estrema cura sul piano fattuale, anche allo scopo di argomentare in che misura potessero ritenersi sussistenti quei plurimi atteggiamenti convergenti nell’esprimere ostilità verso il lavoratore dipendente e preordinati alla sua mortificazione ed isolamento nell’ambiente di lavoro, di cui si è detto.
Ebbene, nel caso concreto, la Suprema Corte richiama testualmente l’ordinanza genetica, ove si legge di contatti fisici non richiesti (ancorché non riconducibili a veri e propri atti sessuali), battute, commenti, telefonate, conversazioni, espressioni anche provocatorie a sfondo sessuale, atti di molestia e di corteggiamento manifestamente sgraditi.
Si richiama lo specifico contesto, che era non soltanto lavorativo, ma anche gerarchico e di formazione, in cui l’indagato ricopriva un ruolo sovraordinato, in grado di incidere sul percorso scolastico e dunque sul futuro delle destinatarie delle sue attenzioni.
Più avanti nel corpo della sentenza, si dipinge il quadro di tensione e di emarginazione che era stato creato nel contesto lavorativo.
Eventuali dissidenti erano destinatari di rimproveri verbali più o meno accesi, inviti a cambiare scuola, fino ad arrivare alle aperte minacce e alla totale estromissione dalle attività accademiche e lavorative.
A ciò si univano vere e proprie pressioni psicologiche, connotate dalla prospettiva di vedere irrimediabilmente compromessa la carriera professionale e lavorativa in caso di opposizione.
Tale contesto, a giudizio della Corte, ha determinato una vera e propria situazione di “stalking lavorativo”.
Si legge in sentenza: «la giurisprudenza di questa Corte (Cass. pen. 31273 del 14/09/2020,omissis, Rv. 279752 – 01), che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che sussista il reato di atti persecutori in caso di “mobbing del datore di lavoro che ponga in essere una mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti convergenti nell’esprimere ostilità verso il lavoratore dipendente e preordinati alla sua mortificazione ed isolamento nell’ambiente di lavoro, tali da determinare un vulnus alla libera autodeterminazione della vittima, cosi realizzando uno degli eventi alternativi previsti dall’art. 612-bis cod. pen. (Fattispecie in cui il lavoratore era stato esposto a plurimi atti vessatori, quali il fisico impedimento a lasciare la sede di lavoro e l’abuso del potere disciplinare, culminati in un licenziamento pretestuoso e ritorsivo, tale da far insorgere nello stesso uno stato di ansia e di paura ed indurlo a modificare le proprie abitudini di vita)» (Cass., 21 agosto 2024, n. 32770).
Nel caso di specie, tali argomentazioni sono determinanti anche allo scopo di argomentare perché le condotte dell’indagato dovrebbero essere sussunte nell’art. 612 bis c.p. e non, come invece ritenuto dal Tribunale del riesame, nell’art. 660 c.p., che punisce il reato di “molestia”.
Infatti, «il criterio distintivo tra il reato di atti persecutori e quello di cui all’art. 660 c.p. consiste nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta che, in entrambi i casi, non vi è dubbio possa estrinsecarsi in varie forme di molestie; sicché si configura il delitto di cui all’art. 612-bis c.p. solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l’alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato di cui all’art. 660 c.p. ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato» (Cass. pen., Sez. VI, 10 luglio 2020, n. 23375).
Resta fermo, ovviamente, che, come esplicitato da un rilevante indirizzo, «ai fini della sussistenza del reato di atti persecutori piuttosto che di quello di molestie, la prova del turbamento psicologico causato alla vittima deve essere ancorata non soltanto alle dichiarazioni rese dalla stessa ma anche alla obiettiva natura delle condotte molestatrici.
Ed infatti, sono utilizzabili a fini di prova del realizzarsi del grave stato d’ansia elementi sintomatici di tale turbamento psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata, in modo che si tenga conto di un’obiettiva idoneità delle molestie a provocare quell’alterazione grave della propria sfera psicologica indicata dalla disposizione incriminatrice» (Cass. pen., Sez. V, 2 marzo 2017, n. 17795).
Ciò perché «le molestie idonee a trasmodare nel reato di atti persecutori sono quelle che si caratterizzano per cagionare uno stato d’ansia in ragione della loro ampiezza, durata e carica lesiva o spregiativa nei confronti della vittima» (Cass. pen., Sez. V, 26 aprile 2021, n. 15625).
Si conferma, pertanto, che «il criterio discretivo tra le due fattispecie di reato attiene al realizzarsi o meno di uno degli eventi alternativi previsti dal reato di stalking» (Cass. pen., Sez. III, 16 gennaio 2015, n. 9222).
Alla luce di tale premessa, e considerato che – sul piano della fattispecie concreta – la condotta penalmente rilevante dell’indagato aveva determinato un contesto di sofferenza e pressione in ambito lavorativo, la Corte annulla con rinvio al Tribunale del riesame, che aveva operato un erroneo «ridimensionamento del perimetro di illiceità delle condotte contestate», affinché quest’ultimo riesamini la fattispecie considerando opportunamente la distinzione tra molestia e stalking.
Antonino Ripepi, procuratore dello Stato in Reggio Calabria
Visualizza il documento: Cass. pen., sez. IIIª, 21 agosto 2024, n. 32770
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