Finanziamento soci o versamento in conto capitale: prevale la sostanza sulla modalità di concreta iscrizione in bilancio ai fini dell’individuazione dell’operazione del socio
Cass. Civ., Sez. I, 20 aprile 2020, n. 7919
Parole chiave: Società – Erogazione dei soci – Natura giuridica – Qualificazione e conseguenze – Distinzione tra finanziamento e versamento – Volontà negoziale – Diritto alla restituzione – Condizioni
Massima: “L’erogazione di somme dai soci alle società da loro partecipate può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento destinato a confluire in apposita riserva “in conto capitale”; in quest’ultimo caso non nasce un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell’eventuale attivo del bilancio di liquidazione, connotato dalla postergazione della sua restituzione rispetto al soddisfacimento dei creditori sociali e dalla posizione del socio quale “residual claimant”.”
Disposizioni applicate: art. 2709 c.c.
Nel caso in esame, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul tema dibattuto delle erogazioni dei soci a favore della società.
Nella specie, la socia accomandataria di una società in accomandita semplice, in proprio e quale appunto socia accomandataria, aveva proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo rilasciato in favore del socio accomandante per il pagamento di una somma di denaro che, secondo quest’ultimo, doveva ritenersi quale restituzione di un finanziamento erogato in favore della società, ma che, secondo la socia accomandataria e la società, doveva qualificarsi quale somma versata dal medesimo socio in conto capitale. La società riteneva infatti che i versamenti effettuati dal socio non fossero riconducibili allo schema del mutuo (nonostante le annotazioni contabili fatte valere dal socio ex art. 2709 c.c.), bensì dovevano considerarsi conferimenti atipici in conto capitale, in quanto tali non rimborsabili, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell’eventuale attivo residuo del bilancio di liquidazione.
Il Tribunale di primo grado ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo, mentre la Corte d’Appello ha deciso di riformare la sentenza di primo grado e revocare il decreto ingiuntivo opposto, costringendo il socio accomandante ad impugnare la sentenza della Corte d’Appello per cassazione.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la denominazione dell’erogazione contenuta nelle scritture contabili della società fosse priva di rilevanza ai fini della qualificazione nell’uno o nell’altro modo dei versamenti del socio e chiarito che detta qualificazione dipende dall’esame della volontà negoziale delle parti, dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi e che l’onere della prova spetta al socio che intende chiedere la restituzione di quanto versato.
È quindi chiaro che le argomentazioni del socio accomandante, così come quelle della Suprema Corte si sono incentrate sul tema della qualificazione dell’erogazione operata dal socio in favore della società.
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito (a) che l’erogazione di somme da parte del socio può rientrare nella categoria dei finanziamenti quando è riconducibile allo schema negoziale del mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza al socio, che diventa pertanto un creditore della società, mentre (b) se ricade nella categoria del versamento “in conto capitale”, non dà luogo ad un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell’eventuale attivo residuo del bilancio di liquidazione, e comporta la postergazione della sua restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali.
La Corte di Cassazione, pur riconoscendo che il sindacato di legittimità non può investire l’attività interpretativa operata dal giudice di merito, ha comunque condiviso le argomentazioni della Corte d’Appello, che, per qualificare le erogazioni effettuate dal socio accomandante in favore della società, aveva valutato il contesto in cui erano intervenute, considerando in particolare che:
- la registrazione contabile dei versamenti come finanziamento da parte del socio era stata motivata unicamente dall’opportunità di usufruire di benefici fiscali e non poteva quindi assumere alcun rilievo in quanto alla natura delle erogazioni,
- la società era una società a controllo familiare costituita tra marito e moglie – ovvero il socio accomandante e la socia accomandataria – con l’unico scopo di intestarsi la proprietà dell’unità immobiliare scelta per ampliare lo studio professionale del socio accomandante e con un capitale sociale estremamente esiguo,
- la missione sociale della società si esauriva appunto nella suddetta acquisizione immobiliare,
- la rapida successione dei versamenti era destinata a fronteggiare le esigenze dell’operazione che aveva visto il coinvolgimento diretto del socio sin dalla sottoscrizione del contratto preliminare (ancora prima della costituzione della società) e
- il socio era perfettamente consapevole della natura irreversibile dei versamenti effettuati, posto che la società avrebbe potuto restituire la somma erogata soltanto mediante la vendita dell’unità immobiliare.
La decisione della Corte di Cassazione si iscrive pertanto nell’arco di quella corrente giurisprudenziale[1] secondo cui la qualificazione dell’erogazione di somme da parte del socio va valutata mediante un’indagine completa, non limitata al solo uso dei termini utilizzati per le annotazioni nelle scritture contabili, evidentemente atecnici e quindi non indicativi della reale volontà delle parti, bensì estesa anche al modo in cui è stato concretamente attuato il rapporto, alle finalità pratiche cui esso appariva essere diretto e agli interessi che vi erano sottesi.
[1] Fra le tante vedasi Cass. civ., Sez. I, 19 febbraio 2020, n. 4261, Cass. civ. Sez. I, 23 marzo 2017, n. 7471, Cass. civ., Sez. I, 29 luglio 2015, n. 16049.
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