È imputabile alla parte il ritardo della notificazione dovuto a negligenze dell’agenzia di servizi di cui il difensore si avvalga
Cass., sez. VI, 25 settembre 2019, n. 23839, Pres. Genovese – Est. Iofrida
[1] Rimessione in termini – Condizioni – Esclusione (Cod. proc. civ., art. 153).
L’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 153 c.p.c., comma 2 come novellato dalla L. n. 69 del 2009, di più ampia portata rispetto alla norma di cui all’art. 184 bis c.p.c., siccome operante anche con riguardo al termine per proporre impugnazione, richiede comunque la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà.
CASO
[1] A seguito del diniego espresso dalla competente Commissione territoriale alla richiesta di protezione internazionale dallo stesso presentata, un cittadino del Bangladesh ricorreva innanzi al Tribunale di Venezia per ottenere la riforma di tale provvedimento. Il ricorso veniva tuttavia dichiarato inammissibile per mancato deposito della documentazione relativa alla data di avvenuta notificazione dell’atto di diniego impugnato: circostanza, questa, imprescindibile al fin di verificare la tempestività dell’impugnazione, assoggettata ex lege al termine di trenta giorni dall’avvenuta notifica.
Avverso la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal Tribunale di Venezia veniva proposto ricorso per cassazione, notificato in data 8/9.1.2019.
Il successivo 18.2.2019, il ricorrente provvedeva poi a depositare istanza di rimessione in termini ex art. 153, secondo comma, c.p.c.: in particolare, ivi si rilevava come il ricorso fosse stato notificato oltre il termine di legge (scaduto il 6.1.2019) per causa non imputabile al difensore. Infatti, in data 3.1.2019 il difensore aveva consegnato il ricorso a un’agenzia di servizi incaricata del relativo deposito presso l’UNEP della Corte d’Appello di Roma, con richiesta urgente di provvedere alla notifica entro il 6.1.2019. Il successivo 9.1.2019, il difensore apprendeva di come il giorno 4.1.2019 l’agenzia di servizi avesse sì consegnato il ricorso presso l’UNEP, ma il deposito dell’atto fosse stato rifiutato in quanto, per disposizione della presidenza, venivano in tal momento accettati i soli atti con scadenza entro il 12.1.2019 mentre il termine per il ricorso in commento risultava “corretto a penna” come destinato a scadere il 6.2.2019 (e non più 6.1.2019).
SOLUZIONE
[1] Richiamando i principi recentemente espressi sul tema dell’istituto della rimessione in termini, in particolare da Cass., sez. un., 18 dicembre 2018, n. 32725 (commentata da G. Scotti, sul presente Portale), la pronuncia in commento esclude che, nel caso di specie, il ritardo nella notificazione del ricorso per cassazione possa essere qualificato come non imputabile al difensore: esso, infatti, come si avrà modo di verificare tra breve, non appare dovuto a un errore incolpevole e giustificabile in cui sia incorso il difensore. Conseguentemente, rigettata l’istanza di rimessione in termini presentata, e rilevata la tardività della notificazione del ricorso per cassazione proposto – avvenuta oltre la scadenza del termine per impugnare previsto ex lege -, dichiarava il medesimo ricorso inammissibile.
QUESTIONI
[1] La vicenda giudiziaria in esame ha costituito una rinnovata occasione per sollecitare la giurisprudenza di legittimità a esprimersi sull’istituto di cui all’art. 153, secondo comma, c.p.c., con particolare riguardo alla definizione delle ipotesi in cui, effettivamente, possa essere riconosciuta alla parte la ricorrenza di una circostanza idonea a condurre alla concessione del provvedimento di rimessione in termini.
Anzitutto, è opportuno ricordare come l’istituto de quo sia stato interessato da una modifica legislativa che, quale conseguenza fondamentale, ha comportato l’ampliamento dell’ambito di operatività della rimessione in termini medesima. Prima della riforma operata dalla l. 18 giugno 2009, n. 69, infatti, la disciplina in esame era racchiusa nell’art. 184-bis c.p.c.: una collocazione sistematica che, come noto, ne limitava l’ambito operativo al solo giudizio di cognizione di primo grado. In virtù della riforma richiamata, tale disciplina è stata trasferita a livello del secondo comma dell’art. 153 c.p.c., ossia una norma contenuta nel Libro I del c.p.c. e ricompresa tra le disposizioni generali del nostro codice di rito: tale mutamento, come oramai noto, ha implicato la generalizzazione dell’istituto della rimessione in termini, ora applicabile a ogni decadenza che si verifichi nel corso del processo, ivi comprese, per quanto di interesse nella presente sede, quelle relative ai termini per impugnare.
Ciò chiarito, la disciplina che ci occupa prevede, più precisamente, che la parte che dimostri di essere incorsa in una decadenza per una causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini.
È proprio sulla definizione del concetto di causa non imputabile che – come intuibile – si registra la maggiore densità di pronunce giurisprudenziali: e poiché anche la pronuncia in commento ruota attorno a tale locuzione, è senz’altro opportuno rievocare i principali approdi raggiunti al riguardo.
In particolare, in una con l’opportunità di attribuire un fondamento soggettivo al principio di autoresponsabilità della parte – evidentemente cruciale nelle situazioni in cui l’istituto in esame è destinato a trovare applicazione -, il concetto di causa non imputabile viene integrato con quello della diligenza o dell’assenza di colpa, sì da ricomprendervi ogni impedimento all’esercizio del potere processuale non evitabile con un comportamento diligente (per questi concetti, si v. S. Boccagna, F. De Santis, sub art. 153, in C. Consolo (diretto da), Codice di procedura civile. Commentario, Milano, 2018, I, 1763 ss.). Deve trattarsi, in altri termini, di un fattore estraneo alla volontà della parte, che ha indotto la medesima a compiere un errore da qualificarsi come incolpevole e giustificabile. Così, solo per richiamare qualche esempio, l’esistenza di una causa non imputabile è stata riconosciuta (con conseguente concessione del provvedimento di rimessione in termini): in caso di erronea indicazione, nel provvedimento del giudice, della parte tenuta al compimento di una determinata attività processuale (Trib. Vercelli, 18 giugno 2001); in caso di mancato perfezionamento della notifica dovuto a un intervenuto mutamento del domicilio del difensore costituito, qualora il trasferimento sia avvenuto in un altro circondario (Cass., 30 agosto 2017, n. 20527); mentre è stata negata nel caso in cui il domiciliatario del difensore versi in condizioni di salute non ottimali, in quanto a fronte di essi il professionista può e deve organizzarsi affinché le attività ordinarie (come quella di informare i clienti sull’esito dei giudizi in corso e sulle notifiche ricevute di atti a essi relativi) possano svolgersi senza interruzioni (si tratta di principio affermato dalla già citata Cass., sez. un., n. 32725/2018).
L’ultima pronuncia richiamata ci offre lo spunto per precisare che la parte costituita a mezzo di difensore risponde delle negligenze di quest’ultimo, che le sono imputate per mezzo del rapporto di mandato intercorrente con esso; così come le sono imputabili le negligenze degli ausiliari del difensore, almeno nei casi in cui sia configurabile una concorrente responsabilità del difensore medesimo.
Ciò rispecchia esattamente quanto si è verificato nella fattispecie oggetto del provvedimento in commento. Lì, infatti, il difensore ha scelto di avvalersi, al fine dell’esecuzione della notifica del ricorso per cassazione proposto, di un’agenzia di servizi, che avrebbe dovuto tempestivamente procedere alla consegna dell’atto presso il competente UNEP: ciò che, secondo la particolare dinamica già descritta, non è in definitiva avvenuto, con conseguente tardività della notificazione.
Nella decisione circa la configurabilità, nel caso di specie, di una causa non addebitabile alla parte in relazione alla tardività della notificazione, la Suprema Corte ha dapprima rilevato come la causa non imputabile fosse stata sì allegata, ma in alcun modo dimostrata; e, in secondo luogo, ha speso alcune considerazione idonee a escludere l’esistenza della stessa. Più precisamente, la Corte osserva come tra il giorno del primo accesso all’UNEP da parte dell’agenzia di servizi (4.1.2019) e quello dell’effettiva consegna dell’atto (8.1.2019) sia trascorso un lasso di tempo idoneo a dimostrare la negligenza del difensore e, con essa, fatalmente pure la sua colpevolezza, e ciò in quanto per i due giorni successivi alla data in cui la notificazione, dichiarata come urgente, sarebbe dovuta avvenire (6.1.2019), ha del tutto omesso di accertarsi dell’esito del procedimento notificatorio medesimo. Inoltre, la stessa istanza di rimessione in termini è stata depositata con notevole ritardo rispetto alla scadenza del termine per impugnare (ossia, il 18.2.2019), ulteriormente dimostrando la condotta negligente del difensore. A tal riguardo, si aggiunge peraltro come le già richiamate Sezioni Unite del 2018 abbiano precisato che, ai fini della fruizione di un eventuale provvedimento di rimessione in termini, sia richiesta la tempestività dell’iniziativa della parte, da intendere come immediatezza della reazione al palesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale ormai preclusa: requisito, come visto, del tutto mancante nel caso di specie.
Vista da un’altra prospettiva, si deve quindi affermare che, nel caso di specie, fosse onere del difensore quello di accertarsi tempestivamente ed entro i termini per impugnare se il procedimento notificatorio si fosse correttamente perfezionato; ovvero, quantomeno, reagire alla (oramai) intervenuta tardività della notifica in modo tempestivo.
La condotta complessivamente descritta, allora, dimostrerebbe senz’altro la negligenza del difensore nella vicenda occorsa, e sarebbe idonea a escludere, a vantaggio della parte, la possibilità di configurare una causa non imputabile nel ritardo con cui il ricorso per cassazione è stato notificato. Da qui, la decisione di rigettare per inammissibilità il ricorso per cassazione medesimo.
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