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Dal 1° gennaio 2020 i contribuenti potranno partecipare alla c.d. “lotteria degli scontrini”, la quale consentirà, a tutte le persone fisiche che, al di fuori dell’esercizio attività d’impresa, acquisteranno beni o riceveranno prestazioni di servizi da esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, di partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale (articolo 1, commi da 540 a 544, L. 232/2016).

Recentemente il Decreto fiscale (D.L. 124/2019) è intervenuto per stabilire che i premi attribuiti ai consumatori finali saranno esclusi da Irpef e da qualsiasi altro prelievo erariale, prevedendo altresì estrazioni a sorte aggiuntive riservate ai consumatori finali che acquisteranno con strumenti di pagamento elettronici.

Sempre il Decreto fiscale ha inoltre introdotto una specifica sanzione (da 100,00 a 500,00 euro) per gli esercenti che non trasmetteranno i dati dei contribuenti che esprimeranno la volontà a partecipare alla lotteria.

Le disposizioni di legge prevedono che, al fine di manifestare la suddetta volontà, sia sufficiente comunicare il proprio codice fiscale.

Con il provvedimento prot. n. 739122/2019 del 31.10.2019 l’Agenzia delle entrate ha però precisato che, al fine di poter partecipare alla lotteria degli scontrini non è necessario comunicare il codice fiscale, essendo sufficiente rendere noto all’esercente il c.d. “codice lotteria”: codice che può essere generato dal consumatore finale stesso sul “portale della lotteria”.

Sul punto si è pronunciato il Garante privacy con il provvedimento n. 197 del 31.10.2019, ritenendo che  l’utilizzo del “codice lotteria” costituisca un’efficace misura di garanzia, pur precisando che i dati oggetto di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, seppur sottoposti a pseudonimizzazione, devono essere comunque considerati come dati personali in quanto rappresentano informazioni su persone fisiche identificabili.

Entro il 31 dicembre 2019 i registratori telematici, come anche la procedura web messa a disposizione nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, dovranno pertanto essere configurati per consentire la trasmissione dei dati memorizzati delle singole operazioni commerciali, necessari alla partecipazione alla lotteria degli scontrini, a seguito di esplicita volontà del cliente manifestata dai clienti.

Più precisamente, i dati oggetto di trasmissione ai fini della lotteria saranno:

a) denominazione del cedente/prestatore;

b) identificativo/progressivo completo del documento trasmesso;

c) identificativo del punto cassa (in caso di server RT);

d) data e ora del documento;

e) importo del corrispettivo, importo del corrispettivo pagato in contanti, importo del corrispettivo pagato con strumenti elettronici e importo del corrispettivo non pagato;

f) codice lotteria del cliente.

I dati memorizzati saranno trasmessi per mezzo di un apposito servizio, e non tutti in occasione della chiusura cassa giornaliera: al fine di evitare concentrazione di trasmissioni negli orari di apertura e/o chiusura delle casse, la trasmissione dei documenti commerciali ai fini della lotteria avverrà utilizzando un orario casuale all’interno dell’intervallo di funzionamento del dispositivo, nell’arco della giornata di emissione del documento commerciale.

Giova inoltre precisare che, nel caso di resi o annulli, relativi ai documenti commerciali precedentemente trasmessi, dovranno essere comunicate all’Agenzia delle Entrate anche tali operazioni.

Va altresì rimarcato che, come specificato dal provvedimento prot. n. 739122/2019 del 31.10.2019, fino al 30 giugno 2020, i Registratori Telematici utilizzati dai soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria non potranno trasmettere i dati necessari all’attuazione della lotteria.

Stante il descritto quadro delle novità, manca ad oggi ancora all’appello il provvedimento con il quale dovranno essere definite le modalità tecniche per le operazioni di estrazione, entità e numero dei premi; provvedimento che dovrà essere emanato dal direttore dell’agenzia delle Dogane e Monopoli, d’intesa con quello delle Entrate. Con riferimento a quest’ultimo aspetto si sottolinea che, lo scorso 30 ottobre, l’Agenzia delle entrate ha già richiesto un parere al Garante privacy.

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