Proroga iper e super ammortamento con nuovo credito d’imposta
Nel testo della bozza del disegno della Legge di Bilancio 2020 è prevista l’ennesima proroga dell’iper e del super ammortamento per il periodo d’imposta 2020.
In particolare, sulla base della proposta di legge, l’iper ammortamento riguarderà anche gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi di cui all’Allegato A della L. 232/2016, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2020, ovvero entro il 31 dicembre 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica:
- nella misura del 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- nella misura del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- nella misura del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Il beneficio, invece, non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro.
È altresì previsto che continueranno a trovare applicazione:
- gli obblighi legati alla documentazione di cui all’articolo 1, comma 11, L. 232/2016. Si ricorda, infatti, che per fruire dell’iper ammortamento l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ex D.P.R. 445/2000 ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui all’Allegato A annesso alla L. 232/2016 ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- le disposizioni in materia di investimenti sostitutivi previste dall’articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017, che hanno introdotto, al fine di rendere ancor più appetibile l’agevolazione dell’iper ammortamento, una clausola di salvaguardia in virtù della quale, in caso di realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione, l’impresa cedente può continuare a dedurre la maxi quota di ammortamento a condizione che, nello stesso periodo d’imposta in cui si è perfezionata la cessione:
- il bene ceduto sia sostituito con un altro bene nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle stabilite dall’Allegato A alla Legge di Bilancio 2017;
- l’effettuazione del nuovo investimento, le caratteristiche del bene sostitutivo, nonché l’interconnessione siano attestate con le modalità stabilite dall’articolo 1, comma 11, L. 232/2016, ossia mediante dichiarazione resa dal legale rappresentante ovvero perizia tecnica giurata o attestato di conformità.
Inoltre, le imprese:
- che beneficiano dell’iper ammortamento e
- che entro il 31 dicembre 2020 ovvero entro il 31 dicembre 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell’Allegato B annesso alla L. 232/2016,
possono fruire della maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni medesimi, ai fini del calcolo della quota di ammortamento deducibile (cd. super ammortamento software).
La bozza della Legge di Bilancio 2020 introduce poi un credito d’imposta destinato alle imprese che realizzano progetti ambientali che includono beni strumentali nuovi, acquistati dal 1° gennaio 2017, compresi negli Allegati A e B annessi L. 232/2016, da calcolarsi in misura pari al 10% delle spese effettuate per investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell’Allegato B sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.
I progetti agevolabili sono quelli volti al raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi ambientali:
- generare incrementi di produttività a fronte di un minore utilizzo di materie prime, materiali ed energia e una minore produzione di rifiuti rispetto alle tecnologie attualmente utilizzate;
- generare ridotte emissioni inquinanti da processi industriali in aria, acqua e suolo a parità o a fronte di minore intensità energetica o maggiore produttività ulteriori rispetto ai beni attualmente utilizzati e ai limiti già previsti dalla legislazione ambientale vigente;
- generare ridotte emissioni di carbonio da processi industriali a parità o a fronte di minore intensità energetica o maggiore produttività rispetto ai beni attualmente utilizzati;
- realizzare utilizzi alternativi dei materiali.
Nell’ambito di questi progetti sono agevolabili i costi di periodo relativi a:
- competenze tecniche e privative industriali relativi all’acquisizione di conoscenze e di brevetti;
- consulenze specialistiche;
- personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegati nel progetto ambientale.
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la conformità del progetto di trasformazione tecnologica alle linee guida dovrà risultare da apposita certificazione rilasciata rispettivamente dal revisore legale dei conti e da un ente di certificazione accreditato.
Il credito d’imposta in questione:
- sarà riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 60.000 euro per ciascun beneficiario,
- dovrà essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi;
- non concorrerà alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’Irap;
- non rileverà ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir;
- sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale, a decorrere dal 1° gennaio 2021 in tre quote annuali di pari importo.
Infine, la bozza del disegno della Legge di Bilancio 2020 prevede altresì la proroga del super ammortamento del 30% per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati fino al 31 dicembre 2020 ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
È confermata anche per questa versione del beneficio l’esclusione dei veicoli e degli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, Tuir, nonché della parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro.
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