Sull’utilizzo del mutuo fondiario e sulla determinatezza degli interessi moratori
Il Trib. Ancona 10.10.2018, nell’allegato provvedimento, ha svolto alcuni interessanti rilievi in merito all’utilizzo del mutuo fondiario per il ripianamento di pregresse esposizioni debitorie e alla determinatezza degli interessi moratori.
La decisione in commento ha stabilito che non c’è nessuna norma che vieti al mutuante di erogare (e al mutuatario di richiedere e impiegare) somme con la finalità di estinguere esposizioni debitorie maturate dal destinatario del prestito nei confronti del primo. Il mutuo, infatti, è negozio tipico per il perfezionamento del quale è necessario soltanto che il mutuatario ottenga la disponibilità materiale (cui equivale quella giuridica) della somma, senza che rilevi (con la sola eccezione del mutuo cosiddetto di scopo) la sua effettiva destinazione. Nella fattispecie, non è contestato che i mutuatari abbiano conseguito la disponibilità della somma (per intervenuto accredito della stessa sul conto corrente), mentre è recisamente da escludere che l’operazione negoziale posta in essere dalle parti sia sussumibile nello schema del mutuo di scopo.
È fondata la doglianza in punto di indeterminatezza del tasso di mora, determinato in base ad uno spread del 2% secondo il contratto e del 3% secondo il documento di sintesi.
Non può condividersi la tesi secondo cui la determinatezza del tasso sarebbe ricavabile, all’esito di un giudizio di prognosi postuma, alla luce delle univoche indicazioni ricavabili dalle numerose comunicazioni inviate dalla banca ai mutuatari, nel senso che il differenziale fosse del 2%. La nullità per indeterminatezza della clausola relativa ai tassi d’interesse praticati è, infatti, vizio tipicamente genetico del contratto, con la conseguenza che la sua sussistenza va apprezzata in riferimento alla data di stipulazione dello stesso.
Ciò posto, è noto che, ai sensi dell’art. 117, comma 4, TUB «I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora»; norma, questa, che fa pendant con quella dettata, più in generale, dall’art. 1346 c.c., secondo cui «L’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile».
Ebbene, la combinata applicazione di tali disposizioni consente di affermare che, nell’ipotesi di contestuale indicazione di due tassi d’interesse differenti con riferimento alla medesima situazione (ritardo nel rimborso delle rate del finanziamento e di qualunque altro debito nascente dal contratto), senza che possa affermarsi la prevalenza dell’uno o dell’altro, equivale ad omessa indicazione del tasso di mora, non essendo il contraente in grado di comprendere, al momento della pattuizione, quale sarà la misura percentuale della mora stessa in caso di ritardo nei pagamenti.
(Segnalazione dell’Avv. Alfieri Di Girolano, Foro di Pavia)
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