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Sentenza Corte Costituzionale, n. 1/2020, depositata il 3 gennaio 2020

Parole chiave Credito di rivalsa Iva dei professionisti – spettanza del privilegio generale mobiliare – questione di legittimità costituzionale
Massima l’art. 2751 bis n.2 c.c. è costituzionalmente legittimo nella parte in cui estende anche al credito per rivalsa Iva il privilegio generale mobiliare ivi attribuito al credito per le retribuzioni dei professionisti

Disposizioni applicate art. 2751 bis n.2 c.c. (come modificato dall’art. 1 comma 474 Legge 27/12/2017 n.205), art. 3 Cost.

La Corte Costituzionale è stata investita di questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Udine in relazione alla previsione, introdotta nell’art. 2751 bis n.2 c.c. dalla Legge 205/2017, dell’estensione ai soli crediti di rivalsa Iva dei professionisti la causa di prelazione prevista per il credito da retribuzione dei professionisti stessi, tenuto conto del fatto che restano esclusi da tale beneficio gli altri soggetti destinatari dell’art. 2751 bis, cioè ogni altro prestatore d’opera (n.2), gli agenti (n.3), i coltivatori diretti, gli artigiani e le cooperative (n.5), le cooperative agricole (n.5-bis).
Il Tribunale rimettente sostiene che in tal modo la disposizione, oggetto di censura sotto il profilo della violazione dell’art. 3 Cost., determinerebbe senza motivo un’ingiustificata disparità di trattamento tra i professionisti e le altre categorie di lavoratori per i quali il privilegio riconosciuto alle retribuzioni non si estende al credito per rivalsa Iva.
Va ricordato che la Legge 205/2017 ha introdotto nel testo previgente dell’art.2751 bis n.2 c.c. le parole “compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza ed il credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto”.
Nella disciplina dei privilegi, alle retribuzioni professionali dovute per gli ultimi due anni di prestazione è riconosciuto il privilegio generale mobiliare che spetta ai prestatori di lavoro subordinato; poiché dette retribuzioni professionali sono generalmente assoggettate ad Iva, l’art. 2758 c.c. attribuisce anche ai crediti di rivalsa Iva verso il cessionario e il committente il grado di privilegio, ma con riferimento ai beni che hanno formato oggetto di cessione o ai quali si riferiva il servizio. Analoga disposizione è contenuta nell’art. 2772 c. 3 c.c. con riferimento agli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio.
Considerato che solitamente la prestazione del professionista non riguarda un bene, mobile o immobile, oggetto di cessione o dell’attività di servizio, si veniva a creare, nel sistema anteriore alla modifica introdotta dalla Legge 205/2017, una situazione di disparità tra il credito per rivalsa Iva, destinato ad essere soddisfatto quale credito chirografario (stante la mancanza dei suddetti beni, sui quali soddisfarsi), ed il credito per retribuzione, assistito dal privilegio generale sui mobili.
D’altra parte, ai crediti di rivalsa Iva non poteva essere riconosciuta la qualifica di debiti di massa ex art. 111 comma 2 l.f., argomentando ex art. 6 comma 3 Dpr 633/1972, e cioè ritenendo le prestazioni dei servizi come effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo, e quindi in costanza di fallimento: poiché infatti la causa ontologica del credito di rivalsa Iva risale alla prestazione posta in essere ante fallimento, il credito stesso non può essere considerato come sorto in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, e quindi allo stesso non spetta il regime di prededuzione (Corte di Cassazione, 14/03/2018, sentenza n. 6245). Proprio per riallineare il credito per retribuzione del professionista, assistito dal privilegio generale sui mobili, al meno favorevole privilegio di cui all’art. 2758 comma 2 e 2772 comma 3 c.c., la L.205/2017 ha inserito nell’art. 2751 bis n.2 c.c. la citata modifica, all’esito della quale il credito avente ad oggetto il corrispettivo del professionista ed il credito per rivalsa Iva sono assistiti dall’identico privilegio generale sui mobili.
Quanto alla sollevata eccezione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento, avendo la modifica allineato il privilegio solo con riferimento ai professionisti e non ad ogni altro prestatore d’opera, di cui al n.2 dell’art.2751 bis c.c., la Corte, richiamando la propria sentenza n. 1/1998, afferma che sia i professionisti che ogni altro prestatore d’opera, intellettuale o no, possano godere della stessa estensione del privilegio mobiliare al credito per rivalsa Iva.
Con riferimento alle altre categorie previste dall’art. 2751 bis c.c. (agenti, coltivatori diretti, artigiani, cooperative e cooperative agricole), i cui corrispettivi e proventi sono comunque assoggettati ad Iva, la Corte osserva, invece, che la ragione ispiratrice dell’estensione del privilegio mobiliare è quello di salvaguardare il compenso dei prestatori di lavoro autonomo, considerato che lo stesso ricade nella generale tutela del lavoro, costituzionalmente tutelato dall’art.35 Cost., in tutte le sue forme ed applicazioni. (cfr Corte Cost. sentenza n.1/2000): tale caratteristica non si riscontra nei crediti dei soggetti sopracitati, per i quali, quindi, è corretto mantenere il privilegio di cui agli art. 2558 e 2772 c.c. per il credito di rivalsa Iva, non sussistendo alcuna disparità di trattamento, restando rimessa al legislatore la possibilità di estendere la disciplina di maggior tutela del credito di rivalsa iva alle suddette categorie.
La Corte infine risolve positivamente il problema dell’applicabilità retroattiva, quindi anche ai crediti sorti prima dell’introduzione della norma censurata, del privilegio generale mobiliare: conseguentemente, anche al credito di rivalsa Iva che venga fatto oggetto di ammissione nello stato passivo fallimentare in un momento successivo all’entrata in vigore della modifica, spetta il privilegio generale mobiliare ex art.2751 bis n.2 c.c. come novellato dalla L.205/2017 ( cfr. Corte Cost. 167/2017 che ha affermato “il privilegio introdotto ex novo dal legislatore è destinato a ricevere immediata applicazione da parte del giudice procedente, anche con riguardo a crediti che, ancorché sorti anteriormente alla legge istitutiva di quel privilegio, vengano, comunque, fatti valere, in concorso con altri, in un momento successivo”. In senso conforme, Corte Cost. 170/2013).

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