Il Decreto Fiscale chiarisce la tassazione dei trust esteri
Con l’articolo 13, il Decreto Fiscale collegato alla Manovra 2020 introduce un importante elemento di chiarezza nella problematica della tassazione dei redditi dei trust esteri.
La questione era stata affrontata dall’Agenzia delle Entrate in un passaggio specifico nella ben nota circolare 61/E del 2010, che non aveva fatto altro che alimentare l’incertezza a livello interpretativo (e dello stesso operato degli Uffici).
Partendo dal disposto della lettera g-sexies), comma 1, dell’articolo 44 del Tuir, oggi oggetto di modifica, che stabilisce che sono considerati redditi di capitale “i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti”, il documento di prassi aveva innanzitutto indicato come l’espressione “anche se non residenti” non potesse che intendersi riferita ai trust.
Nella lettura proposta, la finalità della norma sarebbe stata quella di rendere il beneficiario residente individuato soggetto passivo con riferimento ai redditi ad esso imputati dal trust, a prescindere dalla residenza dello stesso.
Questo per assicurare “che il trust estero venga assoggettato a tassazione analogamente ai trust italiani e, in particolare, ai trust opachi con riferimento all’eventuale reddito prodotto in Italia ed imputabile al trust medesimo nonché ai trust trasparenti con riferimento alla quota di reddito imputabile al beneficiario italiano”, evitando così “il conseguimento di indebiti risparmi di imposta che potrebbero essere conseguiti, ad esempio, nell’ipotesi di trust opachi costituiti in giurisdizioni straniere a regime fiscale agevolato. In tal caso, infatti, alla tassazione ridotta in capo al trust corrisponderebbe, comunque, l’imposizione in capo al beneficiario residente secondo il regime del più volte citato articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del Tuir”.
In buona sostanza, l’Agenzia, per non saper né leggere né scrivere, partendo dal presupposto che il trust nell’ordinamento straniero avrebbe potuto scontare un’imposizione ridotta, ma facendo astrazione dalla verifica circa la reale sussistenza di questa condizione, intendeva imporre una tassazione per trasparenza in capo ai beneficiari residenti dei trust opachi esteri (creando un’evidente discriminazione rispetto a quelli interni).
Non era poi mai stato chiarito se questa imposizione in capo ai beneficiari si realizzasse soltanto al momento dell’effettiva percezione del reddito, ovvero per effetto della sua semplice imputazione, con l’applicazione quindi del criterio di competenza proprio della lettera g-sexies) del primo comma dell’articolo 44 del Tuir.
La questione si deve ritenere definitivamente risolta alla luce dell’intervento contenuto nel Decreto Fiscale, che ha modificato l’articolo 44 del Tuir, introducendo nella lettera g-sexies)una “puntualizzazione” dedicata alla tassazione dei redditi prodotti dai trust stabiliti in “paradisi fiscali”:
“Sono redditi di capitale: …
i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti, nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti del trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possono essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73”.
La norma, nel dirci che vengono tassati, sicuramente per competenza, come redditi di capitale in capo ai beneficiari i redditi prodotti anche da un trust opaco, ma soltanto se “paradisiaco”, risolve la problematica per tutti gli “altri” trust opachi esteri, in relazione ai quali l’interpretazione fornita dalla circolare 61/E/2010 si deve ritenere definitivamente superata.
Il Decreto Fiscale modifica anche l’articolo 45 del Tuir, introducendo un nuovo comma 4-quater, che stabilisce che “Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito”.
È chiaramente evidente la finalità antielusiva della presunzione introdotta, funzionale ad evitare che attribuzioni di redditi da parte di trust esteri, indipendentemente in questo caso da dove questi sono stabiliti, vengano “mascherate” da attribuzioni di patrimonio, sfuggendo così a imposizione nel nostro Paese.
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