L’opposizione di terzo all’esecuzione ex art. 619 c.p.c. è proponibile anche nell’espropriazione presso terzi, ma non dopo l’assegnazione del credito pignorato
Cass. civ. sez. III, 6 febbraio 2020, n.2868, Pres. De Stefano, Rel. Rubino
Esecuzione forzata – Pignoramento presso terzi – Opposizione del terzo ex art. 619 c.p.c. – Ammissibilità – Ordinanza di assegnazione del credito pignorato – chiusura dell’espropriazione forzata presso terzi – Opposizione tardiva del terzo ex art. 620 c.p.c. – Inammissibilità
MASSIMA
Non è proponibile l’opposizione tardiva del terzo, per colui che assume di essere l’effettivo titolare di un credito pignorato e non di una proprietà o diritto reale su beni, perché nel pignoramento presso terzi l’ordinanza di assegnazione del credito conclude la procedura esecutiva.
CASO
Con un pignoramento presso terzi venivano pignorati i compensi professionali dovuti da un condominio al precedente amministratore. L’attuale amministratore del condominio rendeva dichiarazione positiva e il giudice dell’esecuzione procedeva all’assegnazione del credito al creditore procedente.
Con opposizione tardiva di terzo all’esecuzione la curatela di un fallimento sosteneva che il precedente amministratore del condominio (debitore esecutato) non fosse creditore in proprio della somma assegnata, ma nella qualità di legale rappresentante della società fallita.
Il Tribunale di Lamezia Terme nel 2015 rigettava l’opposizione, dichiarando la legittimità della ordinanza di assegnazione emessa a favore del creditore procedente.
Il fallimento impugnava la decisione dinanzi alla Corte d’appello di Catanzaro che, in totale riforma della pronuncia del giudice di prime cure, accoglieva l’opposizione di terzo proposta dal fallimento, dichiarando illegittima la procedura esecutiva e nullo il provvedimento di assegnazione delle somme.
Il creditore proponeva allora ricorso per cassazione, articolato in dieci motivi: la Suprema Corte riteneva dirimente la questione pregiudiziale riguardante l’ammissibilità dell’opposizione tardiva di terzo all’esecuzione ex art. 620 c.p.c., qualora il terzo (s’intende, non debitor debitoris, ma asserito titolare del credito pignorato) agisca non a tutela della proprietà o di un diritto reale sul bene sottoposto all’esecuzione, ma a tutela di un proprio credito.
SOLUZIONE
La Corte, ritenendo che l’opposizione tardiva all’esecuzione da parte del terzo che assume di essere il vero creditore non avrebbe potuto essere proposta dopo l’emissione della ordinanza di assegnazione, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile l’opposizione tardi del fallimento. Secondo la Suprema Corte, infatti, l’opposizione tardiva di terzo all’esecuzione ex art. 620 c.p.c. non appare compatibile con la struttura del pignoramento dei crediti, in cui con l’ordinanza di assegnazione del credito termina la procedura esecutiva.
QUESTIONI
La questione oggetto della pronuncia presuppone l’ammissibilità dello strumento dell’opposizione del terzo all’esecuzione ex art. 619 c.p.c. in un pignoramento presso terzi da parte di un soggetto estraneo al procedimento esecutivo. Non si fa, quindi, riferimento al terzo inteso come debitor debitoris, che viene pacificamente ritenuto soggetto non legittimato a proporre opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., poiché non riceve alcun pregiudizio dal compimento degli atti esecutivi indirizzati nei confronti del debitore. Si fa, invece, riferimento al terzo creditore che, come nel caso di specie, agisce a tutela di un proprio credito, ossia assumendo di essere l’effettivo titolare del credito espropriato.
Nonostante la lettera dell’art. 619 c.p.c. menzioni unicamente il terzo che “pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati”, la Corte – come già affermato in precedenza: si veda Cass. 14639/2014 – ha ritenuto legittimato attivo anche il terzo creditore che assume di essere l’effettivo titolare del credito assoggettato al pignoramento, poiché ha una posizione pienamente assimilabile a quella di chi assume di essere l’effettivo titolare del diritto (reale) sulla cosa assoggettata all’esecuzione. Inoltre, se non gli si riconoscesse la legittimazione ad agire ex art. 619 c.p.c., il terzo così inteso non avrebbe alcun altro strumento per vedere tutelate le sue ragioni.
Risolta positivamente questa prima questione, il focus si sposta sulla possibilità per il terzo creditore di accedere anche allo strumento della opposizione tardiva disciplinato dall’art. 620 c.p.c., il quale sancisce che, se in seguito all’opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l’opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata.
Sul punto vi è un contrasto giurisprudenziale piuttosto evidente.
A fronte di alcuni precedenti – si vedano Cass. 10878/2012; 7413/1997 e 2664/1978 – che avevano dato una risposta affermativa, ritenendo che “l’opposizione tardiva di terzo può essere proposta finché non sia stato compiuto l’atto di distribuzione della somma ricavata dalla vendita. Conseguentemente, essendo tale atto compiuto soltanto con l’esecuzione dell’ordine di pagamento della somma impartito dal giudice dell’esecuzione, deve ritenersi ammissibile il ricorso in opposizione depositato in cancelleria prima che il giudice abbia emesso detto provvedimento”, si rinvengono altre pronunce (Cass. 4703/84 e 10028/98) nelle quali la Corte aveva escluso la legittimazione attiva del terzo creditore.
Per dirimere la controversia oggetto di ricorso per cassazione gli Ermellini si sono basati sulla natura dello strumento dell’opposizione tardiva, con cui il terzo che non sia riuscito ad evitare la vendita dei beni (indifferentemente a causa della propria intempestività o a causa della scelta del giudice di non sospendere l’esecuzione) ha la possibilità di far valere i suoi diritti, rivalendosi appunto non più sul bene, ormai venduto, ma sulla somma ricavata dalla vendita, non ancora distribuita.
Alla luce di questa considerazione, l’opposizione di terzo tardiva ex art. 620 c.p.c. è stata ritenuta strumento utilizzabile unicamente in sede di espropriazione mobiliare o immobiliare, ovverossia quei procedimenti in cui alla fase di vendita segue quella di distribuzione del ricavato. Ciò che non accade, invece, nell’espropriazione presso terzi, in cui l’ordinanza di assegnazione del credito pignorato al creditore procedente conclude la procedura esecutiva.
A ben vedere, chiosa la Corte, non vi è una carenza di legittimazione attiva in capo al terzo creditore, che infatti è legittimato a proporre lo strumento ai sensi dell’art. 619 c.p.c., ma – in forza del principio generale di tendenziale stabilità dei provvedimenti conclusivi del processo esecutivo – lo strumento dell’opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. non sarà proponibile, in quanto incompatibile con la struttura del procedimento di espropriazione presso terzi.
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