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Di seguito una essenziale rassegna di decisioni della giurisprudenza di legittimità in tema di interessi, usura e contratto di mutuo.

Anche gli interessi di mora sono assoggettati alla normativa antiusura (Cass., Sez. Un., n. 19597/2020).

La mancata indicazione dell’interesse di mora nell’ambito del TEGM non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché ‘fuori mercato’ (Cass., Sez. Un., n. 19597/2020).

Ove l’interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi; ma resta l’applicazione dell’art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti (Cass., Sez. Un., n. 19597/2020).

Anche in corso di rapporto sussiste l’interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell’accordo; una volta verificatosi l’inadempimento ed il presupposto per l’applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all’interesse in concreto applicato dopo l’inadempimento(Cass., Sez. Un., n. 19597/2020).

Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono fra loro cumulare a fini della determinazione del tasso usurario (Cass. n. 17447/2019; Cass. n. 26286/2019).

Usura ‘sopravvenuta’: allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula (Cass., Sez. Un., n. 19 ottobre 2017, n. 24675, ribadita da Cass. n. 2311/2018 e Cass. n. 9762/2018);

La polizza assicurativa sottoscritta contestualmente al contratto di finanziamento (collegamento temporale) e ad esso funzionalmente riconducibile (collegamento negoziale) concorre alla determinazione del tasso usurario (Cass. n. 8805/2017; Cass. n. 9298/2018 e Cass. n. 22458/2018; Cass. n. 17466/2020).

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