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Secondo un orientamento della giurisprudenza di merito, l’interruzione della prescrizione del credito estende i suoi effetti anche alla garanzia autonoma prestata in forza del combinato disposto degli artt. 1310, 2943 e 2945 c.c., essendo da escludersi che la garanzia autonoma, in quanto obbligazione indipendente e non accessoria, non sia solidale rispetto al credito garantito.

La garanzia autonoma, come noto, si caratterizza per l’assenza dell’accessorietà tipica della fideiussione: ciò comporta l’impossibilità per il garante di opporre al beneficiario eccezioni attinenti al rapporto garantito; la causa concreta della garanzia autonoma è, infatti, proprio quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione dell’obbligazione principale.

Da tali caratteristiche non può automaticamente discendere la natura non solidale della garanzia autonoma e lo conferma l’art. 1293 c.c., secondo cui « la solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse, o il debitore comune sia tenuto con modalità diverse di fronte ai singoli creditori ». Orbene, il carattere di solidarietà tra il credito del garante e il credito del debitore principale non può ritenersi escluso ex se dalla natura autonoma della garanzia, soprattutto se il garante e il garantito non vi hanno espressamente derogato (nei termini Trib. Milano 23.3.2018).

Sul presupposto che la solidarietà è l’identità della prestazione (eadem res debita), « essendo essenziale che tutti i debitori siano obbligati non già a più prestazioni identiche, ma ad un’unica prestazione » (Cass. n. 2120/1996; Cass. n. 32402/2019), la Cassazione esclude, invece, il vincolo di solidarietà nel caso del contratto autonomo di garanzia.

Nel contratto autonomo di garanzia, è osservato, non può ravvisarsi una prestazione omogenea rispetto a quella del debitore principale atteso la natura indennitaria della relativa obbligazione: l’obbligo del garante non è quello di adempiere la medesima prestazione dell’obbligato principale, ma di tenere indenne il creditore dall’inadempimento del debitore principale (resta inteso che le parti potrebbero, nella loro autonomia, prevedere un diverso contenuto dell’obbligazione di  garanzia) (Cass. n. 32402/2019).

Dunque, tra contratto autonomo di garanzia e obbligazione garantita si configura non già un vincolo di solidarietà ma un (mero) collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni. Da ciò discende che al contratto autonomo di garanzia non è applicabile il regime sull’apponibilità delle eccezioni previsto dall’art. 1297 c.c., né la disciplina della prescrizione, quale stabilita in materia di fideiussione dall’art. 1957, comma 4, c.c. e dall’art. 1310 c.c., per le obbligazioni solidali in generale, con la conseguenza che l’atto con il quale il creditore ha interrotto la prescrizione contro il debitore non ha effetto nei confronti del garante autonomo (Cass. n. 32402/2019).

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