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Il CTU « non può avvalersi, per la formazione del suo parere, di documenti non prodotti dalle parti nei tempi e modi permessi dalla scansione processuale, pena l’inutilizzabilità, per il giudice, delle conclusioni del consulente fondate sugli stessi » (nei termini Cass. n. 18770/2016 e Cass. n. 27776/2019; con espresso riferimento alle conseguenze della mancata produzione dei decreti trimestrali di rilevazione del tasso soglia usura, ex multis Cass., Sez. Un., n. 9441/2009; Cass. n. 2543/2019).

La mancata produzione dei decreti trimestrali di rilevazione del tasso soglia usura determina la sostanziale indecidibilità della causa in riferimento alla asserita usurarietà dei tassi di interesse; diversamente opinando, l’elaborato contabile assume una inammissibile natura esplorativa.

Di questo tenore sono le conclusioni della giurisprudenza di merito (Trib. Palermo 4.11.2019, allegata), che ha condivisibilmente accolto l’istanza di revoca dell’ordinanza con cui era stata ammessa la CTU, attesa la mancata produzione degli indispensabili decreti ministeriali recanti la rilevazione del tasso soglia.

Secondo il giudice palermitano, « considerato che la parte che deduce la violazione dell’usura bancaria e dunque l’applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, ha l’onere di dimostrare l’avvenuto superamento dello specifico tasso soglia; ritenuto che i decreti ministeriali recanti la rilevazione del TEGM applicabile nei trimestri di riferimenti non costituiscono fonte del diritto e non possono essere acquisiti dal giudice autonomamente, e che “la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali (…) rende ad essi inapplicabile il principio “iura novit curia” di cui all’art. 113 cod. proc. civ., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell’art. 1 delle preleggi (che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto)” (Cass. Civ., SS.UU., 29/4/2009 n. 9941); considerato che nel caso di specie non risultano versati in atto i suddetti decreti ministeriali e che, in adesione al summenzionato orientamento, non possa esserne disposta acquisizione; considerato, da ultimo, che la consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio e che quindi la stessa non può essere disposta al fine di supplire alla deficienza delle allegazioni ovvero per compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati », deve essere accolta l’istanza di revoca dell’ordinanza che ha disposto la CTU.

Anche il Trib. L’Aquila 31.10.2019 (inedita) ha ritenuto, in fattispecie similare (richiesta chiarimenti al consulente tecnico d’ufficio), « non necessario disporre integrazioni della CTU relativamente ai profili dell’usura, in quanto in ogni caso il correntista non ha prodotto i relativi d.m. di rilevazione del tasso soglia antiusura (Cass. n. 2543/2019) ».

(Segnalazione dell’avv. Francesco Namio, Foro di Palermo)

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