L’attività di attestazione di un piano in continuità aziendale non può presumersi prestazione di “speciale difficoltà” scriminante ai sensi dell’art. 2236 c.c.
Cassazione Civile, sezione I, 4 maggio 2018, n° 10752
Parole chiave: responsabilità dell’attestatore – attestazione – asseverazione della contabilità – art. 2236 c.c. – piano di concordato.
Massima: “L’attività di attestazione di un piano in continuità aziendale ex art. 161, comma 3°, l. fall., non è di per sé prestazione di speciale difficoltà. Per poter operare la scriminante soggettiva di cui all’art. 2236 c.c., per cui il professionista incorrerebbe in responsabilità civile solo per dolo o colpa grave, sull’attestatore grava l’onere di provare gli specifici problemi tecnici che hanno reso la prestazione di speciale difficoltà”.
Disposizioni applicate: art. 2236 c.c. – art. 1176 c.c. – art. 161, comma 3°, l. fall..
Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione si pronuncia in merito ai profili di responsabilità civile connessi all’attività dell’attestatore di un piano di concordato ex art. 163 l. fall..
Questo il retroscena alla decisione: l’attestatore di un piano di concordato impugna il decreto con cui il Tribunale di primo grado aveva rigettato la sua opposizione allo stato passivo di un fallimento, nel quale il giudice delegato aveva escluso che la prestazione di attestatore del concordato preventivo della società, prima ammesso e poi revocato, potesse connettersi ad un credito opponibile alla massa.
Il Tribunale aveva accertato un grave inadempimento del professionista, consistito nell’aver consegnato questi un’attestazione claudicante, incompleta e che di fatto era risultata priva di utilità. In particolare, il professionista aveva omesso di enunciare nell’attestazione una serie di atti pregiudizievoli per la massa nonostante la loro evidenza in contabilità e la cui scoperta, aveva poi condotto alla revoca dell’ammissione al concordato e alla dichiarazione di fallimento.
L’attestatore ricorre per Cassazione censurando la decisione di primo grado anche nella parte in cui si era omesso di considerare che l’attività di attestazione richiestagli fosse prestazione di speciale difficoltà, e che pertanto avrebbe operato a suo favore la scriminante prevista all’art. 2236 c.c..
Come noto infatti, l’art. 2236 c.c. sanziona secondo un parametro meno rigoroso del normale (e cioè solo in caso di colpa grave o dolo) l’errore tecnico nel quale incorre il professionista nei casi in cui la perizia richiesta dalla prestazione risulti superiore al livello medio corrente nell’attività professionale esercitata.
Detto regime di responsabilità, più lieve, opera però solo qualora il professionista provi la speciale difficoltà in cui è incorso nell’adempimento della propria obbligazione.
L’assunto emerge nei passaggi centrali della sentenza in commento, nei quali la Corte, nel definire l’ambito di applicazione della scriminante ex art. 2236 c.c., chiarisce che:
(i) nella valutazione del grado di diligenza dell’attestatore, al pari di quanto avviene per ogni altro professionista, deve aversi riguardo all’art. 1176, comma 2°, c.c., che così recita: “nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”; nel caso di professionisti, quindi, rientra nella valutazione della diligenza nell’adempimento anche la “perizia”, che consiste nella conoscenza ed attuazione delle regole e dei mezzi tecnici propri di una determinata arte o professione;
(ii) l’art. 1176, comma 2°, c.c., deve essere integrato dall’art. 2236 c.c., che sanziona in maniera meno rigorosa (e cioè al ricorrere di colpa grave o dolo) solo l’errore “tecnico”, e cioè l’errore occorso nei casi in cui la perizia richiesta dalla prestazione sia superiore al livello medio corrente nell’attività professionale esercitata dal debitore; in sostanza, “la perizia esigibile dal professionista è solo quella media, egli non potendo essere responsabile nel caso in cui la perizia richiestagli sia superiore alla media”;
(iii) La prova circa la particolare difficoltà della prestazione spetta al professionista, in conformità con il principio di generale favor per il creditore danneggiato cui l’ordinamento è informato.
Con riguardo alla figura professionale dell’attestatore di un piano in continuità aziendale, quindi, la Corte chiarisce che il grado di diligenza dovrà essere valutato in base al contenuto specifico della sua attività, così come normativamente descritta all’art. 161 l. fall.. In particolare, detto articolo prevede che il professionista debba attestare la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano, la funzionalità della continuazione d’impresa al miglior soddisfacimento dei creditori. Sono queste le attività che secondo la Corte “costituiscono al tempo stesso limite esterno di valutazione dell’esattezza dell’adempimento e contenuto interno della prestazione, cioè il suo reale oggetto”.
Pertanto, nella specie il Collegio ha verificato che il professionista si era reso gravemente inadempiente alle obbligazioni oggetto della prestazione di attestatore, avendo egli “omesso di compiere gli atti la cui conoscenza era indispensabile per una ordinaria comparazione con la alternativa procedura liquidatoria oltre che alla intelligibilità del dato finale conseguito dai valori patrimoniali esposti con la domanda completata e, per altro verso, alla realizzazione del concordato in continuità aziendale, in realtà volto ad una liquidazione del patrimonio in 8 anni e fondato su mera speranza di ripresa del mercato immobiliare”. Peraltro, l’attestatore, rivendicandosi come estraneo ai suddetti doveri di prestazione professionale, si era limitato ad allegare l’operatività della scriminante ex art. 2236 c.c. senza neppure provare quali fossero i problemi tecnici di speciale difficoltà che era stato chiamato ad affrontare e sui quali l’incarico verteva.
In ragione delle suesposte motivazioni, la Corte ha confermato il profilo di inadempimento cennato dal Tribunale di primo grado e definitivamente escluso il credito del professionista dal passivo del fallimento.
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