Retribuzione imponibile ai fini previdenziali e CCNL

Con l’ordinanza n. 572 del 10 gennaio 2026 la Suprema Corte, nel ribadire il proprio consolidato orientamento sul tema dell’individuazione della base imponibile retributiva ai fini previdenziali, ha delineato – seppur limitatamente al settore radiotelevisivo – importanti principi applicativi in ordine alla scelta del c.d. «parametro» nel caso di coesistenza di una pluralità di contratti sottoscritti da diverse organizzazioni sindacali.
È noto che nel lavoro subordinato la base di calcolo della contribuzione previdenziale e assistenziale è costituita dalla retribuzione imponibile.
La specifica definizione è anzitutto rinvenibile nell’art. 12, l. n. 153/1969: norma riscritta dall’art. 6, d.lgs. n. 314/1997, il quale – in attuazione della delega legislativa istituita dall’art. 1, c. 134, l. n. 662/1996 – ha fatto ampio rimando alla nozione di reddito da lavoro dipendente contenuta dal testo unico delle imposte sui redditi (d.p.r. n. 917/1986).
Una differenza fondamentale tra le due forme di imposizione poggia, tuttavia, nel fatto che, mentre l’imposta colpisce solo il reddito effettivamente percepito (cd. principio di cassa), l’obbligo contributivo sorge invece indipendentemente dall’effettivo pagamento al lavoratore.
In tal modo, l’obbligo contributivo opera secondo un principio di competenza, giacché i contributi si calcolano sulla «retribuzione dovuta» e facendo riferimento alla data nella quale questa va pagata.
Il c.d. minimale contributivo è a sua volta disciplinato dall’art. 1, c. 1, d.l. n. 338/1989, conv. l. n. 389/1989, il quale testualmente dispone che «la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo».
Epperò, la norma non si è limitata a recepire quella giurisprudenza (Cass. 21 maggio 2019, n. 13650) secondo la quale l’imponibile ex art. 12, l. n. 153/1969 andava calcolato sulla retribuzione dovuta, ancorché non pagata. Infatti, con detta norma il legislatore ha imposto il riferimento ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni più rappresentative, anche nelle ipotesi in cui la retribuzione da questi prevista risulti solo «virtuale» poiché, sul piano del rapporto di lavoro, di detti contratti i datori di lavoro possono invocare l’inapplicabilità (ad esempio qualora non risultino iscritti alle associazioni firmatarie e non abbiano computo alcun atto, espresso o tacito, di recezione dei contratti stessi).
L’art. 2, co. 25, l. n. 549/1995 ha poi regolamentato un problema pratico soventemente riscontrato (data la coesistenza, in alcuni settori economico produttivi, di una pluralità di contratti sottoscritti da differenti sigle sindacali) chiarendo che l’art. 1, co. 1, del decreto n. 338 «si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria stessa».
Il legislatore ha pertanto prescritto il riferimento ad un solo contratto nazionale per ogni settore, cioè a quello che il diritto vivente definisce come «contratto leader» (Cass. ordinanza n. 13840 del 19 maggio 2023), perché appunto stipulato dalle organizzazioni sindacali risultanti come le più rappresentative.
Proprio avuto riguardo alla corretta interpretazione dell’art. 1 citato, la Suprema Corte, con la pronuncia in commento, ha accolto il primo motivo di ricorso cassando la sentenza impugnata.
La Corte, a sostegno, ha anzitutto invocato il suo più recente orientamento (Cass. 20 agosto 2025, n. 23607, punto 4.5 del Considerato) a mente del quale «il CCNL di riferimento, cui parametrare l’obbligazione contributiva, è quello rispondente all’attività svolta in concreto dell’azienda».
Inoltre, richiamando la portata dell’art. 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha stabilito che, seppur con riferimento al solo settore radiotelevisivo, l’estensione territoriale (nazionale o meramente locale) è tratto qualificante dell’attività stessa sicché, all’evidenza, il discrimine tra le due attività (connotate dalla differente estensione) contraddice l’astratta concorrenza tra i due contratti e preclude, quindi, in radice il raffronto della rappresentatività delle organizzazioni stipulanti.
L’opera comparativa finalizzata all’individuazione del cd. «contratto parametro», per quanto è dato rinvenire nella pronuncia esaminata, può quindi essere effettuata esclusivamente presupponendo l’omogeneità dei termini di paragone e può essere praticata soltanto nel contesto dei contratti riguardanti il medesimo settore di attività: omogeneità che deve essere sconfessata qualora l’attività (in specie quella radiotelevisiva) venga espletata a livello meramente locale, in un caso, e nazionale, nell’altro.
In conclusione, l’ordinanza n. 572/2025 si inserisce certamente nel solco di una giurisprudenza ormai consolidata nel riconoscere la funzione pubblicistica dell’obbligazione contributiva. L’importanza ed il pregio della pronuncia, tuttavia, risiede nell’aver ricordato all’interprete che il raffronto tra contratti concorrenti non può che seguire ad una preliminare ed indispensabile valutazione di omogeneità dei settori regolamentati.
La Corte ricorda, altresì, che l’uniformità dei termini di paragone – quale indefettibile presupposto per l’individuazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria – non può riscontrarsi quando lo stesso impianto contrattual-collettivo differenzia le attività sulla scorta dell’ambito di operatività territoriale (locale o nazionale) delle stesse.
Luigi Costa, avvocato in Gela
Visualizza il documento: Cass., ordinanza 10 gennaio 2026, n. 572
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