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Cass. civ. Sez. III Sent., 27 giugno 2018, n. 16904, Pres. Vivaldi, Est. De Stefano

Procedimento civile – Azione esecutiva – Legitimatio ad causamTitolarità del rapporto controverso – Differenze e natura giuridica – Allegazione e prova – Onere del creditore – Limiti – Fattispecie in tema di titolarità del diritto di credito azionato in via esecutiva

La titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, così che grava sull’attore l’onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito.

In materia di verifica della titolarità del diritto di credito azionato in via esecutiva, la proposizione di un’opposizione ad esecuzione da parte del debitore e la condotta processuale di mancata contestazione di quella titolarità da questi tenuta fino al momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito, esclude la necessità per il creditore di provare la relativa circostanza (Nella specie, la S.C. in un giudizio di opposizione all’esecuzione ha ritenuto insussistente l’onere, da parte del creditore, di provare la titolarità del credito azionato in via esecutiva, sul presupposto che il debitore aveva contestato i fatti costitutivi soltanto con la comparsa conclusionale).

CASO

Il debitore esecutato Tizio si opponeva al pignoramento immobiliare intentato nei suoi confronti da una società di gestione di crediti, Alfa (mandataria di Beta, società “veicolo” cessionaria del credito), fondato su un contratto di mutuo fondiario a suo tempo stipulato dal medesimo debitore mutuatario con la banca mutuante, dante causa della creditrice procedente, cui era stato ceduto il credito mediante cartolarizzazione.

Tizio inizialmente non contestava la titolarità del credito in capo alla cessionaria, ma deduceva l’incertezza del titolo azionato (ossia, se fosse o meno l’originario mutuo che affermava essere stato oggetto di accordo transattivo novativo) e contestava la quantificazione del dovuto.

L’opposta si difendeva, deducendo l’intervenuta risoluzione della transazione nell’esercizio della clausola risolutiva espressa in essa contenuta e ponendo a fondamento dell’azione esecutiva il credito recato dal contratto di mutuo originario.

Il tribunale rigettava l’opposizione e il debitore proponeva appello contro la sentenza di prime cure, eccependo la carenza di legittimazione attiva della società cessionaria, l’illegittimità del pignoramento opposto per difetto di legittimazione dell’appellata a invocare clausole contrattuali contenute nell’accordo transattivo in cui la cessionaria non era subentrata e rilevando che i crediti oggetto di cessione riguardavano le sole sofferenze e non anche la transazione che aveva regolato il rapporto.

La Corte d’appello rigettava il gravame, qualificando tardiva la questione della titolarità del diritto azionato dalla creditrice, che non atteneva affatto alla legitimatio ad causam, e rilevando che tale questione era stata sollevata per la prima volta dal debitore opponente soltanto con la comparsa conclusionale e che in ogni caso parte opposta aveva analiticamente dimostrato la titolarità del credito, pur tardivamente contestata dal debitore opponente.

Gli eredi di Tizio ricorrevano in Cassazione, contestando la carenza di titolarità e del diritto ad agire in executivis e la necessità di una verifica anche officiosa di tali profili da parte del giudice dell’esecuzione e poi del giudice dell’opposizione esecutiva.

 SOLUZIONE

La Corte di cassazione rigetta il ricorso, confermando la decisione della corte d’appello.

Per risolvere la questione sottoposta al suo vaglio, la Suprema Corte parte da quanto rilevato dalla corte d’appello: la questione della titolarità attiva e passiva del rapporto dedotto in giudizio non attiene alla legitimatio ad causam, ma al merito della lite, per cui la questione doveva risolversi con l’accertamento di una situazione di fatto relativa alla pretesa azionata che, nel caso di specie, era ormai precluso per il superamento dei termini previsti per la fissazione del thema decidendum.

La Suprema Corte ha ritenuto infondata la doglianza del ricorrente, se non quanto alla necessità di ufficiosi rilievi del giudice, per lo meno in ordine alla legittimità della contestazione sulla titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, successiva o meno alla maturazione delle preclusioni assertive o di merito.

La Corte non nega che il giudice dell’opposizione all’esecuzione possa sempre rilevare il venir meno del titolo, atteso che la sua sussistenza costituisce una condizione dell’azione esecutiva, e che il giudice dell’esecuzione possa sempre compiere anche d’ufficio quegli accertamenti sulla sussistenza delle imprescindibili condizioni dell’azione esecutiva e dei presupposti del processo esecutivo, in mancanza dei quali quest’ultimo non può proseguire o raggiungere i suoi fini istituzionali.

Tuttavia, la Corte osserva che la questione dell’estensione dei poteri di verifica anche ufficiosa, da parte del giudice dell’esecuzione, delle condizioni dell’azione esecutiva e dei relativi presupposti processuali indispensabili al raggiungimento di un utile risultato invocata dal ricorrente, è irrilevante in questo caso, cui andava applicato il principio stabilito dalle Sezioni Unite n. 2951/16, sui tempi e modi di contestazione della titolarità del diritto vantato ex adverso.

Infatti, la questione della titolarità del diritto vantato è stata sollevata solo in sede di comparsa conclusionale e, comunque, la stessa corte d’appello aveva appurato che detta titolarità si era trasferita in capo a parte opposta.

Sulla base di tali argomentazioni, pertanto, la Suprema Corte ha concluso ritenendo legittima la reiezione della doglianza dell’opponente in merito alla carenza di titolarità in capo alla procedente, pronunciando il principio di diritto per cui “in materia di verifica della titolarità del diritto di credito azionato in via esecutiva, la proposizione di un’opposizione ad esecuzione da parte del debitore e la condotta processuale di mancata contestazione di quella titolarità da questi tenuta fino al momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito, esclude la necessità per il creditore di provare la relativa circostanza”.

 QUESTIONI

La sentenza in commento offre lo spunto per esaminare, nell’ambito del processo esecutivo, la questione della titolarità attiva e passiva del diritto azionato in executivis, secondo i principi fissati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 2951 del 16/02/2016.

Come noto, le Sezioni Unite erano state chiamate a dirimere un contrasto sorto in merito alla contestazione della reale titolarità attiva e passiva del diritto sostanziale dedotto in giudizio che, secondo un orientamento minoritario, andava qualificata come mera difesa, mentre secondo un orientamento maggioritario, costituiva un’eccezione in senso stretto, da proporre nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte, con l’ulteriore conseguenza che spetta alla parte che prospetta tale eccezione l’onere di provare la propria allegazione.

Secondo le Sezioni Unite, l’orientamento allora maggioritario, dopo aver correttamente affermato che la questione della titolarità del diritto fatto valere in giudizio attiene al merito, e quindi al problema della fondatezza della domanda, erroneamente riteneva che la materia rientrasse nel potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio della parte interessata: che la questione attenga al merito e dunque alla fondatezza della domanda non significa affatto che la prova gravi sul convenuto e che la difesa, con la quale il convenuto nega la sussistenza della titolarità attiva o passiva del diritto azionato in giudizio o in executivis, costituisca un’eccezione, per di più in senso stretto.

Semmai, le difese assunte dal convenuto con la comparsa di risposta possono rendere superflua la prova dell’allegazione dell’attore in ordine alla titolarità del diritto, ciò che avviene nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall’attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo.

Pertanto, nel solco dei principii fissati dalle Sezioni Unite, la sentenza in commento ha puntualmente concluso che la mancata contestazione, da parte del debitore, della titolarità del diritto di agire in via esecutiva fino alla comparsa conclusionale esclude la necessità del creditore di provare i fatti costitutivi della acquisita titolarità del credito.

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