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20Sintesi

Proseguono le sanzioni imposte alla Federazione Russa da parte dell’Unione Europea. Da ultimo, con la Decisione del Consiglio dello scorso 28 novembre, si è aggiunta la violazione delle misure restrittive all’elenco dei c.d. “reati dell’UE” incluso nel Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Oltre alle tragiche conseguenze dirette della guerra, le situazioni di conflitto internazionale hanno un’influenza ingente anche sui rapporti commerciali ordinari, in tutte le fasi della filiera di produzione e di consumo. Con ostacoli a diversi livelli, tra gli operatori dei diversi Paesi, nell’adempimento degli impegni contrattuali assunti. Per poter minimizzare le conseguenze negative del conflitto nei rapporti tra imprese, anche rispetto a soggetti economici che nulla hanno a che fare con gli obiettivi delle sanzioni, è utile non solo fare riferimento ai principi generali del diritto internazionale privato, ma anche fare ricorso a specifiche clausole contrattuali di salvaguardia.

Le tipologie di sanzioni

L’Unione Europea ha progressivamente imposto sanzioni sempre più severe a carico della Federazione Russa, già a partire dal 2014, data di annessione della Crimea da parte della Federazione. Le sanzioni sono state notevolmente ampliate nel 2022, in risposta alla decisione della Federazione di procedere al riconoscimento come entità indipendenti delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e alla conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone. Al primo c.d. “pacchetto di sanzioni” di quest’anno, del 23 febbraio 2022, ne sono seguiti numerosi altri.

Le c.d. sanzioni comprendono misure restrittive mirate (sanzioni individuali), sanzioni economiche e misure in materia di visti.

In particolare, le sanzioni economiche mirano a provocare gravi conseguenze economiche per la Russia e a ostacolare efficacemente le capacità russe di proseguire il conflitto. Coinvolgono, in particolare

  • il settore finanziario
  • i settori dell’energia e dei trasporti
  • i c.d. beni a duplice uso (beni con prevalente utilizzo civile che potrebbero anche essere impiegati a scopi militari)
  • il controllo ed il finanziamento di importazioni ed esportazioni
  • la politica in materia di visti

Un esempio: le restrizioni commerciali per i prodotti siderurgici e i beni di lusso

Con il quarto pacchetto di sanzioni, adottato con la Decisione (PESC) 2022/430 (che modifica la Dec. 2014/512/PESC) e il Regolamento UE 2022/428 (che modifica il Reg. UE n. 833/2014), sono state introdotte ulteriori restrizioni commerciali per quanto riguarda i prodotti siderurgici e i beni di lusso.

Il nuovo art. 3 octies del Reg. UE 833/2014 (introdotto dall’art. 8 del Reg. UE 2022/428) vieta

di importare nell’Unione “direttamente o indirettamente” dei “prodotti siderurgici di cui all’allegato XVII se i) sono originari della Russia; oppure ii) sono stati esportati dalla Russia”;

di acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici di cui all’allegato XVII situati in Russia o originari della Russia”;

di “trasportare i prodotti siderurgici di cui all’allegato XVII originari della Russia o esportati dalla Russia in qualsiasi altro paese”;

di “fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, le assicurazioni e la riassicurazioni pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c.”

Quanto ai prodotti di lusso il nuovo art. 3 nonies del Reg. UE 833/2014 (introdotto dall’art. 8 del Reg. UE 2022/428) vieta di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni di lusso elencati nell’allegato XVIII a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia”.

Il divieto si applica ai beni di lusso elencati nell’allegato il cui valore sia superiore a 300 Euro per articolo, salvo eccezioni.

Le conseguenze sui contratti tra le imprese 

Il divieto nelle transazioni di alcuni beni ha avuto un impatto rilevante negli scambi commerciali tra imprese, le quali, per rispettare le norme europee sulle sanzioni, si sono trovate – e continuano a trovarsi – nell’impossibilità di adempiere a prestazioni contrattuali assunte. In alcuni casi, sono le stesse disposizioni sanzionatorie a tutelare l’esecuzione dei contratti. Ad es. le limitazioni che riguardano i beni siderurgici non si sono applicate “all’esecuzione, fino al 17 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 16 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti” (art. 8 Reg. 2022/428).

Diverse e varie invece, le conseguenze nel caso in cui l’esecuzione di un contratto già concluso prima dell’entrata in vigore di una sanzione non rientri tra le eccezioni alle restrizioni. In tali casi occorre prima di tutto guardare caso per caso, se vi sono disposizioni, nelle normative di settore, che prevedono conseguenze specifiche.

Se nulla è detto, occorrerà guardare ai principi generali di diritto internazionale privato, o, se esistenti, ad accordi internazionali che trattano il tema conclusi tra i Paesi coinvolti e, ovviamente, agli specifici contratti conclusi.

Il ricorso al concetto di “forza maggiore” nei contratti internazionali

La forza maggiore o “Force Majeure” come motivo di esonero da responsabilità, è riconosciuta nella maggior parte degli ordinamenti giuridici, ma la sua disciplina presenta sostanziali differenze tra le diverse soluzioni nazionali.

In Italia, ad esempio, il concetto di forza maggiore non è definito normativamente. Ma ai sensi dell’art. 1256 c.c. “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”.

Poste le diverse impostazioni degli ordinamenti nazionali, sono diverse le istituzioni internazionali che hanno tentato di definire la fattispecie della forza maggiore. Ne è un esempio la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (art 79, Conv. Vienna, 1980) o la Convenzione Unidroit, sui principi dei contratti commerciali internazionali del 1994.

Ma non solo. Le stesse parti contraenti possono scegliere di dettare una disciplina autonoma della forza maggiore, attraverso l’inclusione nei loro contratti di apposite clausole autosufficienti, elaborate ex novo, o ricorrendo a standard già esistenti.

La clausola standard elaborata dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC) nel 2020, ad es., definisce forza maggiore “il verificarsi di un evento o circostanza (“Evento di Forza Maggiore”) che impedisce ad una parte di adempiere ad una o più obbligazioni contrattuali, se, e nella misura in cui, la parte che subisce l’evento (“la Parte Interessata”) provi:

a) che tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo,

b) che l’evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione del contratto, e

c) che gli effetti dell’impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati dalla Parte Interessata”. 

La parte che la invoca con successo è esonerata dall’obbligo di adempiere e da qualsiasi responsabilità per danni a partire dal momento in cui si verifica l’evento.

Le “hardship clause” e le clausole di salvaguardia

Diversa dalla situazione di impossibilità, è il caso, invece, della situazione di c.d. “hardship” – in Italia “eccessiva onerosità” che si verifica quando un evento altera sostanzialmente l’equilibrio economico del contratto, tale da rendere eccessivamente oneroso l’esecuzione della prestazione da parte del contraente colpito.

Anche per tale concetto le soluzioni adottate nelle leggi nazionali possono variare sensibilmente nei diversi ordinamenti.

In Italia, ad es., il concetto di “eccessiva onerosità” si ricava dall’art. 1467 c.c. che, nei contratti ad esecuzione continuata o periodica o ad esecuzione differita, permette alla parte che deve eseguire la prestazione di richiedere la risoluzione del contratto “se  la  prestazione  di  una  delle  parti  è divenuta eccessivamente onerosa per  il  verificarsi  di  avvenimenti straordinari e imprevedibili”.

Al fine di ottenere maggiore prevedibilità nelle soluzioni, anche su questo punto, la ICC ha elaborato degli standard da inserire nei contratti internazionali.

Infine, per minimizzare l’impatto delle restrizioni commerciali sui contratti internazionali è possibile inserire clausole contrattuali di salvaguardia (anche in integrazione di quelle precedenti) che regolano in modo specifico i presupposti per la loro applicazione e la sorte dell’impegno contrattuale nel caso specifico di sanzioni internazionali. Prevedendo, ad es, obblighi di rinegoziazione, sospensione o risoluzione. 

L’esenzione per i procedimenti giudiziari e l’arbitrato

Le limitazioni nelle transazioni con la Russia, possono avere un impatto, in caso di controversie, anche rispetto all’accesso ai procedimenti giudiziari o l’esecuzione delle decisioni rese da uno degli Stati coinvolti. Al fine di evitare eccessive limitazioni, nonostante l’ulteriore inasprimento delle sanzioni esistenti, e in particolare il divieto di una serie di operazioni con le c.d. “entità russe”,  con il settimo pacchetto di sanzioni del 21 luglio scorso (Decisione (PESC) 2022/1271 e Reg. UE 2022/1269) l’Unione Europea ha escluso dal divieto “le operazioni strettamente necessarie per l’accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro” sempre che “tali operazioni sono coerenti con gli obiettivi del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 269/2014″ (art. 10).

Resta essenziale, in ogni caso, per le imprese più esposte alle conseguenze delle restrizioni imposte alla Federazione Russa, svolgere opportune verifiche con riferimento alla classificazione dei prodotti e servizi oggetto dei contratti, e, più in generale, svolgere una due diligence preventiva per conformarsi alle norme dell’Unione.

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