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Con la sentenza qui segnalata (n. 1026 del 29 dicembre 2025), la Corte d’Appello di Milano statuito la irripetibilità dell’incentivo all’autoimprenditorialità  anticipato in un’unica soluzione per l’avvio di attività imprenditoriale, in un caso di prestazione di servizio volontario presso i vigili del fuoco durante il periodo relativo alla liquidazione dell’importo da parte dell’Inps.

La sentenza riguarda l’ipotesi specifica dell’incentivo all’autoimprenditorialità di cui all’art. 8 del D. Lgs. n. 22/2015, che non dà diritto a contribuzione figurativa e decade, per incompatibilità totale con il lavoro subordinato, indipendentemente dalla misura dell’eventuale reddito, espressamente prevista dal comma 4 della medesima norma, con disciplina, quindi, peculiare e differente rispetto ai successivi articoli 9 e 10, che riguardano la Naspi erogata mensilmente e le relative ipotesi di compatibilità o meno con un rapporto di lavoro.

La Corte di Appello milanese si è soffermata ad evidenziare come il peculiare regime dettato dall’articolo 8 sopra citato derivi dalla funzione contemporaneamente antielusiva, incentivante e assistenziale dell’incentivo all’autoimprenditorialità, per cui il legislatore ha individuato una totale incompatibilità con il lavoro subordinato, che distoglierebbe energie dall’attività imprenditoriale da avviare.

D’altronde, la Corte d’Appello milanese ha richiamato i principi di ragionevolezza e proporzionalità applicati in tema dalla Corte di Cassazione, in particolare una recente pronuncia della stessa, n. 8422 del 2025, secondo cui l’obbligo restitutorio della liquidazione anticipata dovrebbe, in ogni caso, tenere conto delle circostanze concrete relative alla continuazione dell’attività imprenditoriale.

Il Tribunale milanese aveva ritenuto di poter equiparare, ai fini dell’incentivazione, il servizio volontario, nel caso specifico compensato, al lavoro subordinato. La Corte milanese, invece, ha riformato la sentenza di primo grado, sottolineando, da un lato, come, in base a un’interpretazione costituzionalmente orientata e al diritto vivente, la prestazione di servizio volontario nel corpo dei vigili del fuoco non costituisca lavoro subordinato, e, d’altro lato, non erano emersi, nel caso di specie, elementi di fatto di effettiva incompatibilità tra il servizio volontario prestato e l’attività imprenditoriale avviata grazie all’anticipazione dell’Inps.

Carlo Andrea Galli, avvocato in Milano

Visualizza il documento: App. Milano, 29 dicembre 2025, n. 1026

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