Può il socio di una S.r.l. semplificata ritenersi responsabile dei danni derivati ai terzi dalla sottocapitalizzazione della società?
Tribunale di Milano, Sez. spec. in materia di imprese, Sentenza del 3 dicembre 2019
Parole chiave: Società – S.r.l. semplificate – Socio, in genere – Responsabilità del socio
Massima: “Non può essere ascritta alcuna ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c. al socio unico di una s.r.l.s. per il solo fatto di avere costituito la s.r.l. semplificata dotandola di un esiguo capitale sociale (nel caso di specie, 2000 euro), poiché l’insufficienza dei mezzi patrimoniali non può certo integrare di per sé un fatto illecito o un evento lesivo dei creditori, avendo il legislatore riconosciuto e regolamentato tale facoltà, giungendo addirittura ad incentivare l’utilizzo di queste s.r.l. mediante una semplificazione delle formalità di costituzione ed una riduzione dei costi di avviamento, ivi compreso l’esborso per il capitale sociale.”
Disposizioni applicate: artt. 2043 c.c., 2476 c.c..
Con la sentenza del 3 dicembre 2019, il Tribunale di Milano è stato chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento danni ex artt. 2043 e 2476, c. 7, c.c. promossa da un creditore sociale nei confronti dell’unica socia (nonché amministratore unico) di una s.r.l. semplificata con capitale sociale di 2.000,00 Euro con riguardo, in particolare, alla manifesta sottocapitalizzazione della società.
Nel caso di specie, infatti, il creditore riteneva che la socia unica della s.r.l. semplificata dovesse ritenersi responsabile del danno arrecatogli per aver costituito la società con un capitale insufficiente ad offrire adeguata garanzia ai creditori strategici e palesemente inidoneo a tenere fede agli impegni contrattualmente assunti.
Il Tribunale meneghino ha rigettato la domanda azionata dal creditore sociale, escludendo che la socia unica della s.r.l. semplificata dovesse rispondere a titolo di responsabilità patrimoniale – in re ipsa – per via della manifesta sottocapitalizzazione della società.
È opportuno, innanzitutto, rammentare che la s.r.l. semplificata è una variante di società a responsabilità limitata introdotta nell’ordinamento italiano con il Decreto Legge c.d. “Liberalizzazioni” del 24 Gennaio 2012 e nata proprio con la finalità di favorire la nascita di nuove imprese, consentendo agli imprenditori di poter costituire una s.r.l. con un capitale sociale pari ad almeno 1,00 Euro e inferiore all’importo di 10.000,00 Euro e usufruendo di agevolazioni anche fiscali in sede di costituzione (art. 2463-bis c.c.).
Ciò premesso e posto che l’art. 2463-bis, comma 5, c.c. estende espressamente alla s.r.l. semplificata la disciplina della s.r.l. ordinaria (seppure nei limiti di compatibilità della disciplina generale alla disciplina speciale), è pacifico che la s.r.l. semplificata sia una tipologia di società a responsabilità limitata e non un nuovo tipo societario a sé stante ed è pertanto applicabile l’art. 2476, comma 7, c.c. secondo cui sono solidalmente responsabili con gli amministratori i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.
La decisione del Tribunale di Milano appare condivisibile giacché è l’ordinamento giuridico italiano stesso che, come detto sopra, consente, anzi incentiva la costituzione di questo tipo di s.r.l. mediante una semplificazione delle formalità di costituzione ed una riduzione dei costi di avviamento, compresa la possibilità di dotarla di un capitale sociale estremamente ridotto.
Inoltre, con una soluzione diversa, il socio della s.r.l. semplificata finirebbe per rispondere di tutte le obbligazioni assunte dalla società almeno fino al momento dell’accantonamento di risorse patrimoniali pari ad almeno 10.000,00 Euro (ai sensi dell’art. 2463, comma 5, c.c.) o quantomeno finché la società non venga dotata di risorse considerate adeguate al tipo di attività svolta. Un tale risultato sarebbe contrario a tutti i principi generali comuni a tutte le società a responsabilità limitata, in particolare a quello di cui all’art. art. 2462, comma 2, c.c. secondo cui è la s.r.l. che risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali, anche nel caso in cui la partecipazione appartenga ad una sola persona (sempre che i conferimenti siano stati effettuati secondo quanto previsto dall’art. 2464 c.c e sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’art. 2470 c.c.).
In quanto poi al diverso profilo dell’intenzionale induzione all’inadempimento o della dolosa lesione del credito, il Tribunale di Milano ha sottolineato che nessuna responsabilità ex art. 2043 c.c. potesse essere attribuita alla socia unica della s.r.l. semplificata dal momento che gli atti dell’attore/creditore sociale non contenevano alcuna allegazione o prova al riguardo.
Tutto ciò premesso, non può essere ascritta al socio – unico – di una s.r.l. semplificata alcuna responsabilità per l’insufficienza patrimoniale discendente dal fatto che tale società è stata costituita con un capitale sociale di soli 2.000,00 Euro.
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