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Com’è noto, gli assegni familiari sono stati introdotti nel nostro ordinamento dalla contrattazione collettiva di lavoro nel lontano 1934 e sono stati poi regolamentati dapprima con il R.D.L. 21 agosto 1936, n. 1632 e, in seguito, per tutti i lavoratori dipendenti, nel 1955, con il d.P.R. n. 797 (il TU delle norme concernenti appunto gli assegni familiari). L’art. 9 della legge n. 903/1977 (sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) introdusse il principio che gli assegni familiari potessero essere corrisposti in alternativa tanto all’uomo che alla donna lavoratrice.

Nel 1988, con l’art. 2 del D.L. n. 69/1988 (convertito nella legge n. 153/1988 – norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti –, al quale ha fatto seguito la circolare dell’allora Ministero del tesoro n. 31/1988 – l’istituto previdenziale in esame fu ampiamente riformato, partendo dalla denominazione del medesimo che diventò “assegno al nucleo familiare”. La provvidenza economica venne attribuita a tutti “i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali” (all’evidenza a tutti i lavoratori quindi, anche se disoccupati senza indennità (sul punto v. Corte cost. n. 42/1990). Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono, invece, corrisposti sempre con la denominazione di “assegni familiari”.

È parimenti noto che il trattamento è corrisposto, per conto dell’Inps, dal datore di lavoro (al quale va quindi presentata la domanda) in occasione del pagamento della retribuzione; è invece corrisposto direttamente dall’Ente previdenziale qualora il richiedente sia addetto ai servizi domestici ovvero iscritto alla c.d. Gestione Separata ovvero in caso di inadempimenti (o insolvenza) del datore di lavoro. L’assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo una tabella aggiornata di anno in anno.

Alla luce di quanto disposto dalla normativa del 1988, per “nucleo familiare” si intende quello composto “dai coniugi [o parti dell’unione civile] con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell’articolo 38 del DPR 26 aprile 1957, n. 818 (che equipara ai figli legittimi o legittimati, i figli adottivi, quelli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti), di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”. Col tempo però, anche in connessione con decisioni della Corte costituzionale.  l’elenco dei componenti del nucleo familiare si è allargato.

Dal 1º marzo 2022 è stato istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico; rispetto al precedente assegno (come visto dedicato solo ad alcune categorie di lavoratori ed ai pensionati) la novità principale del restyling consiste nel fatto che l’assegno può essere percepito anche dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti. L’assegno è definito unico, poiché è finalizzato alla semplificazione e al contestuale potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, e universale in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia, annualmente determinata.

In tema di assegni familiari (ante riforma del 2022), riteniamo interessante annotare una recente sentenza della sezione lavoro del Tribunale di Milano (14 marzo 2023, n. 5213/2022 rgl), allo stato non ancora appellata, che ha affrontato una fattispecie nella quale un lavoratore, padre di un minore, la cui madre è lavoratrice autonoma, non convivente con il figlio (collocato presso la madre a seguito di un’ordinanza del 2019 del Tribunale che, tra l’altro ha previsto anche il versamento di un contributo di mantenimento di € 280 mensili, oltre al concorso nella misura del 50% nelle spese straordinarie), al quale l’Inps aveva rigettato la richiesta di erogazione dell’assegno per il nucleo familiare. A sostegno di detto diniego l’Istituto previdenziale adduceva che: “Ai sensi della circolare 45/2019, non trattandosi di lavoratore agricolo, la domanda dovrà essere presentata dal beneficiario degli assegni convivente con il figlio”.

Motivazione questa confermata dal competente Comitato provinciale che aggiungeva la circostanza che: “il ricorrente non risulta essere lavoratore agricolo e, dalle verifiche effettuate sugli archivi anagrafici, il figlio minore risulta convivente con l’altro genitore naturale”.

Dal rigetto del ricorso amministrativo, quindi, la richiesta giudiziale (nel giudizio previdenziale è stata tra l’altro coinvolta anche la società datrice di lavoro del ricorrente, nei fatti poi condannata all’erogazione, per conto dell’Inps, del dovuto trattamento economico previdenziale), che ha accolto la doglianza del lavoratore istante che, preme rammentare, contestava la (doppia) posizione assunta sul punto dall’Inps che, a sua volta, sul diniego degli assegni al nucleo, sosteneva la carenza di convivenza tra lavoratore richiedente ed il di lui figlio.

Il Giudice del lavoro meneghino, ricostruito il quadro normativo di riferimento (art. 2 del DL n. 69/1988, convertito dalla legge n. 153/1988), non condiviso la posizione negativa dell’Inps e, sul punto, ha richiamato una decisione della Corte di Cassazione (la n. 4419/2000), resa in un caso sostanzialmente analogo a quello oggetto di giudizio, con la quale ha chiarito che “Nel regime posto dal D.L. 13 marzo 1988 n. 69 (convertito con modifiche nella legge n. 153 del 1988) la convivenza non è richiesta quale presupposto perché sorga il diritto a percepire l’assegno per il nucleo familiare (composto dai coniugi e dai figli, compresi quelli naturali legalmente riconosciuti), ma rappresenta soltanto un elemento di fatto idoneo a comprovare presuntivamente il requisito della vivenza a carico, essendo sufficiente per l’insorgenza del diritto al beneficio, sensibilmente diverso da quello agli assegni familiari, che il genitore, cui spetta l’assegno, provveda abitualmente al mantenimento dei figli. Né è di ostacolo l’astratta configurabilità di due nuclei familiari in caso di genitori del figlio naturale non riconosciuto, i quali, non legati tra loro da coniugio, non facciano parte dello stesso nucleo familiare, atteso che comunque opera la prescrizione posta dall’art. 2, comma 8 bis, D.L. n.69 del 1988, secondo cui, per i componenti del nucleo familiare al quale la prestazione è corrisposta, l’assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante”.

Il requisito della convivenza non è quindi dirimente, ma rileva solo la circostanza che il capo famiglia provveda abitualmente al mantenimento dei figli il che è oggetto di presunzione assoluta in caso di convivenza dovendosi, altrimenti, provare la vivenza a carico.

Del resto, la normativa del 1988, introducendo l’assegno per il nucleo familiare, ha configurato un istituto sensibilmente diverso da quello degli assegni familiari e relative maggiorazioni, in quanto ha teso a realizzare, anziché una integrazione economica della retribuzione del lavoratore capo famiglia considerata inadeguata in via presuntiva per la sola esistenza del carico familiare, una integrazione del reddito del nucleo familiare, pur corrisposta non in favore dei familiari singolarmente considerati come beneficiari, ma in favore del nucleo familiare complessivamente considerato e in relazione ad un accertamento in concreto del reale bisogno economico della famiglia, riferito al rapporto tra il numero dei componenti il nucleo familiare e l’ammontare del reddito complessivo dello stesso. Come più volte affermato in dottrina, nel nuovo sistema il nucleo familiare deve essere individuato in relazione al soggetto richiedente l’assegno e di tale nucleo fanno indubbiamente parte il padre e i figli ed equiparati ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 818/1957 (e tra essi i figli naturali legalmente riconosciuti); infatti, tra le norme del T.U. sugli assegni familiari di cui al d.P.R. n. 797/1955, sopravvissute alla riforma, rientra sicuramente l’art. 1 che individuava i soggetti per i quali gli assegni familiari spettavano.

I soggetti in relazione ai quali il nuovo trattamento viene riconosciuto sono qualificati dalla loro appartenenza al nucleo familiare, anche se, come riconosciuto dalla dottrina attenta al nuovo istituto, non sono conviventi e non sono a carico del richiedente per avere redditi propri, essendo rilevante, ai fini della percezione della prestazione, il reddito familiare complessivamente considerato.

La decisione in commento rileva inoltre come l’irrilevanza della convivenza anagrafica sia già stata stabilita dalla consolidata giurisprudenza che riconosceva il diritto agli assegni oggetto di causa anche allo straniero i cui figli siano residenti all’estero (in tal senso, v. ex multis, Appello Milano – Sez. Lav. – sent. n. 814/2020).

Nella fattispecie oggetto del giudizio in esame, a fronte di quanto imposto dal Tribunale nella richiamata ordinanza, non è emerso alcun dubbio sul fatto che il lavoratore richiedente concorresse al mantenimento del figlio, oltre alla concorrente circostanza che non vi era nemmeno il rischio di duplicazioni nella richiesta di versamento degli assegni al nucleo familiare, risultando pacificamente la madre lavoratrice autonoma.

Salva rivalsa nei confronti dell’Inps, quindi, la società datrice di lavoro del ricorrente è stata condannata a corrispondere allo stesso quanto dovuto a titolo di assegno per il nucleo familiare (sul punto respingendo la sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da detta società, atteso che, è il datore di lavoro che, quale adiectus solutionis causa, tenuto al pagamento degli assegni. Infatti, secondo l’art. 37, co. 1, del d.P.R. n. 797/1955, “gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione“, con il successivo conguaglio da parte dell’Istituto delle somme versate).

Sotto il profilo del quantum, la sentenza in commento, attesa la coesistenza di due nuclei familiari (derivanti dalla mancata convivenza tra i genitori ed il minore) ritiene corretto il computo operato sulla base del reddito del solo ricorrente, unico legittimato attivamente alla proposizione della domanda di pagamento degli assegni oggetto di causa, diversamente da quanto sostenuto dall’Inps, secondo cui la domanda avrebbe dovuto essere presentata dalla madre del minore, “sulla posizione tutelata dell’altro coniuge o ex coniuge”.

Secondo il Tribunale, rilevato che la madre non ha (pacificamente) presentato domanda alcuna, tale situazione non può comunque precludere la domanda del padre, che è lavoratore subordinato; del resto, se così non fosse, la posizione del minore verrebbe pregiudicata dal mancato riconoscimento di un sostegno economico in favore di un genitore che contribuisce al mantenimento del figlio.

Luigi Pelliccia, avvocato in Siena

Visualizza il documento: Trib. Milano, 14 marzo 2023

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L’articolo Il Giudice del lavoro di Milano riconosce il diritto all’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare al padre non convivente con il figlio minore sembra essere il primo su Rivista Labor – Pacini Giuridica.

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