Testamento ritrovato: prevale sulla successione legittima in sede di divisione ereditaria
Cassazione civile sez. II, sentenza n. 24184 del 27 settembre 2019
Successione legittima e successione testamentaria – giudizio di divisione (art. 457 c.c.)
Una volta accertato il ritrovamento di un testamento olografo, il regolamento della successione deve avvenire secondo la volontà del de cuius, poiché la successione testamentaria prevale sempre sulla disciplina legale in materia, in forza del disposto dell’art. 457 c.c.
Nel giudizio di divisione tra coeredi, non cambia la domanda ma solo il titolo che regola la successione.
Caso. Nel procedimento di divisione dei beni ereditari tra fratello e sorella coeredi, il Tribunale di Catania procede alla divisione del patrimonio immobiliare e al conguaglio dei frutti e delle spese, tra gli stessi.
La sentenza è appellata dalla sorella, rilevando come erroneamente il tribunale non ha tenuto conto del testamento olografo redatto dalla madre, tardivamente ritrovato e prodotto.
La Corte d’appello respingeva l’impugnazione ritenendo che il testamento non potesse avere rilevanza nel giudizio divisorio, già avviato secondo le regole della successione legittima, poiché conseguirebbe l’ingresso di una domanda nuova, inammissibile.
La donna ricorre in Cassazione, la quale ribalta la decisione della Corte territoriale etnea.
Secondo la ricorrente, il deposito del documento – testamento olografo della madre – era finalizzato, non a sostenere una domanda nuova inammissibile, bensì a fondare la domanda di divisione già svolta, ma secondo testamento e non secondo legge.
Non si trattava pertanto di domanda nuova perché sarebbero rimasti immutati petitum e causa petendi.
Una volta pubblicato il testamento, non si poteva più procedere alla divisione secondo legge avendo la de cujus regolato espressamente la sua successione, facoltà garantita dal nostro ordinamento.
Soluzione e percorso argomentativo.
Secondo la Cassazione, una volta accertato il ritrovamento di un testamento olografo, il regolamento della successione deve avvenire secondo la volontà del de cuius, poiché la successione testamentaria prevale sempre sulla disciplina legale in materia, in forza del disposto di cui all’art. 457 comma 2 c.c. (“non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca in tutto o in parte quella ereditaria”).
In questo caso non cambia la domanda ma solo il titolo disciplinante la successione che lascia immodificato sia il petitum – ossia i beni ereditari da dividere – sia la causa petendi, e quindi la comunione del diritto di proprietà in forza della successione.
Non si può pertanto ignorare l’esistenza del testamento che cambia radicalmente i presupposti della successione, poiché la defunta non è morta intestata.
Il documento prodotto dalla ricorrente non solo era indispensabile, ma anche la modifica della domanda di divisione era possibile, poiché le diverse modalità di delazione ereditaria comunque configurano un unico istituto (Cass. Civ. sez. 2 n. 264/2013, Cass. Civ. sez. 2 n. 9367/2013).
Nel procedimento di scioglimento della comunione ereditaria le modalità di divisione non configurano domanda nuova, e la parte può sempre adattarle alle evenienze e sopravvenienze di causa.
Tutto ciò, rende annullabile, nel caso di specie, la divisione effettuata secondo le regole della successione per legge.
Questioni.
Lo stesso principio, relativo all’unicità della delazione ereditaria è stato utilizzato in tema di prescrizione nell’accettazione dell’eredità.
Infatti, secondo la giurisprudenza, il vigente ordinamento giuridico non prevede due distinti e autonomi diritti di accettazione dell’eredità, derivanti l’uno dalla chiamata testamentaria e l’altro dalla quella legittima.
La prescrizione del diritto di accettare l’eredità decorre, dunque, dall’apertura della successione, anche se sia ritrovato un testamento in data successiva.
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