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Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 14 novembre 2019, n. 29626

Difformità mansioni – Riconversione e ristrutturazione aziendale – Livello retributivo – Art. 2103 c.c.

Massima

L’art. 2103 c.c. sulla disciplina delle mansioni e sul divieto di declassamento va interpretato alla stregua del bilanciamento del diritto del datore di lavoro a perseguire un’organizzazione aziendale produttiva ed efficiente e quello del lavoratore al mantenimento del posto, con la conseguenza che, nei casi di sopravvenute e legittime scelte imprenditoriali, comportanti, tra l’altro, interventi di ristrutturazione aziendale, l’adibizione del lavoratore a mansioni diverse, anche inferiori, a quelle precedentemente svolte senza modifica del livello retributivo, non si pone in contrasto con il dettato del codice civile.

Commento

Nel caso de quo, il Giudice di prime cure, in parziale accoglimento della domanda proposta dal lavoratore, dipendente di un istituto bancario, dichiarava il diritto del ricorrente ad essere inquadrato come dirigente di azienda di credito dal luglio 2001, accertava l’assegnazione dello stesso a mansioni inferiori nei periodi marzo-agosto 2003, gennaio 2004 – agosto 2005 e da giugno 2009 in avanti. Conseguentemente, condannava la società datrice di lavoro all’inquadramento del dipendente come dirigente, con corrispondenti mansioni, e al pagamento di una somma a titolo di differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale oltre al risarcimento dei danni biologico, d’immagine e alla professionalità. La Corte di Appello adita dall’istituto bancario ribaltava tuttavia la pronuncia del Tribunale accogliendo l’appello datoriale. Da qui il ricorso per Cassazione anteposto dal lavoratore il quale, tuttavia, viene rigettato dalla Suprema Corte di Cassazione la quale, sposando il ragionamento già esposto dal secondo giudice, evidenzia come la Corte territoriale abbia correttamente riconosciuto che diversi compiti qualificanti erano stati effettivamente sottratti al ricorrente ma, al contempo, abbia parimenti escluso un demansionamento perché la modifica organizzativa era stata imposta in seguito ad un’ispezione della Banca d’Italia e, d’altra parte, perché la rarefazione della presenza in ufficio del ricorrente, a causa di assenze per permessi sindacali e per malattia, aveva reso necessaria la nomina di un vicario per assicurare la continuità del funzionamento del Servizio gestione crediti. Circa la doglianza avanzata dal lavoratore per cui le sue assenze, insindacabili e incensurabili, non avrebbero potuto giustificare la riduzione dei compiti affidatigli, la Corte ribadisce che tale critica non è fondata e la censura non può essere accolta in quanto la tutela offerta dall’art. 2103 non può essere spinta al punto da comportare la paralisi di un servizio essenziale per l’impresa. In effetti, conclude il Supremo Collegio, la disposizione dell’art. 2103 c.c. sulla disciplina delle mansioni e sul divieto di declassamento va interpretata alla stregua del bilanciamento del diritto del datore di lavoro a perseguire un’organizzazione aziendale produttiva ed efficiente e quello del lavoratore al mantenimento del posto; nei consegue che, nei casi di sopravvenute e legittime scelte imprenditoriali, comportanti l’adibizione del lavoratore a mansioni diverse, anche inferiori, a quelle precedentemente svolte, restando immutato il livello retributivo, non si pone in contrasto con il dettato del codice civile. Alla stregua di quanto esposto, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso e condannato il lavoratore al pagamento delle spese di lite.

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