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Con Comunicazione del 19 giugno 2020 la Banca d’Italia ha fornito alcune importanti precisazioni in merito alle segnalazioni alla Centrale dei rischi riguardo: a) alle garanzie erogate alla clientela a seguito dell’emergenza Covid-19 e b) agli accordi “a saldo e stralcio”.

Relativamente al primo aspetto, è chiarito che non devono essere segnalate in CR, nella categoria garanzie ricevute, le garanzie pubbliche concesse in base a leggi, decreti e provvedimenti normativi e quelle rilasciate automaticamente, al ricorrere di determinati presupposti.

Riguardo agli accordi transattivi “a saldo e stralcio”, sono stati forniti alcuni chiarimenti sulle modalità segnaletiche alle quali gli intermediari partecipanti alla Centrale dei rischi devono attenersi:

a) se l’accordo prevede che il pagamento della somma concordata debba avvenire contestualmente alla stipulazione o comunque in un’unica soluzione, nella rilevazione riferita al mese in cui è stato effettuato il pagamento, l’intermediario segnala il cliente nella categoria “sofferenze – crediti passati a perdita” per la parte stralciata. Nessuna segnalazione è dovuta per cassa tra le “sofferenze”. A partire dalla rilevazione successiva nessuna segnalazione è dovuta;

b) se l’accordo raggiunto prevede un piano rateale di rimborso ed è da subito efficace, la quota che il cliente si è obbligato a rimborsare si configura come un nuovo finanziamento rateale. In questo caso, nel mese in cui le parti hanno raggiunto l’accordo, l’intermediario segnala il cliente nella categoria “sofferenze – crediti passati a perdita” per l’importo stralciato e non effettua alcuna segnalazione tra le “sofferenze”. Nelle date contabili successive, l’intermediario segnala nella categoria “sofferenze” la quota del credito da rimborsare con importi decrescenti in corrispondenza dei pagamenti man mano ricevuti, fino al pagamento dell’ultima rata concordata;

c) se l’accordo è efficace con il pagamento dell’ultima rata, l’intermediario segnala il cliente nella categoria “sofferenze” per importi via via decrescenti fino al pagamento dell’ultima rata concordata; la segnalazione nella categoria “sofferenze-crediti passati a perdita” – per il valore dell’importo non riscosso – è effettuata con riferimento alla data contabile in cui è corrisposta l’ultima rata e il credito è estinto.

La Circolare in commento precisa, altresì, che gli intermediari, prima di stipulare un accordo “a saldo e stralcio”, avranno cura di chiarire al cliente (obblighi di informazione e trasparenza nei confronti della clientela) le conseguenze che esso comporta in termini di segnalazioni alla Centrale dei rischi. In particolare, dovranno indicare al cliente se il raggiungimento dell’accordo comporti la segnalazione nella categoria “sofferenze – crediti passati a perdita”. Inoltre, dovranno fare presente al cliente che gli intermediari possono consultare le informazioni della CR al massimo per gli ultimi trentasei mesi, mentre il soggetto segnalato (diretto interessato) può accedere alle informazioni che lo riguardano senza alcun limite di tempo.

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